Cassazione Civile, Ordinanza n. 25806/2021 del 23/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2007, un maggior reddito di capitale imputato al socio in misura corrispondente alla partecipazione del 50% in una società a responsabilità limitata, dopo che nei confronti della società era stato accertato un maggior reddito d'impresa per il medesimo anno. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo, da un lato, che l'accertamento verso il socio presupponesse la definitività di quello verso la società e, dall'altro, che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa fosse stata superata dalla prova contraria documentale offerta dal socio, il quale aveva documentato il dissenso verso l'amministratore e le iniziative giudiziarie per ottenere la contabilità e controllare la gestione ex art. 2476 c.c. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 47 d.P.R. 917/1986 e 41-bis d.P.R. 600/1973, sostenendo che la norma non impone la notifica dell'accertamento al socio solo dopo la definitività di quello societario, essendo al più necessario sospendere il giudizio; (2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando che la CTR avrebbe mal governato la presunzione semplice di distribuzione degli utili ai soci delle società a ristretta base partecipativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva negato in astratto la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base, ma aveva accertato in fatto che tale presunzione fosse stata superata dalla prova contraria prodotta dal contribuente. Per questo la censura, formulata come violazione di legge, si risolveva in una contestazione del giudizio di merito e del riparto/prova valutato dal giudice di appello. Di conseguenza anche il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'autonoma ratio di inammissibilità del secondo motivo rendeva irrilevante la doglianza sulla necessità della definitività dell'accertamento societario. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto in rito con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in ragione della qualità di amministrazione pubblica assistita dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dal ricorrente per contestare l'imputazione al socio del reddito di capitale; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per sostenere che l'accertamento nei confronti del socio non richiede la previa definitività di quello societario, ma al più la sospensione del giudizio; la Corte non esamina nel merito la censura per sopravvenuta carenza di interesse.
richiamato in tema di onere della prova; la Corte rileva che la CTR ha valutato in fatto la prova contraria offerta dal contribuente e che la censura, così formulata, non coglie la ratio decidendi.
richiamato sulla presunzione semplice; la Corte osserva che il giudice di merito ha correttamente applicato la regola presuntiva e verificato il suo superamento tramite prova contraria.
richiamato sulla valutazione delle presunzioni semplici; la Corte ritiene che la doglianza non investa la reale base decisoria della sentenza di appello.
menzionato quale norma che consente al socio il controllo sulla gestione sociale; la prova documentale delle iniziative volte a ottenere la contabilità è stata ritenuta dalla CTR idonea a dimostrare la mancata percezione degli utili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ne esclude l'applicazione nei confronti dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, pur soccombente.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario sull'imputazione al socio di utili extracontabili di società a ristretta base partecipativa, la presunzione semplice di distribuzione degli utili può essere vinta dal contribuente mediante prova contraria concreta e documentale della mancata percezione degli utili.
- La censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in realtà, mira solo a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una autonoma ratio che rende irrilevante la questione sollevata da un diverso motivo, quest'ultimo può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La definitiva affermazione di una ratio di inammissibilità su un motivo può assorbire o rendere privo di interesse l'esame di ulteriori censure, determinando l'inammissibilità complessiva del ricorso.
- rami
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