Cassazione Civile, Ordinanza n. 25807/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, in capo al socio di una società di capitali, il maggior reddito da capitale proporzionalmente alla sua quota di partecipazione del 50%, sul presupposto che alla società fosse stato a sua volta accertato un maggior reddito d'impresa per il medesimo anno d'imposta 2008. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR Campania aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo da un lato che l'accertamento nei confronti del socio presupponesse la definitività dell'accertamento societario e, dall'altro, che, pur operando la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, nel caso concreto la presunzione fosse stata superata dalla prova contraria documentale offerta dal socio, il quale aveva dimostrato il dissenso rispetto all'amministratore e le iniziative giudiziarie intraprese per ottenere la documentazione contabile necessaria al controllo ex art. 2476 c.c. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 47 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 41-bis d.P.R. 600/1973, sostenendo che la notifica dell'accertamento al socio non richiede la previa definitività di quello societario, essendo sufficiente, semmai, la sospensione del giudizio; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., contestando la valutazione sulla presunzione di distribuzione degli utili ai soci e sul suo superamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il secondo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR non aveva negato l'esistenza della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, ma aveva accertato in fatto, con valutazione congrua e non sindacabile in sede di legittimità, che il contribuente avesse fornito prova contraria idonea a superarla. Da ciò ha tratto anche l'inammissibilità del primo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la questione sulla necessità della definitività dell'accertamento societario era rimasta priva di incidenza decisiva dopo la tenuta autonoma della statuizione sul secondo motivo. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dalla ricorrente per contestare la tesi della CTR sulla necessità della definitività dell'accertamento societario prima dell'accertamento al socio; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione per l'inammissibilità del motivo
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
secondo la ricorrente, non subordina la validità dell'accertamento al socio alla previa definitività di quello della società, potendo al più giustificare la sospensione del giudizio
richiamato insieme alle norme sulle presunzioni per censurare la valutazione della prova contraria; la Corte afferma che la censura non coglie la ratio decidendi
richiamato per contestare il ragionamento presuntivo sulla distribuzione degli utili extracontabili; la Corte rileva che la CTR ha correttamente applicato i principi sulle presunzioni semplici
richiamato per contestare la presunzione semplice di distribuzione degli utili e il relativo superamento tramite prova contraria
menzionato come base del controllo del socio sulla documentazione contabile della società, rispetto al quale il contribuente aveva avviato iniziative giudiziarie per ottenere i documenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte rileva che non si applica il raddoppio del contributo unificato perché la ricorrente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè con la specifica ragione giuridica e fattuale posta a base della decisione.
- Quando il giudice di merito afferma che una presunzione semplice è stata superata da prova contraria, la censura che si limiti a contestare in astratto l'esistenza della presunzione o il riparto dell'onere probatorio è inammissibile se non aggredisce l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
- La valutazione sulla idoneità della prova contraria a vincere una presunzione semplice appartiene al giudice di merito ed è, di regola, sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da motivazione congrua.
- In tema di accertamento dei redditi di soci di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può essere superata dal socio mediante prova contraria concreta e documentale della mancata percezione degli utili.
- La sopravvenuta irrilevanza di una censura, per effetto della definitività autonoma di un'altra statuizione non validamente aggredita, determina l'inammissibilità per carenza di interesse del motivo rimasto privo di incidenza decisiva.
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