Cassazione Civile, Ordinanza n. 25802/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti dei primi due motivi, ha cassato la sentenza della CTR Piemonte e ha rinviato alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è rimasto assorbito.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati a due società in liquidazione per IRES, IVA e IRAP relativi agli anni d'imposta 2002-2005, a seguito di verifiche della Guardia di Finanza che avevano rilevato l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e ulteriori condotte evasive, tra cui il trasferimento delle quote a prestanomi, lo svuotamento del patrimonio e il trasferimento delle sedi all'estero. Gli avvisi furono notificati anche ai soci/ex soci, indicati come autori delle violazioni e responsabili ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973; non impugnati, divennero definitivi e sfociarono nelle cartelle di pagamento oggetto di opposizione. La CTR accolse gli appelli dei contribuenti ritenendo che quegli avvisi, notificati a soggetti privi di rappresentanza legale, non producessero effetti nei loro confronti e che l'art. 7 d.l. n. 269/2003 escludesse la loro responsabilità personale per le sanzioni. L'Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 14, 25 e 36 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che gli avvisi di accertamento notificati ai fratelli Moscattini costituivano valido presupposto delle cartelle e dovevano essere impugnati; (2) violazione dell'art. 7 d.l. n. 269/2003, perché la norma riguarda solo le sanzioni e non la responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973; (3) violazione dell'art. 14, comma 4, l. n. 537/1993 e dell'art. 37 d.P.R. n. 600/1973, deducendo che per due dei contribuenti erano intervenute sentenze penali ex art. 444 c.p.p. e che i proventi illeciti, conseguiti tramite interposizione fittizia delle società, legittimavano la riscossione delle imposte. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: ha affermato che gli avvisi contenevano contestazioni specifiche di condotte dolose idonee a fondare la responsabilità degli ex soci ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e che la CTR aveva errato nel ridurli a meri atti informativi; ha inoltre precisato che l'art. 7 d.l. n. 269/2003 esclude, al più, la sola imputabilità personale delle sanzioni, non incidendo sulla diversa responsabilità per il tributo, e che era mancato l'accertamento di fatto sulla possibile fictio societaria creata nell'interesse della persona fisica. Il terzo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
È richiamato come norma sulla impugnabilità degli atti nel processo tributario; la Corte osserva che gli avvisi di accertamento, se ritualmente notificati e definitivi, costituiscono presupposto delle cartelle e vanno impugnati nei termini.
artt. 14, 25 e 36 d.P.R. n. 602/1973
Sono richiamati per fondare la responsabilità degli ex soci e la riscossione mediante ruolo; in particolare l'art. 36 consente di far valere la responsabilità degli ex soci per le obbligazioni tributarie della società nei limiti e con le modalità previste.
La Corte ne limita l'ambito alle sanzioni amministrative, escludendo che la norma elimini la responsabilità per il tributo o per le condotte illecite ascritte agli amministratori di fatto o gestori di fatto.
art. 14, comma 4, l. n. 537/1993
È invocato nel terzo motivo per sostenere la tassabilità dei proventi illeciti; il motivo è però assorbito e la Corte non entra nel merito.
È richiamato quale base per l'imputazione fiscale di redditi formalmente intestati a soggetti interposti; anche su questo profilo la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.
È richiamato per indicare le sentenze penali di applicazione della pena su richiesta intervenute in relazione ai fatti contestati; la Corte le considera come elemento valorizzato negli atti impositivi.
È richiamato per la trattazione camerale con conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale utilizzata per formulare i motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Gli avvisi di accertamento notificati a soggetti indicati come autori delle violazioni, quando contengano contestazioni specifiche di condotte illecite e divengano definitivi per mancata impugnazione, possono costituire valido presupposto della successiva iscrizione a ruolo e delle cartelle di pagamento.
- La disciplina che esclude l'imputabilità personale delle sanzioni amministrative a determinati soggetti opera solo sul piano sanzionatorio e non esclude, di per sé, la responsabilità fiscale per il tributo né la responsabilità patrimoniale degli ex soci nei casi previsti dalla legge.
- Quando si deduce una società meramente fittizia creata nell'interesse della persona fisica, il giudice di merito deve accertare in fatto se vi sia stata una fictio societaria tale da rendere imputabili alla persona fisica gli effetti fiscali delle condotte illecite.
- In cassazione, se il ricorrente riproduce il contenuto essenziale degli atti impositivi e questi mostrano contestazioni puntuali di condotte fraudolente, non è corretto qualificare gli avvisi come meri atti informativi privi di effetti sostanziali nei confronti dei destinatari.
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