Cassazione Civile, Ordinanza n. 25800/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rituale definizione agevolata della lite fiscale e della mancata istanza di trattazione nel termine previsto, dichiarando estinto il processo. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della contribuente, con conseguente annullamento di avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEF e IRAP per gli anni d'imposta 2005-2008. La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato. Nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente ha depositato documentazione attestante l'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, con prova del versamento di quanto dovuto per tutti gli avvisi oggetto di lite; nessuna delle parti ha chiesto la trattazione entro il termine previsto e non risulta alcun diniego della definizione.
Norme richiamate
La presentazione della domanda di definizione agevolata, accompagnata dal pagamento dovuto e in assenza di istanza di trattazione o di diniego, determina l'estinzione del processo tributario pendente.
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata quale base della definizione agevolata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la definizione agevolata della controversia prevista dalla legge comporta l'estinzione del giudizio di legittimità quando risulti la presentazione della domanda e il versamento integrale di quanto dovuto, purché non intervenga un diniego dell'amministrazione o un'istanza di trattazione nel termine fissato.
- Quando la causa si estingue per effetto della definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
- La verifica della Corte, in presenza di definizione agevolata dedotta in corso di cassazione, si concentra sulla prova del perfezionamento della procedura e sull'assenza di cause ostative alla declaratoria di estinzione.
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