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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33871/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi tributari riuniti. Nel primo, una società aveva contestato una cartella di pagamento notificata via PEC e, in via separata, gli estratti di ruolo relativi a più cartelle, deducendo la nullità o inesistenza della notifica telematica, il difetto di rappresentanza dell’agente della riscossione, la prescrizione dei crediti erariali e il difetto di motivazione della cartella quanto a interessi e compensi di riscossione. Nel secondo, la stessa società aveva impugnato un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato anche sulla medesima cartella, deducendo l’invalidità dell’atto cautelare per la pretesa illegittimità della cartella presupposta, la nullità della notifica via PEC, il difetto di rappresentanza dell’ADER, la prescrizione dei crediti e il difetto di motivazione. In cassazione sono stati proposti, rispettivamente, quattro e cinque motivi di ricorso. Prima della trattazione, però, la società ha depositato in entrambi i procedimenti atti di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere aderito a una definizione agevolata e di avere in corso i relativi pagamenti rateali, così da far venire meno l’interesse alla prosecuzione.

La decisione

La Corte ha preliminarmente riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha poi rilevato che, in entrambi i giudizi, la società ricorrente aveva depositato rituale rinuncia al ricorso, con notificazione alla controparte nel primo procedimento e comunque con conoscenza della rinuncia prima dell’udienza. Ha quindi dichiarato l’estinzione di entrambi i giudizi di cassazione. Quanto alle spese, ha compensato quelle del procedimento RG n. 22267/2020; per il procedimento RG n. 12475/2021 ha disposto nulla sulle spese, non avendo l’agente della riscossione svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione della rinuncia.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto atto unilaterale recettizio, estingue il processo quando sia portata a conoscenza della controparte prima dell’udienza, senza necessità di accettazione; l’eventuale accettazione rileva solo per le spese.
  • Quando ricorrono connessione soggettiva e oggettiva tra più impugnazioni, la Corte può disporne la riunione per economia processuale.
  • La rinuncia al ricorso esclude il raddoppio del contributo unificato, istituto di natura eccezionale e non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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