Cassazione Civile, Ordinanza n. 33871/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi tributari riuniti. Nel primo, una società aveva contestato una cartella di pagamento notificata via PEC e, in via separata, gli estratti di ruolo relativi a più cartelle, deducendo la nullità o inesistenza della notifica telematica, il difetto di rappresentanza dell’agente della riscossione, la prescrizione dei crediti erariali e il difetto di motivazione della cartella quanto a interessi e compensi di riscossione. Nel secondo, la stessa società aveva impugnato un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato anche sulla medesima cartella, deducendo l’invalidità dell’atto cautelare per la pretesa illegittimità della cartella presupposta, la nullità della notifica via PEC, il difetto di rappresentanza dell’ADER, la prescrizione dei crediti e il difetto di motivazione. In cassazione sono stati proposti, rispettivamente, quattro e cinque motivi di ricorso. Prima della trattazione, però, la società ha depositato in entrambi i procedimenti atti di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere aderito a una definizione agevolata e di avere in corso i relativi pagamenti rateali, così da far venire meno l’interesse alla prosecuzione.
La decisione
La Corte ha preliminarmente riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha poi rilevato che, in entrambi i giudizi, la società ricorrente aveva depositato rituale rinuncia al ricorso, con notificazione alla controparte nel primo procedimento e comunque con conoscenza della rinuncia prima dell’udienza. Ha quindi dichiarato l’estinzione di entrambi i giudizi di cassazione. Quanto alle spese, ha compensato quelle del procedimento RG n. 22267/2020; per il procedimento RG n. 12475/2021 ha disposto nulla sulle spese, non avendo l’agente della riscossione svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione della rinuncia.
Norme richiamate
consente la riunione dei procedimenti connessi per ragioni di economia processuale anche oltre i casi espressamente previsti
l’interesse ad agire deve permanere; la rinuncia è stata collegata al venir meno dell’interesse per adesione a definizione agevolata
richiamato dalla ricorrente per sostenere che, in caso di notifica inesistente, non sarebbe stata possibile la rinnovazione
invocato per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti portati in cartella
invocato per censurare la motivazione della cartella quanto al calcolo di interessi e aggio
invocato nel secondo giudizio per sostenere la violazione dei principi di collaborazione e buona fede
richiamato per il dovere di motivazione del provvedimento amministrativo
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno del diritto di difesa e della pretesa esigenza di conoscenza legale dell’atto
richiamato per il difetto di rappresentanza dell’agente della riscossione
richiamato per il difetto di rappresentanza e difesa tecnica
art. 1, comma 8, d.l. 193/2016 conv. in L. 225/2016
richiamato sul regime di rappresentanza processuale dell’agente della riscossione
art. 4-novies d.l. 34/2019 conv. in L. 58/2019
richiamato sul patrocinio dell’agente della riscossione
art. 6 DPCM 13 novembre 2014
richiamato per contestare la validità della notifica PEC in formato PDF
richiamato in tema di efficacia del documento informatico e della firma digitale
richiamato in tema di documento informatico e sottoscrizione
richiamato in tema di efficacia probatoria del documento informatico
richiamato in tema di firma digitale
richiamato per il calcolo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo
richiamato per gli interessi di mora
richiamato per affermare la natura retributiva del compenso di riscossione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
esclusa l’applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso
richiamato dalla ricorrente come precluso dalla dedotta inesistenza della notifica
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto atto unilaterale recettizio, estingue il processo quando sia portata a conoscenza della controparte prima dell’udienza, senza necessità di accettazione; l’eventuale accettazione rileva solo per le spese.
- Quando ricorrono connessione soggettiva e oggettiva tra più impugnazioni, la Corte può disporne la riunione per economia processuale.
- La rinuncia al ricorso esclude il raddoppio del contributo unificato, istituto di natura eccezionale e non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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