Cassazione Civile, Ordinanza n. 33862/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente bancario intestati a una società, da un finanziamento chirografario di euro 63.000 e da fideiussioni prestate da due garanti. La società e i fideiussori avevano agito per ottenere la ripetizione di somme ritenute indebitamente addebitate dalla banca sui conti, deducendo capitalizzazione degli interessi e applicazione di commissioni di massimo scoperto. Il Tribunale aveva condannato la banca a restituire alla società una somma relativa a uno dei conti e, accogliendo la riconvenzionale della banca, aveva condannato solo la società alla restituzione del residuo del finanziamento, escludendo i garanti. In appello la banca aveva ottenuto il rigetto della domanda restitutoria della società perché i contratti del 2004 prevedevano capitalizzazione reciproca e quindi la CTU era inficiata da errore; aveva invece visto respinta la pretesa di estendere le fideiussioni anche al finanziamento, ritenuto non garantito dalle clausole fideiussorie. In cassazione la banca ha dedotto, come unico motivo, la violazione dell'art. 116 c.p.c. per travisamento probatorio: secondo la ricorrente la Corte d'appello avrebbe interpretato in modo errato le fideiussioni, limitandole indebitamente alle linee di credito dei conti correnti e non anche al finanziamento. Un fideiussore ha proposto ricorso incidentale lamentando l'omesso esame, ex art. 360, n. 5 c.p.c., delle risultanze della CTU, sostenendo che essa dimostrasse l'anatocismo nel mutuo e l'indebita imputazione di versamenti sui conti correnti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della banca e inammissibile il ricorso incidentale del fideiussore. Il motivo della banca è stato ritenuto generico perché non riportava il contenuto delle fideiussioni e, soprattutto, perché l'interpretazione degli atti negoziali è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione mancante/inidonea; qui, però, la ricorrente si è limitata a proporre una lettura alternativa, senza indicare quali regole interpretative fossero state violate. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non della consulenza tecnica in sé; inoltre il ricorrente non aveva individuato un fatto storico decisivo trascurato dal giudice e non si era confrontato con la ratio della decisione d'appello sulla validità delle pattuizioni del 2004 e sulla capitalizzazione reciproca. Le spese sono state poste a carico della banca nei confronti della società e del fideiussore controricorrente, mentre sono state compensate tra la banca e l'altro fideiussore ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 116, comma 1, c.p.c.
non consente di sindacare in cassazione la sola diversa lettura del materiale probatorio se la censura mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo, e non dell'elaborato peritale o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in quanto tali.
artt. 1362 e ss. c.c.
la violazione dei canoni ermeneutici può essere denunciata solo indicando specificamente le regole violate e il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato.
delibera CICR 9 febbraio 2000
le pattuizioni del 2004, successive alla delibera, hanno potuto prevedere la pari periodicità della capitalizzazione di interessi creditori e debitori.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
riconosciuti i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale e dell'incidentale.
Massime di principio
- L'interpretazione di un contratto o di una fideiussione costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, non può essere contestata con una mera proposta interpretazione alternativa.
- Chi deduce la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale deve indicare specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice se ne sia discostato; in difetto, il motivo è inammissibile perché generico.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di censurare la consulenza tecnica d'ufficio come tale, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo che la parte avrebbe dovuto specificamente individuare.
- Per contestare utilmente una decisione che si fonda su pattuizioni contrattuali successive alla disciplina di settore, la censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi e non con profili estranei o non decisivi.
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