DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 introduce misure urgenti per il riequilibrio dei conti pubblici, il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, il potenziamento dell’Amministrazione economico-finanziaria e della riscossione. Disciplina obblighi telematici, controlli doganali e fiscali, sospensione delle attività per violazioni degli obblighi fiscali, pignoramenti e compensazioni, aggiornamento catastale e varie modifiche tributarie, con numerosi regimi transitori e termini storicamente riferiti agli anni 2006-2008.
Contrasto all’evasione fiscale e potenziamento della riscossione
Contrasto all’evasione fiscale e potenziamento della riscossione
Il provvedimento introduce un articolato insieme di misure finanziarie e organizzative finalizzate al riequilibrio dei conti pubblici, al contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, al rafforzamento dei controlli doganali e tributari e al potenziamento della riscossione coattiva.
Obblighi telematici e controlli nel settore delle accise
Il direttore dell’Agenzia delle dogane deve stabilire, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, tempi e modalità per la presentazione esclusivamente telematica:
- dei dati contabili degli operatori attivi nei settori degli oli minerali, dell’alcole e delle bevande alcoliche, degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio;
- dei documenti di accompagnamento relativi alla circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa;
- delle dichiarazioni di consumo relative al gas metano e all’energia elettrica.
L’omessa, incompleta o tardiva trasmissione, nonché la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, comporta la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise, ferma restando l’eventuale responsabilità penale.
I soggetti che intendono operare quali depositi IVA devono presentare preventivamente una comunicazione agli uffici doganali e fiscali competenti, anche per consentire la verifica della congruità della garanzia rispetto alla movimentazione complessiva delle merci.
Distruzione di merci contraffatte e reperti sequestrati
L’ufficio doganale può disporre, previo consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, la distruzione delle merci contraffatte o sospette, a spese del titolare del diritto. Devono essere conservati i campioni necessari per eventuali finalità giudiziarie.
Per i tabacchi lavorati sequestrati, decorso un anno dal sequestro, l’amministrazione incaricata della custodia procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura secondo modalità definite con decreto ministeriale.
Poteri di controllo e comunicazioni fiscali
Sono ampliate alcune possibilità di accesso e richiesta di informazioni da parte dell’Agenzia delle dogane, prevedendo che le relative autorizzazioni siano rilasciate dal direttore regionale dell’Agenzia delle dogane.
Le regole sui prezzi di trasferimento e sulla deducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti situati in Stati o territori a fiscalità privilegiata vengono estese anche alle prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori extra UE caratterizzati da regimi fiscali privilegiati.
Le società sportive devono trasmettere telematicamente anche i dati relativi ai contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti quando la società percepisce somme per lo sfruttamento della loro immagine. Contenuto, modalità e termini della trasmissione sono demandati a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Sospensione dell’attività per mancata certificazione dei corrispettivi
In presenza, nell’arco di un quinquennio, di tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale, contestate ai sensi della disciplina sanzionatoria, è disposta la sospensione della licenza, dell’autorizzazione o dell’esercizio dell’attività:
- da tre giorni a un mese, quale disciplina ordinaria;
- da un mese a sei mesi, se i corrispettivi complessivamente contestati superano 50.000 euro.
Il provvedimento è immediatamente esecutivo. La competenza spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate in relazione al domicilio fiscale del contribuente e l’atto deve essere notificato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla contestazione della terza violazione.
L’esecuzione e la verifica della sospensione spettano all’Agenzia delle entrate o alla Guardia di finanza. La sospensione è resa effettiva mediante sigillo dell’organo procedente, sottoscrizione del personale incaricato o altro mezzo idoneo.
La disciplina modificata si applica alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; per le violazioni già constatate alla medesima data resta applicabile la disciplina previgente.
Immatricolazione di veicoli e assolvimento dell’IVA
Per l’immatricolazione o la voltura di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi acquistati intracomunitariamente a titolo oneroso, la richiesta deve essere corredata dalla copia del modello F24 contenente, per ciascun veicolo, il numero di telaio e l’importo dell’IVA assolta sulla prima cessione interna.
L’Agenzia delle entrate verifica le eventuali condizioni di esclusione dal versamento tramite F24 e trasmette gli esiti al Dipartimento per i trasporti. La disciplina è estesa anche ai veicoli provenienti dai territori indicati dall’articolo 71 del decreto IVA.
Per i veicoli importati, l’immatricolazione è subordinata alla certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA e l’eventuale utilizzo della facoltà di acquisto senza applicazione dell’imposta prevista dalla normativa IVA. La data di applicazione e i criteri di esclusione sono fissati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Potenziamento dell’Amministrazione economico-finanziaria
Il Governo è chiamato a riordinare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le Agenzie fiscali e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il riordino può comprendere fusione, soppressione, trasformazione o liquidazione di enti e organismi.
Lo schema di regolamento deve essere trasmesso alle Camere, corredato da relazione tecnica sugli effetti finanziari. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere entro trenta giorni dall’assegnazione; decorso inutilmente tale termine, il regolamento può comunque essere emanato.
Sono soppressi alcuni organismi collegiali del Ministero dell’economia e delle finanze e sono ridotte o riorientate alcune autorizzazioni di spesa. Una parte delle risorse può essere destinata, secondo le disposizioni vigenti nel tempo, a consulenze, studi, ricerche, analisi della spesa pubblica e formazione specialistica e linguistica del personale.
La composizione dei comitati di gestione delle Agenzie fiscali viene modificata prevedendo che metà dei componenti sia scelta tra professori universitari e dipendenti pubblici con specifica competenza, mentre i restanti componenti siano scelti tra i dirigenti dell’Agenzia. I comitati in carica alla data di entrata in vigore cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.
Una quota delle maggiori entrate derivanti dalle attività di contrasto all’evasione, entro 10 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni annui dal 2008, è destinata a incentivi all’esodo, mobilità territoriale, indennità di trasferta e assunzioni qualificate, con ripartizione tra personale dell’Amministrazione economico-finanziaria e altre amministrazioni statali.
Riscossione coattiva e compensi degli agenti della riscossione
Per la riscossione a mezzo ruolo svolta con esclusivo riferimento alla fase coattiva è previsto un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinario.
L’aggio di riscossione è posto a carico del debitore:
- entro il limite massimo del 5 per cento delle somme iscritte a ruolo se il pagamento avviene entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, con la parte residua a carico dell’ente creditore;
- integralmente, se il pagamento avviene oltre il sessantesimo giorno.
Per alcune entrate riscosse ai sensi della normativa speciale, l’aggio resta a carico dell’ente creditore se il pagamento avviene entro sessanta giorni dalla notifica della cartella e a carico del debitore in caso contrario. Le spese vive di notifica possono gravare sull’ente creditore nei casi previsti dalla disciplina richiamata.
Pignoramento presso terzi e dichiarazione stragiudiziale
L’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione prevista dal codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare direttamente l’agente della riscossione:
- entro quindici giorni dalla notifica, per le somme già maturate;
- alle rispettive scadenze, per le somme future.
La disciplina non si applica ai crediti pensionistici e resta soggetta ai limiti stabiliti dall’articolo 545 del codice di procedura civile. In caso di mancato pagamento da parte del terzo si applicano le conseguenze previste per l’inottemperanza agli ordini dell’agente della riscossione.
Dopo il decorso del termine per il pagamento previsto dalla cartella, l’agente della riscossione può chiedere ai terzi debitori del soggetto iscritto a ruolo di indicare per iscritto le somme o i beni dovuti. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
L’inadempimento del terzo è sanzionato secondo la disciplina prevista per la mancata risposta alle richieste dell’amministrazione finanziaria. I dati acquisiti possono essere trattati dall’agente della riscossione senza rendere l’informativa prevista dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
Per debiti complessivamente superiori a 25.000 euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale, possono esercitare i poteri di accesso e richiesta di documentazione previsti dalla normativa fiscale per individuare crediti del debitore verso terzi.
Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti superiori a 10.000 euro, devono verificare, anche telematicamente, se il beneficiario è inadempiente rispetto a una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo almeno pari a tale soglia.
In caso positivo, il pagamento non viene effettuato e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente. Le modalità operative sono demandate a un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze.
Compensazione volontaria tra rimborsi fiscali e debiti iscritti a ruolo
Quando deve essere erogato un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario è iscritto a ruolo. In caso positivo, trasmette una segnalazione all’agente della riscossione e mette a disposizione le somme da rimborsare.
L’agente notifica al contribuente una proposta di compensazione tra il credito fiscale e il debito iscritto a ruolo, sospendendo temporaneamente l’attività di recupero. Il contribuente dispone di sessanta giorni per comunicare l’accettazione.
Se la proposta è accettata, le somme sono riversate all’agente della riscossione nei limiti dell’importo complessivamente dovuto. In caso di rifiuto o mancata risposta, cessano gli effetti della sospensione e l’Agenzia delle entrate viene informata telematicamente.
All’agente spettano il rimborso delle spese vive di notifica e un rimborso forfetario maggiorato del 50 per cento per gli adempimenti connessi alla proposta. La compensazione può riguardare tutte le entrate iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate; altre Agenzie fiscali ed enti previdenziali possono aderire mediante convenzione.
Modifiche in materia di reddito d’impresa e investimenti
Il costo dei fabbricati strumentali rilevante per l’ammortamento deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e delle pertinenze. Se le aree non sono state acquistate autonomamente, il loro valore è determinato in misura pari al maggiore tra il valore contabile e:
- il 20 per cento del costo complessivo del fabbricato;
- il 30 per cento per i fabbricati industriali.
La regola si applica anche alla quota capitale dei canoni di leasing relativi a fabbricati strumentali, con specifiche modalità transitorie per i beni acquistati o acquisiti in periodi d’imposta precedenti.
Sono inoltre modificate le regole fiscali relative a operazioni di prestito titoli e pronti contro termine, con applicazione del regime previsto per i dividendi soltanto quando esso sarebbe spettato al mutuante o al cedente a pronti. Tale disposizione si applica ai contratti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto.
È elevata dal 12,50 al 20 per cento la percentuale indicata per la disciplina dei trasferimenti immobiliari richiamata dalla norma. Sono inoltre precisati i regimi temporali relativi alle perdite fiscali e ai redditi delle società partecipate, mantenendo per i periodi anteriori l’applicazione della disciplina antielusiva previgente.
Campione d’Italia
Dal 2007, per le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio comunale, fino all’importo complessivo di 200.000 franchi, sono convertiti in euro sulla base del cambio previsto dal TUIR, ridotto forfetariamente del 20 per cento.
L’imposta deve essere assolta in euro. Sono equiparati agli iscritti nei registri anagrafici anche i soggetti già residenti a Campione d’Italia, iscritti all’AIRE del Comune e residenti nel Canton Ticino. Per il 2006 resta applicabile la disciplina previgente.
Stock option e reddito di lavoro dipendente
L’esclusione dal reddito di lavoro dipendente relativa alle stock option è subordinata alla contemporanea presenza di specifiche condizioni:
- l’opzione deve essere esercitabile non prima che siano trascorsi tre anni dalla sua attribuzione;
- la società deve risultare quotata in un mercato regolamentato al momento dell’esercizio;
- il beneficiario deve mantenere per almeno cinque anni dall’esercizio un investimento nei titoli non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni all’assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente.
La cessione o costituzione in garanzia dei titoli prima del decorso dei cinque anni comporta la tassazione, nel periodo dell’operazione, dell’importo precedentemente escluso dal reddito.
Regime IVA e IRAP dei piccoli produttori agricoli
I produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli individuati dalla normativa IVA, sono esonerati dal versamento dell’imposta e dagli obblighi documentali, contabili e dichiarativi, salvo l’obbligo di numerare e conservare fatture e bollette doganali.
I cessionari o committenti che acquistano nell’esercizio dell’impresa devono emettere fattura, applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore e registrarla separatamente.
Il regime cessa dall’anno successivo a quello in cui viene superato il limite di 7.000 euro, purché non sia superato il limite di un terzo per le cessioni di altri beni. Il produttore può rinunciare al regime mediante opzione o revoca secondo le modalità previste dal regolamento applicabile.
I produttori agricoli che usufruiscono dell’esonero e non vi rinunciano sono esclusi dai soggetti passivi IRAP secondo la modifica apportata alla relativa disciplina.
Aggiornamento catastale delle colture agricole
Dal 1° gennaio 2007, le dichiarazioni sull’uso del suolo presentate agli organismi pagatori per ottenere contributi agricoli possono sostituire l’adempimento relativo alle variazioni colturali catastali, purché contengano tutti gli elementi necessari all’aggiornamento, inclusi quelli relativi ai fabbricati dell’azienda agricola.
L’AGEA trasmette le informazioni all’Agenzia del territorio, che aggiorna la banca dati catastale. I nuovi redditi producono effetti fiscali dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione.
L’Agenzia del territorio pubblicizza l’avvenuto aggiornamento mediante comunicato nella Gazzetta Ufficiale e rende disponibili i risultati per sessanta giorni. I ricorsi contro la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla pubblicazione del comunicato.
La mancata, incompleta o non veritiera comunicazione delle informazioni richieste comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a 2.500 euro.
Per la prima applicazione sono utilizzate le dichiarazioni presentate nel 2006 e rese disponibili dall’AGEA. I ricorsi relativi a tali aggiornamenti possono essere proposti entro il 30 novembre 2007; i nuovi redditi producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006 e non sono applicate le sanzioni previste per la violazione degli obblighi dichiarativi catastali.
Fabbricati non dichiarati e perdita della ruralità
L’Agenzia del territorio individua, anche sulla base delle informazioni AGEA e di verifiche amministrative, mediante telerilevamento o sopralluoghi, i fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti di ruralità e quelli non dichiarati al catasto.
L’elenco è pubblicato e reso disponibile per sessanta giorni. I titolari dei diritti reali devono presentare gli atti di aggiornamento entro sette mesi dalla pubblicazione del comunicato. In mancanza, l’Agenzia provvede d’ufficio con oneri a carico dell’interessato e notifica l’esito.
Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetti fiscali dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello cui risale la mancata denuncia oppure, se tale data non è indicata, dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni catastali.
La ruralità dei fabbricati è collegata anche alla qualifica di imprenditore agricolo e all’iscrizione nel registro delle imprese. Gli immobili che perdono i requisiti devono essere dichiarati al catasto entro il 31 ottobre 2008, con effetti fiscali dal 1° gennaio 2007 e senza applicazione delle sanzioni catastali, purché l’adempimento sia effettuato entro il termine. In caso di mancato adempimento si applica la procedura d’ufficio.
Classamento delle unità immobiliari del gruppo catastale E
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere comprese porzioni destinate a uso commerciale, industriale, ufficio privato o ad altri usi quando presentino autonomia funzionale e reddituale.
Attualità della disciplina
Il testo contiene numerose modifiche a disposizioni tributarie e amministrative del 2006-2009, nonché termini transitori riferiti agli anni 2006-2008 e disposizioni successivamente abrogate o modificate. La concreta applicabilità delle singole previsioni deve quindi essere verificata sulla base della normativa vigente, delle successive modifiche e dell’eventuale abrogazione delle norme richiamate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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