Cassazione Civile, Ordinanza n. 33861/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto che agiva quale cessionario di un credito maturato da una società nei confronti di una Provincia, in relazione a rapporti connessi a lavori pubblici. Il decreto era stato revocato in opposizione dalla Provincia, e la Corte d’appello aveva poi rigettato l’appello dell’originario creditore cessionario, ritenendo, tra l’altro, tempestivo e non sindacabile il diniego opposto dall’ente alla cessione del credito e irrilevanti alcune ulteriori risultanze documentali invocate dalla parte. Successivamente il soccombente ha proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. avverso la sentenza d’appello, deducendo errori di fatto: asserita erronea affermazione che in primo grado non fosse stata contestata la legittimità del diniego provinciale alla cessione; omesso esame di documenti ritenuti decisivi, in particolare una determinazione di approvazione del certificato di collaudo e degli atti di contabilità finale, una delega al funzionario incaricato della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nel pignoramento presso terzi, nonché una nota della cedente del 13.9.2002 che, secondo il ricorrente, provava la consegna a mani della comunicazione di cessione e quindi la tardività del diniego. In cassazione il ricorrente ha censurato la decisione della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, sostenendo che si trattasse di veri errori revocatori e non di mere contestazioni valutative o di diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che conduca ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti, ovvero l’inesistenza di un fatto positivamente risultante, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti e non si risolva in una diversa valutazione delle prove. Nel caso concreto, la pretesa erronea premessa della sentenza d’appello circa la mancata deduzione, in primo grado, della illegittimità del diniego provinciale non costituiva vizio revocatorio, perché la sentenza aveva comunque esaminato nel merito la questione e quella premessa era solo argomentazione ad abundantiam. Quanto agli altri documenti indicati dal ricorrente, la Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a contestare l’omesso apprezzamento o la valutazione delle risultanze processuali, e dunque esulavano dal perimetro della revocazione per errore di fatto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con gli ulteriori effetti di legge in tema di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore revocatorio richiede una falsa percezione della realtà o una svista materiale su un fatto decisivo, non una rivalutazione delle prove o delle questioni discusse in causa.
art. 115, comma 3, DPR 554/1999
È richiamato in relazione al termine di 15 giorni per il rifiuto della cessione del credito nei rapporti con la pubblica amministrazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva che le censure sul punto esulano dalla revocazione se ridotte a questioni di valutazione.
art. 547 c.p.c.
Richiamato solo come riferimento alla dichiarazione resa dal funzionario della Provincia nel procedimento di pignoramento presso terzi; la sua valutazione come documento decisivo è stata ritenuta non sindacabile in sede di revocazione se comporta un riesame del materiale istruttorio.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere argomentazioni specifiche e intelligibili; non sono sufficienti deduzioni confusive o meramente assertive.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di definizione del ricorso in senso sfavorevole alla parte ricorrente.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio sussiste solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti, oppure sulla supposizione dell’inesistenza di un fatto positivamente risultante, e non quando si contesti la valutazione o l’apprezzamento del materiale probatorio.
- Non integra errore revocatorio la mera affermazione introduttiva della sentenza, se la decisione ha comunque esaminato nel merito la questione e la premessa non ha inciso sulla ratio decidendi.
- La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione la rilevanza, l’attendibilità o la forza probatoria di documenti e fatti già inseriti nel processo, quando la doglianza si risolva in un nuovo giudizio valutativo.
- Per configurare il vizio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. è necessario che il fatto dedotto non sia stato oggetto di discussione tra le parti; se la questione è controversa, il rimedio revocatorio è inammissibile.
- In sede di ricorso per cassazione, le censure devono essere formulate con chiarezza e specificità, indicando in modo intelligibile il contrasto tra la decisione impugnata e le norme asseritamente violate.
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