Cassazione Civile, Ordinanza n. 33864/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo riferito a sette cartelle di pagamento e a un avviso di accertamento esecutivo, con deduzione dell'inesistenza o nullità della notifica degli atti. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso solo quanto all'avviso di accertamento, per mancanza di prova della notifica; in appello la CTR aveva respinto l'appello incidentale dell'Agente della riscossione e aveva accolto quello principale del contribuente solo limitatamente all'eccezione di prescrizione della cartella relativa a IVA 2007. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. per avere la CTR applicato la prescrizione quinquennale al credito IVA 2007; (2) violazione degli artt. 2943 e 2946 c.c. per non avere considerato l'effetto interruttivo del preavviso di fermo del 10.3.2016; (3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame del motivo di appello incidentale sulla ritualità della notifica dell'avviso di accertamento; (4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulla notificazione dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente per carenza di interesse ad agire, rilevando che, in assenza di iniziative dell'Ufficio tendenti alla riscossione e in mancanza di prova dell'interesse concreto e attuale alla tutela, l'azione non poteva essere proposta. In applicazione dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese sono state integralmente compensate per lo ius superveniens e per l'evoluzione nomofilattica sull'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato per dedurre nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è richiamato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo
la Corte richiama il vizio di omessa pronuncia come motivo dedotto, ma non decide nel merito poiché assorbe la questione nella declaratoria di inammissibilità originaria
richiamato nel motivo sull'erronea applicazione della prescrizione quinquennale, ma non esaminato nel merito per la declaratoria di inammissibilità dell'azione originaria
richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma non esaminato nel merito
richiamato nel motivo sull'interruzione della prescrizione, ma non esaminato nel merito
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
la disposizione, come introdotta dallo ius superveniens, incide sull'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo e limita i casi in cui l'invalida notificazione della cartella consente l'azione
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
norma introduttiva del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973
legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021
richiamato come mezzo per il deposito di documenti in cassazione ai fini della dimostrazione dell'interesse ad agire
art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
norma applicata per cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile l'azione originaria perché non poteva essere iniziata
richiamato nella statuizione finale di cassazione senza rinvio
solo evocato indirettamente nel richiamo alla dimostrazione dell'interesse ad agire
sentenza Corte costituzionale n. 190 del 2023
richiamata per affermare che eventuali vulnus alla tutela richiedono intervento legislativo di sistema
Cass. sez. un. n. 26283 del 2022
richiamata per il principio secondo cui l'interesse ad agire è condizione dinamica e va dimostrato nel processo pendente
Cass. n. 12459 del 2024
richiamata per il principio sui limiti di impugnabilità della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo e sulla sufficienza della tutela nella fase esecutiva
Cass. n. 11473 del 2024
richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario in assenza di iniziative di riscossione e di prova dell'interesse ad agire
Cass. n. 4448 del 2023
richiamata per affermare che la questione dell'interesse ad agire è rilevabile d'ufficio e che non basta un giudicato implicito per precluderne il rilievo
Cass. n. 25639 del 2024
richiamata a sostegno della compensazione integrale delle spese in ragione dello ius superveniens e dell'interpretazione nomofilattica sopravvenuta
Massime di principio
- Nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, l'interesse ad agire è una condizione dell'azione che può assumere contenuto diverso fino alla decisione, anche per effetto di norme sopravvenute.
- La mera conoscenza della cartella tramite estratto di ruolo non basta, da sola, a fondare l'azione quando manchi un pregiudizio attuale derivante da iniziative esecutive o cautelari dell'Ufficio.
- In assenza di concrete iniziative della riscossione e senza prova dell'interesse attuale del contribuente, il ricorso originario è inammissibile perché l'azione non poteva essere proposta.
- La questione dell'interesse ad agire è rilevabile d'ufficio; non è ostata da un giudicato implicito, essendo necessario un giudicato interno espresso sulla specifica questione.
- Quando sopravviene una disciplina o un orientamento nomofilattico che chiarisce i limiti dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33861/2024 del 22/12/2024
- ordinanza_civile · 22 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33862/2024 del 22/12/2024
- ordinanza_civile · 22 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33865/2024 del 22/12/2024
- ordinanza_civile · 22 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33866/2024 del 22/12/2024
- ordinanza_civile · 22 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33867/2024 del 22/12/2024
- ordinanza_civile · 22 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33868/2024 del 22/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →