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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33864/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo riferito a sette cartelle di pagamento e a un avviso di accertamento esecutivo, con deduzione dell'inesistenza o nullità della notifica degli atti. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso solo quanto all'avviso di accertamento, per mancanza di prova della notifica; in appello la CTR aveva respinto l'appello incidentale dell'Agente della riscossione e aveva accolto quello principale del contribuente solo limitatamente all'eccezione di prescrizione della cartella relativa a IVA 2007. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. per avere la CTR applicato la prescrizione quinquennale al credito IVA 2007; (2) violazione degli artt. 2943 e 2946 c.c. per non avere considerato l'effetto interruttivo del preavviso di fermo del 10.3.2016; (3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame del motivo di appello incidentale sulla ritualità della notifica dell'avviso di accertamento; (4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulla notificazione dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente per carenza di interesse ad agire, rilevando che, in assenza di iniziative dell'Ufficio tendenti alla riscossione e in mancanza di prova dell'interesse concreto e attuale alla tutela, l'azione non poteva essere proposta. In applicazione dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese sono state integralmente compensate per lo ius superveniens e per l'evoluzione nomofilattica sull'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiamato per dedurre nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è richiamato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte richiama il vizio di omessa pronuncia come motivo dedotto, ma non decide nel merito poiché assorbe la questione nella declaratoria di inammissibilità originaria

  • art. 2946 c.c.

    richiamato nel motivo sull'erronea applicazione della prescrizione quinquennale, ma non esaminato nel merito per la declaratoria di inammissibilità dell'azione originaria

  • art. 2953 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma non esaminato nel merito

  • art. 2943 c.c.

    richiamato nel motivo sull'interruzione della prescrizione, ma non esaminato nel merito

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    la disposizione, come introdotta dallo ius superveniens, incide sull'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo e limita i casi in cui l'invalida notificazione della cartella consente l'azione

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    norma introduttiva del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973

  • L. n. 215 del 2021

    legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato come mezzo per il deposito di documenti in cassazione ai fini della dimostrazione dell'interesse ad agire

  • art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

    norma applicata per cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile l'azione originaria perché non poteva essere iniziata

  • art. 382 c.p.c.

    richiamato nella statuizione finale di cassazione senza rinvio

  • art. 2697 c.c.

    solo evocato indirettamente nel richiamo alla dimostrazione dell'interesse ad agire

  • sentenza Corte costituzionale n. 190 del 2023

    richiamata per affermare che eventuali vulnus alla tutela richiedono intervento legislativo di sistema

  • Cass. sez. un. n. 26283 del 2022

    richiamata per il principio secondo cui l'interesse ad agire è condizione dinamica e va dimostrato nel processo pendente

  • Cass. n. 12459 del 2024

    richiamata per il principio sui limiti di impugnabilità della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo e sulla sufficienza della tutela nella fase esecutiva

  • Cass. n. 11473 del 2024

    richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario in assenza di iniziative di riscossione e di prova dell'interesse ad agire

  • Cass. n. 4448 del 2023

    richiamata per affermare che la questione dell'interesse ad agire è rilevabile d'ufficio e che non basta un giudicato implicito per precluderne il rilievo

  • Cass. n. 25639 del 2024

    richiamata a sostegno della compensazione integrale delle spese in ragione dello ius superveniens e dell'interpretazione nomofilattica sopravvenuta

Massime di principio

  • Nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, l'interesse ad agire è una condizione dell'azione che può assumere contenuto diverso fino alla decisione, anche per effetto di norme sopravvenute.
  • La mera conoscenza della cartella tramite estratto di ruolo non basta, da sola, a fondare l'azione quando manchi un pregiudizio attuale derivante da iniziative esecutive o cautelari dell'Ufficio.
  • In assenza di concrete iniziative della riscossione e senza prova dell'interesse attuale del contribuente, il ricorso originario è inammissibile perché l'azione non poteva essere proposta.
  • La questione dell'interesse ad agire è rilevabile d'ufficio; non è ostata da un giudicato implicito, essendo necessario un giudicato interno espresso sulla specifica questione.
  • Quando sopravviene una disciplina o un orientamento nomofilattico che chiarisce i limiti dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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