Cassazione Civile, Ordinanza n. 33865/2024 del 22/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Un contribuente, anche quale legale rappresentante di una società, aveva impugnato estratti di ruolo ricevuti nel 2017, nonché le cartelle di pagamento, gli avvisi di accertamento e gli atti successivi da essi derivati, deducendo l’omessa notifica degli atti presupposti. I ricorsi erano stati rigettati in primo grado e in appello. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR considerato il disconoscimento delle copie fotostatiche dei referti di notifica e degli avvisi di ricevimento prodotti dall’agente della riscossione e il mancato procedimento di verificazione; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul medesimo disconoscimento e sulla verificazione; (3) violazione degli artt. 2702 c.c. e 214-216 c.p.c. in tema di efficacia probatoria della scrittura privata e disconoscimento; (4) motivazione mancante ex art. 132 n. 4 c.p.c. rispetto al dedotto difetto di motivazione della sentenza di primo grado. La Corte però ha ritenuto dirimente lo ius superveniens sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo: in assenza di iniziative di riscossione e di prova di uno specifico interesse ad agire, il ricorso originario era inammissibile perché l’azione non poteva essere iniziata.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso iniziale del contribuente per difetto di interesse ad agire, rilevando che la questione poteva essere esaminata d’ufficio anche in cassazione. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c. Ha disposto la compensazione integrale delle spese, valorizzando lo ius superveniens e l’interpretazione nomofilattica sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché l’inammissibilità è sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte non entra nel merito del motivo perché assorbe la questione l’inammissibilità originaria dell’azione
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia e per motivazione mancante; la Corte non esamina i vizi dedotti per la rilevata carenza di interesse ad agire
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedotta omessa pronuncia
artt. 214, 215, 216 c.p.c.
richiamati per il disconoscimento delle copie dei documenti di notifica e per la verificazione
art. 2702 c.c.
richiamato sulla forza probatoria della scrittura privata
art. 132, n. 4 c.p.c.
richiamato per dedotta mancanza di motivazione
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
norma sopravvenuta che delimita i casi in cui l’impugnazione dell’estratto di ruolo è consentita; incide sull’interesse ad agire e si applica ai giudizi pendenti
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
norma istitutiva del comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973
l. n. 215 del 2021
legge di conversione del d.l. n. 146/2021
art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando l’azione non poteva essere iniziata
art. 372 c.p.c.
indicato come mezzo per il deposito documentale in cassazione ai fini della prova dell’interesse ad agire
art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
richiamato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario e la cassazione senza rinvio
Massime di principio
- L’interesse ad agire è una condizione dell’azione a natura dinamica: può essere valutato fino alla decisione e può risultare inciso da norme sopravvenute applicabili ai giudizi pendenti.
- In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, la mera deduzione dell’omessa notifica delle cartelle non basta: il contribuente deve dimostrare uno specifico interesse ad agire nei casi non espressamente ricompresi dalla disciplina sopravvenuta.
- Se non risultano iniziative esecutive o cautelari dell’agente della riscossione e manca la prova di un interesse concreto e attuale, il ricorso originario è inammissibile perché l’azione non poteva essere proposta.
- La questione dell’interesse ad agire è rilevabile d’ufficio anche in cassazione e non è preclusa da un mero giudicato implicito; occorre un giudicato interno espresso per impedirne la rilevazione.
- Quando l’inammissibilità del ricorso originario dipende da un difetto originario di azione, la Corte può cassare la sentenza senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c.
- Le sopravvenienze normative e l’intervento nomofilattico possono giustificare la compensazione integrale delle spese e escludere il raddoppio del contributo unificato in ragione della natura sopravvenuta dell’inammissibilità.
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