Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33865/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Un contribuente, anche quale legale rappresentante di una società, aveva impugnato estratti di ruolo ricevuti nel 2017, nonché le cartelle di pagamento, gli avvisi di accertamento e gli atti successivi da essi derivati, deducendo l’omessa notifica degli atti presupposti. I ricorsi erano stati rigettati in primo grado e in appello. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR considerato il disconoscimento delle copie fotostatiche dei referti di notifica e degli avvisi di ricevimento prodotti dall’agente della riscossione e il mancato procedimento di verificazione; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul medesimo disconoscimento e sulla verificazione; (3) violazione degli artt. 2702 c.c. e 214-216 c.p.c. in tema di efficacia probatoria della scrittura privata e disconoscimento; (4) motivazione mancante ex art. 132 n. 4 c.p.c. rispetto al dedotto difetto di motivazione della sentenza di primo grado. La Corte però ha ritenuto dirimente lo ius superveniens sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo: in assenza di iniziative di riscossione e di prova di uno specifico interesse ad agire, il ricorso originario era inammissibile perché l’azione non poteva essere iniziata.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso iniziale del contribuente per difetto di interesse ad agire, rilevando che la questione poteva essere esaminata d’ufficio anche in cassazione. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c. Ha disposto la compensazione integrale delle spese, valorizzando lo ius superveniens e l’interpretazione nomofilattica sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché l’inammissibilità è sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte non entra nel merito del motivo perché assorbe la questione l’inammissibilità originaria dell’azione

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia e per motivazione mancante; la Corte non esamina i vizi dedotti per la rilevata carenza di interesse ad agire

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedotta omessa pronuncia

  • artt. 214, 215, 216 c.p.c.

    richiamati per il disconoscimento delle copie dei documenti di notifica e per la verificazione

  • art. 2702 c.c.

    richiamato sulla forza probatoria della scrittura privata

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    richiamato per dedotta mancanza di motivazione

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    norma sopravvenuta che delimita i casi in cui l’impugnazione dell’estratto di ruolo è consentita; incide sull’interesse ad agire e si applica ai giudizi pendenti

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    norma istitutiva del comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973

  • l. n. 215 del 2021

    legge di conversione del d.l. n. 146/2021

  • art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando l’azione non poteva essere iniziata

  • art. 372 c.p.c.

    indicato come mezzo per il deposito documentale in cassazione ai fini della prova dell’interesse ad agire

  • art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario e la cassazione senza rinvio

Massime di principio

  • L’interesse ad agire è una condizione dell’azione a natura dinamica: può essere valutato fino alla decisione e può risultare inciso da norme sopravvenute applicabili ai giudizi pendenti.
  • In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, la mera deduzione dell’omessa notifica delle cartelle non basta: il contribuente deve dimostrare uno specifico interesse ad agire nei casi non espressamente ricompresi dalla disciplina sopravvenuta.
  • Se non risultano iniziative esecutive o cautelari dell’agente della riscossione e manca la prova di un interesse concreto e attuale, il ricorso originario è inammissibile perché l’azione non poteva essere proposta.
  • La questione dell’interesse ad agire è rilevabile d’ufficio anche in cassazione e non è preclusa da un mero giudicato implicito; occorre un giudicato interno espresso per impedirne la rilevazione.
  • Quando l’inammissibilità del ricorso originario dipende da un difetto originario di azione, la Corte può cassare la sentenza senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c.
  • Le sopravvenienze normative e l’intervento nomofilattico possono giustificare la compensazione integrale delle spese e escludere il raddoppio del contributo unificato in ragione della natura sopravvenuta dell’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.