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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33866/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo ricevuto il 12 dicembre 2017 e le cartelle di pagamento in esso indicate, sostenendo per alcune cartelle l’omessa notifica e per altre la prescrizione del credito tributario. In appello la decisione di rigetto era stata confermata, salvo la cessazione della materia del contendere per due cartelle. In cassazione la contribuente ha articolato cinque motivi: omesso esame di un fatto decisivo e omessa pronuncia sul disconoscimento, ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., delle copie fotostatiche dei referti di notifica e degli avvisi di ricevimento prodotti dall’agente della riscossione, oltre alla mancata verificazione; violazione delle stesse norme processuali; violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per mancata prova delle notifiche; violazione degli artt. 2944 e 2948 n. 4 c.c. in tema di prescrizione. La Corte ha però rilevato, alla luce dello ius superveniens e dell’interpretazione delle Sezioni Unite sull’impugnazione dell’estratto di ruolo, che in difetto di specifico interesse ad agire e in assenza di iniziative di riscossione dell’Ufficio l’azione non poteva essere proposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente per difetto di interesse ad agire, rilevando che, alla luce dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, l’invalidità della notifica della cartella non è di per sé sufficiente a radicare l’azione se non è dimostrato uno specifico interesse concreto e attuale. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c. e ha compensato integralmente le spese, escludendo anche il doppio contributo unificato per sopravvenuta inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • artt. 214, 215, 216 c.p.c.

    Richiamati in relazione al disconoscimento della scrittura e della sottoscrizione su copie di referti di notifica e avvisi di ricevimento e al tema della verificazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia e per violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia e mancata considerazione della prova delle notifiche.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sulla notificazione delle cartelle.

  • artt. 2944 e 2948 n. 4 c.c.

    Invocati dal ricorrente sulla prescrizione del credito tributario.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    Norma sopravvenuta che limita l’impugnazione dell’estratto di ruolo e richiede uno specifico interesse ad agire; applicabile anche ai processi pendenti.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    Disposizione introduttiva dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.

  • L. n. 215 del 2021

    Legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato come mezzo per il deposito di documentazione in cassazione ai fini della prova dello specifico interesse ad agire.

  • art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

    Usato per cassare senza rinvio quando l’azione non poteva essere iniziata.

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente dimostra uno specifico interesse ad agire, che non coincide automaticamente con la mera deduzione dell’omessa notifica della cartella o della prescrizione del credito.
  • Il requisito dell’interesse ad agire ha natura dinamica e può essere inciso da norme sopravvenute fino alla decisione, con applicazione anche ai giudizi pendenti.
  • In mancanza di iniziative esecutive o di riscossione dell’ente e senza prova di un pregiudizio attuale e concreto, l’azione proposta contro l’estratto di ruolo è inammissibile perché l’azione non poteva essere iniziata.
  • Le questioni rilevabili d’ufficio, come l’interesse ad agire, non restano coperte da giudicato implicito se i giudici di merito non si sono espressamente pronunciati su di esse.
  • Quando l’inammissibilità dell’azione emerge in cassazione per sopravvenienza normativa o per carenza originaria di interesse, la Corte può cassare senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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