Superbonus, crediti fittizi: per le Sezioni Unite è truffa aggravata consumata alla prima cessione
Con le sentenze gemelle n. 36525/2026 e n. 36526/2026 le Sezioni Unite penali qualificano la frode sui crediti come truffa ai sensi dell'art. 640-bis c.p., non come indebita percezione, e la ritengono consumata quando il cessionario accetta il credito: senza attendere la compensazione, con il sequestro per equivalente possibile.
- La costituzione di un credito Superbonus fittizio con fatture false e opzione per sconto in fattura o cessione integra la truffa aggravata degli artt. 640 e 640-bis c.p., non l'indebita percezione dell'art. 316-ter (Cass. SU n. 36525/2026).
- Il reato si consuma con il perfezionamento della prima cessione: comunicazione dell'opzione e accettazione del credito sulla Piattaforma cessione crediti. Non servono compensazione, riscossione o ulteriori cessioni.
- Superata Sez. 3, n. 23402/2024 (consumazione alla compensazione); corretta Sez. 2, n. 45868/2024 (bastava la creazione del credito); condivisa, con precisazione, Sez. 2, n. 40015/2024.
- Con il reato consumato torna possibile il sequestro preventivo per equivalente del profitto previsto da art. 640-quater e 322-ter c.p., anche se nessuno ha ancora compensato.
- La sentenza n. 36526/2026 è gemella: stessa motivazione e stessi principi, diverso indagato.
La fonte · Giurisprudenza penale
Cassazione Penale, Sentenza n. 36525/2026 del 16/10/2026
Chi ha costruito un credito Superbonus su lavori inesistenti, o gonfiati, e lo ha girato a un fornitore o a un cessionario risponde di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e il reato è consumato appena la prima cessione si perfeziona sulla Piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Non serve attendere che qualcuno porti il credito in compensazione. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione con due sentenze gemelle depositate il 16 ottobre 2026, la sentenza n. 36525/2026 e la n. 36526/2026 (Pres. Mogini, Rel. Liberati).
La conseguenza pratica più immediata riguarda i sequestri: se la truffa è consumata, il profitto si può sequestrare anche per equivalente sui beni dell'indagato. Ne escono più esposti committenti, imprese esecutrici che hanno praticato lo sconto, tecnici che hanno asseverato e cessionari che hanno partecipato alla frode.
I due casi
Le vicende vengono dalla stessa indagine della Procura di Palermo. Il 19 marzo 2025 il GIP aveva disposto due sequestri preventivi finalizzati alla confisca, anche per equivalente, per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) e truffa aggravata (artt. 640 e 640-bis c.p.): 965.250 euro nei confronti del titolare di un'impresa individuale, 664.060 euro nei confronti dell'amministratore di una S.r.l.s. Gli importi corrispondevano ai crediti d'imposta fittizi, costituiti con la falsa asseverazione del completamento di opere agevolate e ceduti a terzi.
In sede di riesame il Tribunale di Palermo aveva annullato i sequestri sulla truffa. Richiamando Sez. 3, n. 23402/2024, aveva ritenuto il reato soltanto tentato, perché i crediti non erano ancora stati riscossi né compensati. Da qui l'effetto decisivo: il sequestro per equivalente, che l'art. 640-quater c.p. consente richiamando l'art. 322-ter c.p., secondo il Tribunale vale solo per il reato consumato. Il Procuratore ha fatto ricorso e la Seconda Sezione, con ordinanza del 22 ottobre 2025, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
Le due sentenze hanno motivazione identica e gli stessi due principi di diritto. Cambiano soltanto l'indagato, l'importo e la data dell'ordinanza del riesame (29 aprile 2025 per la n. 36525, 5 giugno 2025 per la n. 36526). In entrambe l'ordinanza è stata annullata con rinvio.
Primo quesito: truffa aggravata, non indebita percezione
La prima domanda era se la costituzione di un credito fittizio, con fatture false e opzione per sconto in fattura o cessione, integri la truffa aggravata o il più lieve reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche dell'art. 316-ter c.p., punito con la reclusione da sei mesi a tre anni contro i due-sette anni del 640-bis.
Il contrasto era netto. Per la truffa si erano espresse Sez. 2, n. 45868/2024 e n. 40015/2024, oltre a Sez. 2, n. 26906/2025. Per l'indebita percezione Sez. 6, n. 46354/2024, secondo cui il controllo dell'Agenzia è successivo e l'ente si limita a prendere atto di un'autodichiarazione; nello stesso senso Sez. 6, n. 8389/2025 e, per il Sismabonus, Sez. 6, n. 13339/2025.
Le Sezioni Unite scelgono la truffa. Il ragionamento muove dalla procedura degli artt. 119 e 121 del d.l. 34/2020: il committente non trasmette una semplice autocertificazione, ma un compendio di asseverazioni, visto di conformità e attestazioni di tecnici qualificati, sul quale l'Amministrazione «è legittimata a fare affidamento». I controlli preventivi esistevano già nella disciplina originaria (la comunicazione dell'opzione può essere presa in carico o scartata) e l'art. 122-bis li ha solo rafforzati. Il fatto che il procedimento sia telematico e automatizzato non lo trasforma in una presa d'atto: la semplificazione presuppone proprio l'affidabilità delle attestazioni. Nelle parole della Corte: «La condotta fraudolenta non presuppone che ogni controllo venga concretamente esercitato».
Il principio sul primo quesito:
Nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione, è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.
Secondo quesito: il reato si consuma con la prima cessione
Sul momento consumativo gli orientamenti erano tre. Le Sezioni Unite ne scelgono uno intermedio, con una precisazione.
| Orientamento | Momento consumativo | Esito davanti alle Sezioni Unite |
|---|---|---|
| Sez. 3, n. 23402/2024 | Riscossione o compensazione del credito | Superato |
| Sez. 2, n. 45868/2024 e successive | Semplice creazione del credito nel cassetto fiscale del beneficiario | Corretto solo nel negare la necessità della compensazione |
| Sez. 2, n. 40015/2024 | Prima cessione del credito | Condiviso, con la precisazione sul perfezionamento |
La creazione del credito in capo al beneficiario non basta, perché il credito non è ancora entrato nella sfera del destinatario dell'opzione. Ma non occorre attendere la compensazione, che «non determina la nascita del credito e non ne realizza il trasferimento»: è solo una modalità di utilizzo di una posizione già acquisita. Il momento giusto è quello in cui il fornitore o il cessionario accetta il credito sulla Piattaforma. Da lì il credito è fiscalmente spendibile e, se il cessionario è estraneo alla frode, l'Amministrazione non può, per ciò solo, neutralizzarlo nei suoi confronti: l'art. 121, commi 5, 6, 6-bis e 6-quater limita il recupero al beneficiario originario e la responsabilità solidale del cessionario al concorso con dolo o colpa grave. Il recupero successivo, dice la Corte, è un post factum che non sposta la consumazione. La lettura è coerente con l'art. 1264 c.c.: comunicazione al debitore ceduto più accettazione del cessionario.
Il principio sul secondo quesito:
Nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la truffa aggravata di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen., realizzata mediante la costituzione di un credito d'imposta fittizio e l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito prevista dall'art. 121, comma 1, lett. a) e b), del medesimo decreto-legge, si consuma con il perfezionamento della prima cessione, mediante la comunicazione dell'opzione all'Amministrazione finanziaria e l'accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate, non essendo necessari il successivo utilizzo del credito in compensazione, la sua riscossione o l'ulteriore cessione.
In motivazione la Corte aggiunge che, se il contribuente usa direttamente la detrazione, profitto e danno si realizzano con la messa a disposizione del credito nel suo cassetto fiscale.
Sequestro per equivalente e prescrizione
Il primo effetto è sul sequestro. Le Sezioni Unite non mettono in discussione l'impostazione del Tribunale per cui l'art. 640-quater rinvia all'art. 322-ter c.p. solo per il reato consumato. Ma se il reato è consumato con l'accettazione della prima cessione, il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) finalizzato alla confisca per equivalente del profitto è ammissibile anche quando nessuno ha ancora compensato. Dove invece la cessione non si è perfezionata (comunicazione scartata o sospesa ex art. 122-bis, credito non accettato) resta, nella logica della sentenza, il tentativo (art. 56 c.p.). Per il 640-bis è prevista anche la confisca allargata dell'art. 240-bis c.p..
Le sentenze non si occupano di prescrizione. Ma l'art. 158 c.p. la fa decorrere dalla consumazione, e la consumazione è ora fissata alla prima cessione, non alla compensazione degli anni successivi: per le cessioni del 2021 e del 2022 il termine decorre da allora. Per il 640-bis il termine base è di sette anni (art. 157 c.p.) e l'art. 161 c.p. consente, con le interruzioni, un aumento fino alla metà. La qualificazione come truffa e non come indebita percezione allunga dunque il termine; la data di consumazione e il regime di prescrizione applicabile ratione temporis vanno verificati caso per caso.
Quello che le sentenze non dicono
- Il rapporto con l'art. 8 d.lgs. 74/2000. Nel caso n. 36525 il sequestro riguardava anche l'emissione di fatture false, ma le Sezioni Unite non esaminano il concorso fra il delitto tributario e la truffa: le fatture compaiono solo come mezzo dell'artificio.
- Il cessionario complice. La Corte dice che il suo eventuale concorso, con la responsabilità solidale, non sposta la consumazione. Non dice nulla sui sequestri dei crediti presenti nei cassetti fiscali di cessionari terzi.
- Gli asseveratori. La loro falsità rileva come parte dell'artificio. Resta il reato autonomo dell'art. 119, comma 13-bis.1, che punisce con la reclusione da due a cinque anni il tecnico che espone informazioni false nelle asseverazioni o attesta falsamente la congruità delle spese.
Cosa fare in studio
- Committenti e imprese che hanno praticato lo sconto. Nei procedimenti in corso la difesa che invoca il tentativo per mancata compensazione non regge più. Conviene ricostruire con le ricevute della Piattaforma la data di comunicazione dell'opzione e quella di accettazione: è da lì che si misurano consumazione, profitto e prescrizione.
- Riesami pendenti. I provvedimenti che hanno annullato sequestri per equivalente richiamando la n. 23402/2024 sono esposti a ricorso del pubblico ministero. Chi difende deve spostare l'attenzione sul perfezionamento della cessione e sulla quantificazione del profitto.
- Asseveratori e chi appone il visto di conformità. Le loro attestazioni sono il cuore dell'induzione in errore: oltre all'art. 119, comma 13-bis.1, il rischio è il concorso nella truffa aggravata. Rivedere fascicoli, sopralluoghi e computi delle pratiche ancora controllabili.
- Cessionari. La sentenza conferma che i vizi originari non sono opponibili al cessionario estraneo che ha la documentazione dell'art. 121, comma 6-bis; vale la pena verificarne la completezza. Se i crediti sono sotto sequestro, l'art. 28-ter del d.l. 4/2022 consente di usarli dopo il dissequestro nei termini originari aumentati della durata del sequestro, fermo il limite annuale.
Ogni valutazione va fatta sugli atti: date delle comunicazioni e delle accettazioni sulla Piattaforma, documentazione tecnica e ruolo effettivo di ciascun soggetto nella catena delle cessioni.
Domande frequenti
La frode sui crediti Superbonus è truffa aggravata o indebita percezione di erogazioni pubbliche?
Per le Sezioni Unite penali (sentenza n. 36525/2026) è truffa aggravata ai sensi degli artt. 640 e 640-bis c.p.. La procedura richiede asseverazioni, visto di conformità e attestazioni di tecnici su cui l'Amministrazione fa affidamento, ed è assistita da controlli anche preventivi: non è la semplice presa d'atto di un'autodichiarazione che caratterizza l'art. 316-ter c.p..
Quando si consuma la truffa sui crediti Superbonus ceduti?
Con il perfezionamento della prima cessione: la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate e l'accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario sulla Piattaforma cessione crediti. Non servono compensazione, riscossione o ulteriori cessioni (Cass. SU n. 36525/2026). La sola creazione del credito nel cassetto fiscale del beneficiario non basta, salvo il caso di utilizzo diretto della detrazione.
Che differenza c'è fra le sentenze n. 36525 e n. 36526 del 2026?
Nessuna nella sostanza. Le n. 36525 e n. 36526 decidono due ricorsi del Procuratore di Palermo nella stessa indagine, con motivazione identica e gli stessi due principi di diritto. Cambiano l'indagato (titolare di impresa individuale nel primo caso, amministratore di una S.r.l.s. nel secondo) e l'importo del sequestro (965.250 e 664.060 euro).
Cosa cambia per il sequestro preventivo per equivalente?
Il riesame aveva annullato i sequestri ritenendo la truffa solo tentata, perché l'art. 640-quater c.p. rinvia all'art. 322-ter soltanto per il reato consumato. Fissata la consumazione alla prima cessione accettata, il sequestro per equivalente del profitto è possibile anche se il credito non è stato ancora compensato. Le ordinanze sono state annullate con rinvio.
La sentenza tratta la prescrizione?
No. Ma l'art. 158 c.p. fa decorrere la prescrizione dalla consumazione, che ora coincide con la prima cessione perfezionata e non con le compensazioni successive. Per il 640-bis il termine base è di sette anni (art. 157), aumentabile fino alla metà con le interruzioni (art. 161 c.p.).
Il cessionario in buona fede perde il credito?
Le Sezioni Unite ricordano che, in base all'art. 121 del d.l. 34/2020, il recupero colpisce il beneficiario originario e il cessionario risponde in solido solo per concorso con dolo o colpa grave, escluso se ha la documentazione del comma 6-bis. Le sentenze non trattano i sequestri sui crediti dei cessionari; se ci sono, l'art. 28-ter d.l. 4/2022 proroga i termini di utilizzo per la durata del sequestro.
Fonti citate
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