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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36526/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il GIP del Tribunale di Palermo, con decreto del 19 marzo 2025, aveva disposto nei confronti dell’amministratore di una società il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, fino a 664.060 euro, corrispondenti al credito d’imposta ottenuto dalla società nell’ambito del Superbonus 110%. Erano contestati, ai capi 57 e 58, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in relazione alla costituzione e cessione a terzi di un credito fiscale fondato sulla falsa attestazione del completamento di lavori. Il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, con ordinanza del 5 giugno 2025 aveva annullato il sequestro limitatamente al capo 58: aveva riqualificato la truffa come tentata, ritenendo che il reato si consumasse solo con la riscossione o la compensazione del credito e che, di conseguenza, non fosse applicabile il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., l’erronea applicazione degli artt. 56, 640-bis e 640-quater c.p. Secondo il ricorrente, la creazione del credito fittizio e la sua cessione integravano una truffa consumata, perché il riconoscimento del credito avrebbe già prodotto un debito dello Stato e i relativi effetti patrimoniali, senza necessità di attendere la compensazione o la riscossione. Le Sezioni Unite hanno esaminato anche, come questioni di diritto rimesse, la distinzione tra truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni pubbliche e il momento consumativo della truffa nel meccanismo del Superbonus.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso e annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati. Hanno stabilito, anzitutto, che la costituzione di un credito d’imposta fittizio mediante fatture per operazioni inesistenti e falsa documentazione, nell’ambito del Superbonus 110%, è sussumibile nella truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e non nella fattispecie residuale dell’indebita percezione: la procedura prevede documentazione e attestazioni qualificate, nonché controlli, sicché la falsità è idonea a indurre in errore l’Amministrazione e a sviare il sistema di verifica. Quanto al momento consumativo, la mera creazione del credito in capo al beneficiario originario non basta quando sia stata scelta la cessione o lo sconto in fattura; non occorre però attendere la compensazione, la riscossione o un’ulteriore cessione. La truffa si consuma quando la prima cessione si perfeziona mediante la comunicazione dell’opzione all’Amministrazione finanziaria e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Da quel momento il credito entra nella sfera patrimoniale del destinatario, è fiscalmente spendibile e si producono l’ingiusto profitto e il corrispondente danno patrimoniale. Nell’ipotesi di utilizzo diretto da parte del contribuente, la consumazione coincide invece con la messa a disposizione del credito nel suo cassetto fiscale. L’ordinanza di riesame si fondava su un momento consumativo successivo e doveva quindi essere annullata. Il rinvio riguarda il nuovo esame della misura cautelare alla luce di tali principi; la sentenza non definisce la responsabilità penale dell’indagato.

Norme richiamate

  • art. 316-ter c.p.

    Il procedimento in esame non è riconducibile al paradigma nel quale l'ente erogatore si limita a prendere atto di requisiti autocertificati, rinviando ogni verifica a un momento eventuale e successivo.

    La fattispecie di indebita percezione ha carattere residuale e non ricorre quando la procedura, per la sua struttura documentale e per i controlli previsti, comporta una rappresentazione falsa dei presupposti del beneficio che induce in errore l’ente erogatore.

  • art. 640 c.p.

    Ne consegue che la costituzione del credito fittizio nelle forme descritte integra gli artifici e raggiri e l'induzione in errore richiesti dagli artt. 640 e 640-bis cod. pen.

    La presentazione, nella procedura Superbonus, di fatture e attestazioni false idonee a rappresentare come esistenti i presupposti del beneficio integra gli elementi decettivi della truffa.

  • art. 640-bis c.p.

    Nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione, è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.

    La costituzione di un credito fiscale fittizio tramite fatture per operazioni inesistenti e falsa documentazione, nell’ambito delle opzioni di sconto o cessione del Superbonus, integra la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

  • art. 121, comma 1, lett. a) e b), d.l. n. 34/2020

    Nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la truffa aggravata di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen., realizzata mediante la costituzione di un credito d'imposta fittizio e l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito prevista dall'art. 121, comma 1, lett. a) e b), del medesimo decreto-legge, si consuma con il perfezionamento della prima cessione, mediante la comunicazione dell'opzione all'Amministrazione finanziaria e l'accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate, non essendo necessari il successivo utilizzo del credito in compensazione, la sua riscossione o l'ulteriore cessione.

    Nel meccanismo di sconto o cessione, la truffa si consuma con il perfezionamento della prima cessione, quando il credito è comunicato all’Amministrazione e accettato dal destinatario; non occorre la successiva compensazione o riscossione.

  • art. 121, comma 7, d.l. n. 34/2020

    La convergenza dei due elementi — comunicazione della cessione all'Amministrazione e accettazione del credito da parte del cessionario — segna, pertanto, il momento nel quale il trasferimento produce gli effetti patrimoniali rilevanti ai fini della consumazione della truffa.

    La comunicazione dell’opzione all’Amministrazione, insieme all’accettazione del credito da parte del fornitore o cessionario, completa il trasferimento rilevante ai fini della consumazione.

  • art. 121, commi 5, 6, 6-bis e 6-quater, d.l. n. 34/2020

    Ne deriva, nei limiti stabiliti dalla disciplina speciale, una sostanziale inopponibilità al cessionario estraneo alla frode dei vizi originari del credito.

    La disciplina speciale, che circoscrive il recupero e la responsabilità del cessionario estraneo alla frode, conferma che, una volta perfezionata la cessione, il credito può produrre effetti patrimoniali effettivi anche senza successiva compensazione.

  • art. 1264 c.c.

    La convergenza dei due elementi — comunicazione della cessione all'Amministrazione e accettazione del credito da parte del cessionario — segna, pertanto, il momento nel quale il trasferimento produce gli effetti patrimoniali rilevanti ai fini della consumazione della truffa.

    Il richiamo alla disciplina civilistica della cessione del credito concorre a individuare nella comunicazione al debitore ceduto e nell’accettazione del cessionario gli elementi che completano il trasferimento rilevante.

  • art. 640-quater c.p.

    L'ordinanza impugnata, con cui è stato annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta e per equivalente, del profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen., capo 58 della imputazione provvisoria), disposto fino alla concorrenza della somma di 664.060,00 euro (pari al credito d'imposta conseguito dalla Favin S.r.l. amministrata dall'indagato Vincenzo Notaro), si fonda sul rilievo che il suddetto reato di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis cod. pen. deve considerarsi tentato e non consumato, con la conseguente non applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, sulla base di quanto stabilito dagli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., che la prevedono solo per l'ipotesi consumata.

    La sentenza dà conto del presupposto giuridico su cui il Tribunale aveva escluso il sequestro per equivalente, ma l’annullamento deriva dall’errata qualificazione del fatto come tentato: secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, il reato può essere consumato già con il perfezionamento della prima cessione.

  • art. 322-ter c.p.

    L'ordinanza impugnata, con cui è stato annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta e per equivalente, del profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen., capo 58 della imputazione provvisoria), disposto fino alla concorrenza della somma di 664.060,00 euro (pari al credito d'imposta conseguito dalla Favin S.r.l. amministrata dall'indagato Vincenzo Notaro), si fonda sul rilievo che il suddetto reato di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis cod. pen. deve considerarsi tentato e non consumato, con la conseguente non applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, sulla base di quanto stabilito dagli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., che la prevedono solo per l'ipotesi consumata.

    La pronuncia riporta la disciplina della confisca per equivalente applicata dal Tribunale alla sola ipotesi di reato consumato; accertata l’erroneità della qualificazione come tentativo, il presupposto per l’esclusione del sequestro non può essere mantenuto su tale base.

  • art. 56 c.p.

    L'ordinanza impugnata, con cui è stato annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta e per equivalente, del profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen., capo 58 della imputazione provvisoria), disposto fino alla concorrenza della somma di 664.060,00 euro (pari al credito d'imposta conseguito dalla Favin S.r.l. amministrata dall'indagato Vincenzo Notaro), si fonda sul rilievo che il suddetto reato di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis cod. pen. deve considerarsi tentato e non consumato, con la conseguente non applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, sulla base di quanto stabilito dagli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., che la prevedono solo per l'ipotesi consumata.

    La questione del tentativo è risolta individuando il momento di consumazione della truffa: nel caso di cessione o sconto, la consumazione interviene con il perfezionamento della prima cessione, non soltanto con la successiva compensazione o riscossione.

Massime di principio

  • Nella procedura del Superbonus 110%, la costituzione di un credito d’imposta fittizio mediante fatture per operazioni inesistenti e false attestazioni o asseverazioni, con opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, integra la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche quando la documentazione falsa è idonea a rappresentare come esistenti i presupposti del beneficio e a indurre in errore l’Amministrazione.
  • La distinzione tra truffa aggravata e indebita percezione dipende dalla concreta struttura del procedimento di erogazione: ricorre la truffa quando l’ente pubblico non si limita a prendere atto di una dichiarazione formale, ma la documentazione richiesta e i controlli previsti consentono una verifica dei presupposti e vengono sviati da artifici o raggiri.
  • Nel caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, la truffa si consuma quando la prima cessione si perfeziona mediante la comunicazione dell’opzione all’Amministrazione finanziaria e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario sulla piattaforma prevista. Non sono necessari la successiva compensazione, la riscossione o un’ulteriore cessione.
  • La mera creazione del credito nel cassetto fiscale del beneficiario originario non è sufficiente a consumare la truffa quando sia stata scelta la cessione o lo sconto; nell’ipotesi alternativa di utilizzo diretto da parte del contribuente, la consumazione si verifica invece con la messa a disposizione del credito in suo favore.
  • Il danno patrimoniale richiesto per la truffa non deve consistere nella materiale fuoriuscita di denaro: può derivare da una concreta modificazione della sfera patrimoniale pubblica, inclusa l’attribuzione al cessionario di un credito fittizio ormai spendibile e la conseguente alterazione dell’allocazione delle risorse.

Come è indicizzato

MaterieTruffa
RamiDelitti contro il patrimonioReati tributariProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiConfisca

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