Cassazione Penale, Sentenza n. 40015/2024 del 30/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari con divieto di comunicazione disposti dal GIP per il delitto di concorso in truffa aggravata ai danni dello Stato (ottenimento di importi a titolo di bonus facciate per lavori mai eseguiti). Le censure principali erano: 1) errata qualificazione giuridica dei fatti (sostenuta applicazione dell'art. 316-ter c.p. invece dell'art. 640-bis c.p.), anche in relazione al momento consumativo (riconoscimento del credito vs liquidazione); 2) insufficiente e generica motivazione sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione, considerata sproporzionata rispetto al tempo trascorso e priva di specificità; 3) violazione della competenza territoriale e erronea individuazione del nesso teleologico tra truffa e presunto successivo riciclaggio.
La decisione
I ricorsi sono stati respinti. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), richiamando orientamenti di Sezioni Unite e di giurisprudenza recente secondo cui la trasmissione di false fatture e la conseguente liquidazione/cessione di crediti d'imposta integrano l'induzione in errore dell'amministrazione pubblica. La consumazione può considerarsi perfezionata già con la prima cessione e pagamento da parte del cessionario (qui Poste Italiane S.p.A. ritenuta soggetto con profili di ente pubblico ai fini dell'aggravante). Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale del riesame ha valutato l'organizzazione sistematica e gli ingenti profitti illeciti come indice di concreto pericolo di reiterazione, giustificando la misura restrittiva e il divieto di comunicazione. È stata inoltre confermata la competenza territoriale del Tribunale di Prato per il nesso teleologico con le operazioni di trasferimento dei proventi nel territorio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
La condotta consistente nella trasmissione di false fatture e nella costruzione di crediti d'imposta fittizi integra la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche quando l'ente erogatore è indotto in errore e subisce il danno; il reato può perfezionarsi con la prima cessione/pagamento del credito.
art. 316-ter cod. pen.
Fattispecie residuale rispetto all'art. 640-bis: si applica solo se non sussistono gli elementi della truffa aggravata contro la pubblica amministrazione; non può essere utilizzata per vanificare l'aggravamento previsto dall'art. 640-bis quando vi sia induzione in errore mediante documentazione falsa.
D.L. 34/2020, art. 121 e art. 122-bis
Riferimenti al regime temporale dei bonus edilizi: la Corte osserva che, indipendentemente dalla collocazione temporale delle norme emergenziali, quando il credito è stato ottenuto tramite documentazione falsa l'induzione in errore e la truffa sono presenti e rilevanti.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti come vizio di motivazione; la Corte di legittimità ha ritenuto infondata la censura relativa alla errata applicazione della legge penale nella qualificazione dei fatti.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti per presunta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte ha invece ritenuto adeguata e motivata la valutazione del rischio di reiterazione.
art. 12 e art. 16 cod. proc. pen.
Usati per valutare la competenza territoriale: il Tribunale di Prato è competente in ragione del nesso teleologico tra i reati di truffa e il successivo trasferimento dei proventi nel territorio, connessi al riciclaggio.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposto l'incanto delle spese a carico dei ricorrenti in caso di dichiarazione di infondatezza del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 16568/2007, Sez. 2 n. 19841/2023, Sez. 2 n. 13573/2024 ecc.)
La giurisprudenza di legittimità è stata utilizzata per affermare che: a) l'art. 316-ter è residuo rispetto all'art. 640-bis; b) la documentazione falsa e la trasmissione telematica possono costituire artifici idonei a indurre in errore la p.a.; c) l'attività organizzata per ottenere bonus edilizi tramite false attestazioni integra la truffa aggravata.
Massime di principio
- Quando la richiesta di benefici pubblici (bonus, crediti d'imposta) è supportata da documentazione falsa idonea a indurre in errore l'amministrazione, la fattispecie applicabile è normalmente l'art. 640-bis c.p. e non l'art. 316-ter c.p.
- Il momento consumativo della truffa aggravata nei casi di crediti fiscali fittizi può considerarsi perfezionato già con la prima cessione del credito e il relativo pagamento da parte del cessionario, non essendo necessario che il credito sia poi compensato o riscattato dall'ultimo cessionario.
- Soggetti privatistici partecipati dallo Stato (es. Poste Italiane S.p.A.) possono essere qualificati, ai fini dell'aggravante, come enti pubblici se la loro struttura e funzione comportano dipendenza e impatto sul patrimonio pubblico.
- Per adottare misure cautelari restrittive va dimostrata l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari: un sistema organizzato e ingenti profitti illeciti rappresentano elementi idonei a giustificare il pericolo di reiterazione.
- La competenza territoriale può essere individuata anche per nesso teleologico tra reati (es. truffa e trasferimento di proventi) quando le successive operazioni collegate si realizzano nel territorio di un determinato foro.
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