Cassazione Penale, Sentenza n. 8389/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretto o per equivalente, del profitto del reato ex artt. 81, comma 2, e 316-ter c.p. per euro 1.438.825,03. Il ricorrente deduceva: 1) assenza di fumus commissi delicti perché i crediti d'imposta (superbonus 110%) sarebbero derivati da regolari contratti d'appalto e subappalto, con computi metrici congrui, visti di conformità e asseverazioni; i maggiori importi fatturati avrebbero rappresentato legittimi costi di gestione del consorzio ai sensi dell'art. 119 d.l. 34/2020; 2) mancanza del dolo perché la qualificazione delle spese detraibili era incerta e chiarita solo successivamente da norme e circolari; 3) vizio di motivazione circa il periculum in mora, dato che il ricorrente era a conoscenza del procedimento e non aveva depauperato il patrimonio; 4) errore nel calcolo del profitto per mancato scorporo di costi e imposte effettivamente sostenute. In sede di memorie il ricorrente ha inoltre sostenuto che il superbonus è un vantaggio fiscale e non una sovvenzione soggetta all'art. 316-ter, e ha reiterato censure sul quantum del credito.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi e ha confermato l'ordinanza di sequestro preventivo. Motivi principali: 1) l'art. 316-ter c.p. si estende anche ai crediti fiscali e quindi al c.d. superbonus; 2) il Tribunale di merito ha accertato un modus operandi consistente in maggiorazioni in fattura non giustificate dai minori importi fatturati dai subappaltatori, con evidenza di un disallineamento sistematico tra fatture dell'appaltante e fatture dei subappaltatori; 3) i costi di gestione del consorzio non risultano, secondo i giudici, documentalmente e funzionalmente collegati agli interventi agevolabili e quindi non rientrano nelle spese "documentate e sostenute" ai sensi dell'art. 119 d.l. 34/2020; 4) il dolo non è escluso: l'assenza di riferimenti nei contratti di subappalto a computi con prezzi diversi e altri elementi probatori hanno dato rilevanza alla finalità fraudolenta; 5) le eccezioni sul calcolo del credito sono state giudicate inammissibili o non specifiche; 6) il periculum in mora è stato adeguatamente motivato in relazione all'entità del credito, all'incapienza patrimoniale e a comportamenti di acquisizione di beni incompatibili con la situazione economica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato ope legis alle spese.
Norme richiamate
La Corte interpreta la locuzione ampia della norma ("contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee") come estensiva ai crediti fiscali, inclusi i crediti derivanti dal superbonus 110%.
Richiamato quale riferimento alla determinazione del profitto del reato (concetto di confisca del profitto), applicato al credito d'imposta oggetto di sequestro.
art. 119 d.l. 19 maggio 2020, n.34 (Superbonus)
La Corte rileva che l'art. 119 parla di "spese documentate e sostenute" e richiede un nesso di stretta funzionalità tra le spese e gli interventi agevolabili; i costi generali/di gestione del consorzio non sono automaticamente ricompresi se non sono funzionalmente collegati e documentati rispetto alle lavorazioni agevolate.
art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n.34 (sconto in fattura)
Richiamato in riferimento al meccanismo con cui il committente optava per lo sconto in fattura e il consorzio maturava il credito d'imposta oggetto del sequestro.
La Corte chiarisce che l'errore su legge extra-penale rileva solo se l'agente ha potuto fondare il convincimento sulla correttezza dell'interpretazione su un comportamento positivo degli organi amministrativi o su un orientamento giurisprudenziale pacifico, o se ha fatto ogni sforzo per informarsi e richiedere chiarimenti.
Massime di principio
- I crediti fiscali (es. superbonus 110%) possono essere considerati "erogazioni" ai fini dell'art. 316-ter c.p.; pertanto il conseguimento indebito di tali crediti può integrare il profitto del reato soggetto a sequestro e confisca.
- Perché spese siano ritenute ammissibili ai fini del credito d'imposta serve una documentazione che dimostri il nesso di stretta funzionalità tra le spese e gli interventi agevolabili; costi generali o di gestione non collegati in modo diretto e verificabile rischiano di essere esclusi.
- La differenza sistematica tra importi fatturati dall'appaltante e quelli fatturati dai subappaltatori costituisce elemento probatorio rilevante per il fumus e può essere valutata come indice di finalità fraudolenta.
- L'errore sulla legge o su norme amministrative successive non esclude automaticamente il dolo: rileva solo se l'operatore ha potuto ragionevolmente fondare la propria interpretazione su atti o orientamenti chiari dell'amministrazione o se ha adoperato ogni diligenza per ottenere chiarimenti.
- In tema di misure cautelari reali, il periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi (entità e natura dei beni vincolati) sia da elementi soggettivi (comportamenti dell'interessato tali da far temere dispersione del patrimonio); acquisti o movimentazioni patrimoniali incongrue dopo l'avvio del procedimento aggravano il rischio.
- Contestazioni sul quantum del presunto profitto o su voci di costo devono essere specifiche e documentate: censure generiche o tardive possono essere dichiarate inammissibili o non persuasive.
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