Cassazione Penale, Sentenza n. 45868/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 15/04/2024 che aveva rigettato il riesame degli arresti domiciliari disposti dal G.i.p. per gravità indiziaria. Il ricorso era articolato in sei motivi: 1) nullità dell'ordinanza genetica per carenza di motivazione e mancata autonoma valutazione degli indizi e della partecipazione all'associazione per delinquere; 2) omissione di motivazione specifica sulle esigenze cautelari in relazione alla sua posizione; 3) censura della valutazione degli elementi di prova (assenza di intercettazioni che la riguardino) e contestazione dell'attribuzione della quota del 9% di Barolbed s.r.l.; 4) doglianza sulla mancanza dell'elemento del danno allo Stato nelle ipotesi di truffa per superbonus e cessione crediti; 5) rilievo che l'autoriciclaggio non poteva sussistere se il reato presupposto non si era consumato; 6) carenza di motivazione circa la sussistenza e l'adeguatezza delle esigenze cautelari considerata la sua incensuratezza e la distanza temporale dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: le prescrizioni di motivazione degli artt. 292 e 309 c.p.p. erano rispettate e, in ogni caso, il tribunale del riesame poteva integrare eventuali carenze purché non vi fosse una motivazione del tutto mancante; la valutazione cumulativa delle posizioni in procedimenti con fattispecie 'seriali' è ammissibile a condizione che dal contesto risulti la ragione giustificativa della misura per ciascun indagato; i profili relativi all'associazione per delinquere sono supportati dalla commissione dei delitti-fine e dalle modalità esecutive; la produzione in Cassazione di documenti non esibiti nei precedenti gradi (estratto atto costitutivo e visura) non era consentita e quindi il rilievo sulla titolarità della quota di Barolbed non poteva essere valutato in questa sede; la Corte ha affermato che la creazione di un credito d'imposta fittizio mediante l'opzione per la cessione comporta già, al momento della creazione, un profitto ingiusto e un danno per lo Stato, con conseguente possibile configurabilità della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; l'autoriciclaggio presuppone la consumazione del reato presupposto, ma poiché la Corte ha ritenuto consumata la fattispecie di truffa in ragione della creazione del credito fittizio, il rilievo sull'autoriciclaggio non regge per carenza del presupposto. Infine, la questione sulla misura è divenuta in parte priva di interesse perché la misura cautelare era stata successivamente sostituita (24/07/2024) con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Norme richiamate
esige la motivazione dell'ordinanza cautelare con autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che la motivazione del G.i.p. non fosse nulla e fosse integrabile dal tribunale del riesame se non totalmente priva di vaglio critico
regola il riesame delle misure cautelari; richiamato in relazione al potere del giudice del riesame di integrare la motivazione e valutare le esigenze cautelari
ha esplicitato le esigenze di motivazione degli artt. 292 e 309 c.p.p.; la Corte sottolinea che la modifica non è innovativa ma chiarificatrice
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: la Corte ha interpretato che la creazione di un credito d'imposta fittizio mediante opzione per la cessione costituisce già danno allo Stato e profitto ingiusto, consumando la fattispecie
autoriciclaggio: richiede la consumazione del reato presupposto; la Corte conferma il principio ma osserva che, poiché la truffa è ritenuta consumata, il rilievo sull'autoriciclaggio non risulta fondato
art. 121 d.l. 19/05/2020 n. 34 (Decreto Rilancio)
commi relativi a opzione, cessione e utilizzo in compensazione del credito d'imposta (art. 121 e art. 119 richiamati)
descrive il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito; la Corte ha evidenziato che l'opzione per la cessione genera un credito verso lo Stato che, se fittizio, integra il danno
richiamato in relazione alla soglia di punibilità per alcune fattispecie fiscali; nella vicenda il G.i.p. aveva escluso l'applicabilità per alcune compensazioni
art. 17 d.lgs. 9/7/1997 n. 241
norma sulle compensazioni fiscali; richiamata per il regime di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta
criteri di impugnazione per cassazione (vizi di motivazione e di diritto) utilizzati per collegare i motivi ai limiti della revisione di legittimità
Massime di principio
- La motivazione delle ordinanze cautelari deve contenere un'autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, ma in procedimenti complessi e con fatti 'seriali' il giudice può formulare una valutazione cumulativa purché dal contesto emerga la ragione giustificativa per ciascun indagato
- Il tribunale del riesame ha il potere-dovere di integrare carenze motivazionali dell'ordinanza cautelare quando esista comunque un sostrato motivazionale e non quando la motivazione sia del tutto assente
- In materia di crediti d'imposta (superbonus), l'esercizio dell'opzione per la cessione che genera un credito fittizio può costituire momento consumativo della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, poiché crea un debito inesistente dello Stato e un profitto ingiusto
- L'autoriciclaggio presuppone la consumazione del reato presupposto; se il giudice ritiene consumata la fattispecie predicante, allora possono sussistere anche gravi indizi per l'autoriciclaggio
- Documenti nuovi o non prodotti nei precedenti gradi non sono normalmente ammessi in Cassazione; la prova documentale deve essere tempestivamente prodotta nei gradi di merito per poter essere valutata
- La valutazione delle esigenze cautelari deve essere individualizzata, ma la somiglianza sostanziale delle posizioni e la graduazione delle misure tra capo e sodali può giustificare misure analoghe per altri indagati
- La sostituzione successiva della misura cautelare rende privo di interesse il gravame relativo alla misura originaria
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