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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26906/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per: (i) errata qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che la trasmissione di una falsa autocertificazione ad Agea non integrerebbe l'elemento specializzante degli artifici e raggiri previsto dall'art. 640‑bis c.p., mancando controlli preventivi sostanziali da parte dell'ente e dovendosi quindi configurare al più il reato di cui all'art. 316‑ter c.p.; (ii) violazione dell'art. 192 c.p.p. per presunta errata valutazione delle dichiarazioni del teste Sanna relative ai controlli informatizzati; (iii) omissione di pronuncia sulla richiesta di sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.p. / art. 164 c.p.); (iv) carenza di motivazione sulla determinazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando la qualificazione dei fatti come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640‑bis c.p.), sulla base del quadro normativo e procedurale degli aiuti agricoli (controlli informatizzati e a campione) e delle dichiarazioni del funzionario Agea. Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte territoriale non ha pronunciato sulla richiesta di sospensione condizionale della pena formulata per iscritto; tale omissione determina l'annullamento con rinvio. In esito, la Cassazione ha dichiarato estinte per prescrizione le condotte commesse fino al 12/12/2017 (annullamento senza rinvio per quelle fattispecie) e ha annullato con rinvio la decisione soltanto con riferimento ai reati commessi dal 13/12/2017 in ordine alla valutazione sulla sospensione condizionale, dichiarando nel contempo irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i reati successivi a tale data.

Norme richiamate

  • art. 640‑bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto integrata la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche quando esistono procedure di valutazione (anche informatizzate) che non si limitano a una mera presa d'atto della dichiarazione, sicché la produzione di false attestazioni è idonea a indurre in errore l'ente erogatore.

  • art. 316‑ter cod. pen.

    La norma (indebita percezione di erogazioni pubbliche) è stata distinta dalla fattispecie di truffa aggravata: la differenza rileva quando l'ente non esercita alcun controllo prodromico o la domanda è accettata senza alcuna valutazione; se invece esistono controlli automatizzati e verifiche a campione, può configurarsi la truffa aggravata.

  • art. 192, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria della Corte territoriale delle dichiarazioni del teste Agea; non sussisteva violazione nella valutazione del contenuto e del valore probatorio delle testimonianze sul procedimento di accesso ai contributi.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Applicata per dichiarare inammissibile (o non esaminabile) la memoria difensiva depositata oltre il termine di quindici giorni, con conseguente omissione di esame da parte del giudice di legittimità.

  • art. 163 cod. proc. pen. / art. 164 cod. pen.

    La mancata pronuncia sulla richiesta di sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.p.) comporta l'annullamento della sentenza con rinvio per la Corte di merito, non potendo la Cassazione sostituirsi al giudice del merito nella valutazione prognostica prevista dall'art. 164 c.p.

  • regolamento CE 1122/2009

    "nella domanda unica, il richiedente deve dichiarare non solo la superficie adibita ad uso agricolo ma anche i propri diritti all'aiuto e deve essere inoltre fornita ogni informazione necessaria"; "per una corretta esecuzione del regime di pagamento unico ... gli Stati membri devono istituire un sistema di identificazione e di registrazione ... permettere di effettuare, tra l'altro, verifiche incrociate"

    Il regolamento europeo attesta che l'accesso agli aiuti agricoli implica un sistema attivo di controlli e verifiche (anche informatizzate e a campione), giustificando la qualificazione dei falsi documentali come truffa aggravata quando essi mirano a eludere tali controlli.

  • art. 3‑bis, comma 3, D. Lgs. n. 165/1990

    "la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati ... nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati"

    Richiamata per evidenziare il ruolo attivo dei Centri di Assistenza Agricola e delle procedure informatizzate nell'accertamento dei requisiti per gli aiuti, fattore valutato dalla Corte come elemento incompatibile con una mera indennità automatica che escluderebbe la truffa.

Massime di principio

  • La produzione di false autocertificazioni per ottenere aiuti pubblici può integrare il reato di truffa aggravata (art. 640‑bis c.p.) se il sistema di erogazione prevede verifiche (anche informatizzate e a campione) che rendono l'ente attivo nella valutazione della domanda; la mera automazione non esclude l'elemento decettivo.
  • La diversa fattispecie di cui all'art. 316‑ter c.p. può essere configurata solo quando l'ente erogatore non eserciti alcuna valutazione o controllo prodromico: l'esistenza di procedure di controllo è il discrimine tra le due figure.
  • La negligenza o l'omissione di controlli da parte dell'ente erogatore non esclude automaticamente la responsabilità penale dell'agente che abbia posto in essere artifici o raggiri idonei a ingannare l'ente.
  • La Corte di cassazione non può supplire il giudice del merito sulla valutazione prognostica necessaria per concedere benefici come la sospensione condizionale della pena; l'omessa pronuncia su tali richieste comporta annullamento con rinvio.
  • Il calcolo della prescrizione e la verifica dei termini temporali delle condotte sono cruciali: l'accertamento della prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio per i periodi estinti.
  • Le questioni di merito sulla determinazione della pena e sulla valutazione delle attenuanti sono in genere insuscettibili di riforma in Cassazione se adeguatamente motivate in fatto dal giudice di merito.

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