Cassazione Penale, Sentenza n. 13339/2025 del 07/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cuccaro impugna l'ordinanza che aveva rigettato il suo appello avverso il decreto del G.I.P. del 23/04/2024; contestava l'illegittimità del sequestro preventivo ritenendo che il provvedimento fosse stato "esteso" oltre l'importo indicato di euro 3.416.069,00 (che a suo avviso doveva essere omnicomprensivo del profitto), con conseguente duplicazione del vincolo patrimoniale fino a oltre 5 milioni di euro. Sosteneva che il "profitto" del reato ex art. 316-ter c.p. dovesse riferirsi solo ai proventi effettivamente ricavati dalla cessione e monetizzazione dei crediti d'imposta (es. euro 681.768,50), e non alla totalità delle somme oggetto di sequestro impeditivo o per equivalente.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure sulla presunta estensione indebita del sequestro, richiamando precedenti della Corte che interpretano il "profitto" dell'indebita percezione di erogazioni pubbliche come comprensivo sia dell'acquisizione indebita del diritto di credito sia dei proventi derivanti dalla cessione/monetizzazione di tale credito. Il Collegio ha inoltre distinto la funzione e la legittimità del sequestro impeditivo (sui crediti presso i cessionari) e del sequestro finalizzato alla confisca o per equivalente (sui beni dell'autore del reato), ritenendoli compatibili e non idonei a determinare un illegittimo "raddoppio" del vincolo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 316-ter cod. pen.
Il profitto del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche si considera conseguito con l'acquisizione indebita del diritto di credito; anche i proventi derivanti dalla cessione o dalla monetizzazione del credito costituiscono profitto del reato e sono suscettibili di confisca diretta o per equivalente.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in tema di impugnabilità delle decisioni cautelari; il Collegio ha tuttavia ritenuto il ricorso sull'eccezione procedurale inammissibile nel merito trattato.
art. 16 d.l. n. 63/2013 (conv. l. 90/2013), comma 1-septies
art. 16 d.l. n. 63/2013, comma 1-septies
Disciplina il c.d. "sisma bonus acquisti" e definisce i presupposti per la detrazione/cedibilità dei crediti relativi a interventi antisismici; la norma è centrale per valutare la (il)legittimità dell'acquisizione dei crediti nel caso concreto.
art. 119, comma 4 d.l. 34/2020
art. 119, comma 4 d.l. 34/2020
Stabilisce condizioni per la fruizione del superbonus da parte degli acquirenti (atto di acquisto entro la vigenza del bonus); utile per determinare la tempestività e la legittimità dell'acquisizione del credito.
art. 121, comma 1, lett. b) d.l. n. 34/2020
art. 121, comma 1, lett. b) d.l. n. 34/2020
Regola la trasformazione della detrazione in credito d'imposta e la possibilità di successive cessioni; la corte ha richiamato la natura giuridica del credito e la sua circolazione come elemento che legittima il sequestro impeditivo sui crediti stessi.
art. 322-ter cod. pen.
Prevede il sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato; il Collegio lo ha ritenuto applicabile per colpire il vantaggio economico derivante dall'acquisizione indebita del credito.
art. 640-bis cod. pen.
Richiamato dalla difesa come parametro interpretativo (truffa sui bonus); la Corte ha precisato la differenza tra indebito conseguimento del credito d'imposta (art. 316-ter) e fattispecie di truffa, ricordando che l'elemento decettivo e il danno patrimoniale per lo Stato possono configurarsi in modo diverso.
Massime di principio
- Il "profitto" nell'indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter) comprende l'acquisizione del diritto di credito e anche i proventi derivanti dalla sua cessione o monetizzazione: entrambi possono essere oggetto di confisca diretta o per equivalente.
- Il sequestro impeditivo sui crediti detenuti presso cessionari (terzi) e il sequestro finalizzato alla confisca o per equivalente sui beni dell'autore del reato sono misure distinte e compatibili; la loro applicazione congiunta non determina automaticamente una 'duplicazione' indebita del vincolo.
- In casi di crediti fiscali trasferiti (es. superbonus/sisma bonus), il giudice può bloccare la circolazione dei crediti anche se sono in mano a terzi in buona fede, purché sussista un collegamento tra il reato e la cosa (nexus oggettivo).
- La distinzione tra prodotto e profitto del reato è importante: il "prodotto" può riguardare la circolazione del credito, mentre il "profitto" attacca il vantaggio economico acquisito dall'autore; entrambe le nozioni possono giustificare misure cautelari diverse.
- Per la difesa in situazioni analoghe è essenziale dimostrare l'inesistenza del nesso tra comportamento e acquisizione del credito, la legittimità formale/temporale della titolarità del credito (es. requisiti del superbonus) o l'assenza di monetizzazione/proventi effettivi per limitare la portata del sequestro.
- Questioni relative a beni o crediti posseduti da altri soggetti (terzi) sono difficilmente sollevabili dal ricorrente non direttamente titolare di quei rapporti; l'impugnazione del sequestro deve essere tempestiva e circoscritta agli elementi decisionali specifici.
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