Concordato preventivo biennale 2026-2027: adesione fino al 2 novembre, tetti alla proposta e nuove regole per chi rinnova
L'art. 7-bis del d.l. n. 38/2026 sposta al 31 ottobre il termine di adesione, che per il calendario slitta a lunedì 2 novembre, e limita gli aumenti di reddito proposti ai contribuenti meno affidabili. Il d.lgs. n. 148/2026 ridisegna rinnovo, esclusioni e decadenza.
- Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2026 (art. 7-bis, comma 3, d.l. n. 38/2026). Il 31 ottobre è sabato: per la regola generale sugli adempimenti fiscali il termine slitta a lunedì 2 novembre (art. 7 d.l. n. 70/2011).
- La proposta non può superare il reddito dell'anno precedente, rettificato, di oltre il 30% per chi ha un punteggio ISA tra 6 e 8 e di oltre il 35% sotto il 6 (art. 9, comma 3-bis, d.lgs. n. 13/2024). I tetti del 10, 15 e 25% per i punteggi da 8 in su restano; nessun tetto se la proposta è sotto i valori di riferimento settoriali.
- Dal biennio 2026-2027 il d.lgs. n. 148/2026 stabilisce che l'adesione senza requisiti o in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti, riscrive le ipotesi di decadenza e consente di rideterminare il reddito concordato con la dichiarazione integrativa (art. 19, comma 3-bis, d.lgs. n. 13/2024).
- Chi rinnova ha benefici premiali propri, niente maggiorazione dell'acconto per il primo anno e, per il 2026-2027, niente interessi sulle rate delle imposte (art. 14 e art. 20 d.lgs. n. 13/2024).
- Solo chi rinnova può accedere al ravvedimento speciale delle annualità 2020-2023 con imposta sostitutiva (art. 29 d.lgs. n. 148/2026); per tutti i rinnovi i termini di accertamento in scadenza a fine 2026 slittano al 31 dicembre 2027.
La fonte · Normativa italiana
DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38
Per il biennio 2026-2027 c'è più tempo per decidere sul concordato preventivo biennale. L'art. 7-bis del d.l. n. 38/2026, inserito dalla legge di conversione n. 88/2026, ha differito il termine di adesione dal 30 settembre al 31 ottobre 2026. Il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è domenica e festivo: il termine utile è lunedì 2 novembre, lo stesso giorno in cui scade il modello Redditi.
Lo stesso articolo ha abbassato il tetto agli aumenti di reddito che l'Agenzia delle entrate può proporre ai contribuenti con punteggio ISA inferiore a 8. Nel frattempo il correttivo di agosto, il d.lgs. n. 148/2026, ha cambiato dal biennio 2026-2027 le regole su requisiti, rinnovo e decadenza, e ha aperto un ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023 riservato a chi rinnova.
Il termine: 31 ottobre, in pratica 2 novembre
A regime l'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 13/2024, come modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 81/2025, fissa l'adesione al 30 settembre, o all'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per chi non ha l'esercizio coincidente con l'anno solare. Per il solo biennio 2026-2027 l'art. 7-bis, comma 3, del d.l. n. 38/2026 sposta il termine al 31 ottobre 2026, o all'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio.
Poiché il 31 ottobre 2026 è sabato, si applica l'art. 7, comma 1, lettera h), del d.l. n. 70/2011: gli adempimenti fiscali, anche telematici, che scadono di sabato o in un giorno festivo sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo. Il termine diventa lunedì 2 novembre 2026. È la stessa data che l'Agenzia indica per la presentazione del modello Redditi 2026, il cui termine ordinario è il 31 ottobre (art. 2 del d.P.R. n. 322/1998).
Chi legge ancora «30 settembre» nelle scadenze di studio fa riferimento al termine ordinario, che per quest'anno non si applica.
Come si aderisce
Secondo le istruzioni del modello CPB approvato dall'Agenzia delle entrate, si aderisce inviando il modello:
- insieme al modello ISA, con la dichiarazione dei redditi;
- oppure in modo autonomo, compilando la casella «Comunicazione CPB» con il codice «1 - Adesione» e, nel frontespizio della dichiarazione, solo i dati anagrafici, del firmatario e dell'incaricato della trasmissione.
Entro il termine un'adesione già inviata si può modificare con un nuovo invio o revocare. L'adesione presuppone la trasmissione dei dati ISA: durante il biennio restano gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e la comunicazione dei dati ISA (art. 13).
Il modello serve a chi non ha già un concordato in corso per il biennio 2025-2026: chi ha aderito l'anno scorso è a metà biennio. Per il 2026-2027 aderiscono per la prima volta i soggetti ISA che non erano nel concordato e rinnova chi aveva concluso il biennio 2024-2025. I forfetari non possono più aderire: il regime a loro dedicato è stato abrogato dall'art. 7 del d.lgs. n. 81/2025 e l'adesione al forfetario per il primo anno è causa di esclusione (art. 11).
I nuovi tetti alla proposta
La proposta di reddito concordato non può superare il reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente, rettificato secondo gli articoli 15 e 16, oltre una certa misura (art. 9, comma 3-bis). L'art. 14 del d.lgs. n. 81/2025 aveva fissato i limiti solo per i contribuenti più affidabili; il d.l. n. 38/2026 ha aggiunto le lettere c-bis) e c-ter) per gli altri:
| Punteggio ISA nel periodo precedente | Aumento massimo della proposta | Fonte |
|---|---|---|
| 10 | 10% | d.lgs. n. 81/2025 |
| Da 9 a meno di 10 | 15% | d.lgs. n. 81/2025 |
| Da 8 a meno di 9 | 25% | d.lgs. n. 81/2025 |
| Da 6 a meno di 8 | 30% | d.l. n. 38/2026 |
| Da 1 a meno di 6 | 35% | d.l. n. 38/2026 |
Due precisazioni. Il limite non opera quando la proposta, così contenuta, risulterebbe inferiore ai valori di riferimento settoriali della metodologia (comma 3-ter). E vale anche per la proposta di valore della produzione netta ai fini IRAP (comma 3-quater).
La metodologia per il 2026 e il 2027 è stata approvata con decreto del Ministero dell'economia dell'11 maggio 2026. Per il 2026 la proposta tiene conto del reddito dichiarato per il 2025 e, nella misura del 50 per cento, del maggior reddito individuato con la metodologia: la gradualità vale per tutte le proposte, non solo per i rinnovi.
Le novità del d.lgs. n. 148/2026
Il correttivo del 7 agosto 2026 interviene sul d.lgs. n. 13/2024 con l'art. 28. Le modifiche si applicano dal biennio 2026-2027.
Requisiti e cause di esclusione. L'adesione in assenza dei requisiti dell'art. 10 o in presenza di una causa di esclusione dell'art. 11 è «priva di effetti» (nuovi commi 2-bis dell'art. 10 e 1-bis dell'art. 11). Fra i requisiti resta, al comma 2, l'assenza di debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o di debiti contributivi definitivamente accertati, salvo quelli estinti entro il termine di adesione se il residuo, con interessi e sanzioni, è inferiore a 5.000 euro. È una formula più netta della decadenza: la verifica dei requisiti va fatta prima di aderire, non dopo.
Soci, associazioni e STP. In caso di rinnovo, l'ingresso di nuovi soci non è causa di esclusione né di cessazione quando si tratta di persone che nell'anno precedente avevano solo redditi di lavoro dipendente o assimilati, o redditi d'impresa o di lavoro autonomo non superiori nel complesso a 35.000 euro. Per professionisti che partecipano ad associazioni, società tra professionisti o società tra avvocati, l'obbligo di aderire insieme vale solo se l'attività rientra nello stesso ISA.
Dichiarazione integrativa. Il nuovo art. 19, comma 3-bis prevede che, se il contribuente corregge con una dichiarazione integrativa errori o omissioni su ricavi, compensi o dati comunicati per la proposta, il reddito o il valore della produzione concordati sono rideterminati sui dati corretti. Le sanzioni si possono definire con il ravvedimento operoso.
Decadenza. L'art. 22 è stato riscritto. Il concordato decade per entrambi i periodi d'imposta se, a seguito di accertamento, emergono attività non dichiarate o passività inesistenti o indeducibili per oltre il 30 per cento dei ricavi o compensi dichiarati; se gli errori nei dati comunicati portano a un reddito ricalcolato superiore di almeno il 30 per cento a quello concordato; se sono commesse violazioni di non lieve entità; se non sono pagate entro sessanta giorni le somme dovute a seguito del controllo automatizzato. In caso di decadenza restano dovute le imposte e i contributi calcolati sul reddito concordato, se maggiore di quello effettivo.
Chi rinnova
Chi aderisce al nuovo biennio dopo aver concluso il precedente ha un trattamento proprio, in gran parte introdotto dal d.lgs. n. 148/2026.
- Benefici premiali (art. 14, comma 1-bis): esonero dal visto di conformità per compensare crediti fino a 100.000 euro annui di IVA e fino a 70.000 euro annui di imposte dirette e IRAP; esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui; anticipazione di due anni dei termini di decadenza dell'accertamento sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo e ai fini IVA.
- Rate senza interessi (art. 14, comma 1-ter): per il biennio 2026-2027 non sono dovuti interessi sul pagamento rateale delle imposte ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 241/1997.
- Acconti senza maggiorazione (art. 20, comma 3-bis): non si applica la maggiorazione del 10 per cento sull'acconto delle imposte sui redditi e del 3 per cento su quello IRAP prevista per il primo anno di adesione quando l'acconto è calcolato con il metodo storico; per chi aderisce per la prima volta la maggiorazione va versata con la seconda o unica rata di acconto.
- Imposta sostitutiva (art. 20-bis): sulla parte di reddito concordato che supera il reddito dell'anno precedente si può applicare l'imposta sostitutiva del 10, 12 o 15 per cento secondo il punteggio ISA, entro 85.000 euro di eccedenza. Nel rinnovo l'eccedenza si misura sul reddito effettivo dell'ultimo anno prima del nuovo biennio.
Il ravvedimento speciale 2020-2023
L'art. 29 del d.lgs. n. 148/2026 riserva ai soggetti ISA che rinnovano l'adesione per il 2026-2027 entro i termini di legge la possibilità di regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 con un'imposta sostitutiva. La base è l'incremento del reddito dichiarato in misura variabile col punteggio ISA, dal 5 per cento per chi ha 10 al 50 per cento per chi è sotto 3. Le aliquote sono del 10, 12 o 15 per cento per il 2022 e il 2023, ridotte del 30 per cento per il 2020 e il 2021, con un minimo di 1.000 euro per annualità; per l'IRAP l'aliquota è del 3,9 per cento. Si paga tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, o in dieci rate mensili.
Eseguito il versamento, per quelle annualità non sono possibili le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (art. 39 del d.P.R. n. 600/1973), salvo le eccezioni del comma 13. In base al comma 17, i termini di accertamento delle annualità ravvedute sono prorogati al 31 dicembre 2029; per tutti coloro che rinnovano, quelli in scadenza al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027. Termini e modalità di comunicazione dell'opzione sono affidati a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
La scelta di rinnovare il concordato, quindi, apre anche la strada al ravvedimento, ma allunga di un anno i termini di accertamento che scadrebbero a fine 2026.
Cosa fare in studio
- Correggere lo scadenzario. Il termine per l'adesione al biennio 2026-2027 è il 31 ottobre 2026, che slitta al 2 novembre; per gli esercizi non coincidenti con l'anno solare è l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura.
- Verificare i requisiti prima di aderire. Debiti tributari e contributivi, cause di esclusione, operazioni straordinarie e compagine sociale: dal 2026-2027 un'adesione senza requisiti è priva di effetti.
- Rileggere le proposte. Per i clienti con punteggio ISA sotto 8 va controllato che l'aumento proposto rispetti il tetto del 30 o del 35 per cento, tenendo conto dell'eccezione dei valori settoriali.
- Distinguere nuove adesioni e rinnovi. Benefici premiali, acconti, interessi sulle rate e imposta sostitutiva seguono regole diverse.
- Valutare il ravvedimento 2020-2023. Per chi rinnova va stimato il costo dell'imposta sostitutiva annualità per annualità, a fronte della protezione dagli accertamenti e della proroga dei termini.
- Pianificare gli acconti di novembre. Per chi aderisce per la prima volta e calcola l'acconto con il metodo storico, la maggiorazione va versata con la seconda rata; chi rinnova non la deve.
- Documentare la scelta. La decisione di aderire o meno, e i dati comunicati, vanno condivisi e formalizzati con il cliente: errori nei dati possono portare alla rideterminazione del reddito concordato o alla decadenza.
Ogni valutazione va fatta sui numeri del cliente: punteggio ISA, reddito dell'anno precedente, proposta ricevuta, posizione debitoria e annualità ancora accertabili.
Domande frequenti
Qual è il termine per aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027?
Il 31 ottobre 2026, per effetto dell'art. 7-bis, comma 3, del d.l. n. 38/2026. Poiché cade di sabato, il termine slitta a lunedì 2 novembre 2026 (art. 7, comma 1, lett. h), d.l. n. 70/2011). Per chi ha l'esercizio non coincidente con l'anno solare vale l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura.
Il differimento al 31 ottobre vale anche per gli anni successivi?
No. Riguarda solo il biennio 2026-2027. Il termine ordinario dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 13/2024 resta il 30 settembre.
Di quanto può aumentare al massimo il reddito proposto con un punteggio ISA basso?
Del 30 per cento con un punteggio da 6 a meno di 8 e del 35 per cento con un punteggio da 1 a meno di 6, rispetto al reddito dell'anno precedente rettificato (art. 9, comma 3-bis, d.lgs. n. 13/2024). Il limite non si applica se la proposta risulterebbe inferiore ai valori di riferimento settoriali.
Cosa succede se si aderisce senza avere i requisiti?
Dal biennio 2026-2027 l'adesione in assenza dei requisiti o in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti (artt. 10 e 11 d.lgs. n. 13/2024, come modificati dal d.lgs. n. 148/2026).
Chi rinnova il concordato deve versare la maggiorazione sull'acconto?
No. Per il rinnovo non si applicano le maggiorazioni del 10 per cento (imposte sui redditi) e del 3 per cento (IRAP) previste per il primo anno di adesione (art. 20, comma 3-bis, d.lgs. n. 13/2024).
Fonti citate
Tutte le fonti citate nell’articolo sono consultabili direttamente. Apri la scheda per leggere il documento e verificarlo alla fonte.
- - 27 mar 2026
- - artt. , 7 ago 2026
- - 13 mag 2011
- - artt. , , , , , , , , 12 feb 2024
- 22 mag 2026
- - artt. , , 12 giu 2025
- - 22 lug 1998
- - 9 lug 1997
- - 29 set 1973
Da tenere nel fascicolo o girare a un collega: l'articolo in PDF, con tutte le fonti.
Scarica PDFQuesto articolo ha finalità informative e non costituisce un parere professionale: la valutazione del caso concreto spetta al professionista. Ogni citazione apre la fonte ufficiale: come nascono le news · segnala un errore.