Rottamazione-quinquies, la seconda rata scade il 30 settembre: senza tolleranza e con la regola delle due rate
Per le rate intermedie i cinque giorni di tolleranza non valgono: li ha introdotti la legge n. 88/2026 solo per la rata unica e per l'ultima. Chi ha saltato la rata di luglio è ancora dentro, ma un secondo mancato pagamento fa perdere la definizione agevolata.
- Mercoledì 30 settembre 2026 scade la seconda delle rate bimestrali della rottamazione-quinquies (art. 1, commi 82-101, l. n. 199/2025). La terza scade il 30 novembre.
- I cinque giorni di tolleranza, aggiunti al comma 95 dall'art. 10 del d.l. n. 38/2026 in sede di conversione, valgono solo per la rata unica e per l'ultima rata del piano: per la rata del 30 settembre non ci sono.
- La definizione diventa inefficace con il mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell'ultima. Chi non ha pagato la rata del 31 luglio non è decaduto, ma se non paga neppure il 30 settembre perde il beneficio.
- Secondo le FAQ di Agenzia delle entrate-Riscossione, il versamento successivo a una rata saltata copre la rata arretrata: una sola rata mancante resta in coda fino alla fine del piano, dove farebbe mancare l'ultima.
- Con la decadenza i versamenti restano acquisiti come acconto, riprendono prescrizione, decadenza e riscossione, e i carichi non possono più essere dilazionati ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.
La fonte · Normativa italiana
LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199
Mercoledì 30 settembre 2026 scade la seconda rata della rottamazione-quinquies, la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione introdotta dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025). È la prima scadenza dopo quella di luglio e la prima per cui non vale la tolleranza di cinque giorni: la norma che l'ha introdotta la riserva alla rata unica e all'ultima rata del piano.
Per chi ha già saltato la rata del 31 luglio il 30 settembre è decisivo: la legge ammette un solo mancato pagamento, il secondo fa venire meno la definizione.
Il perimetro della definizione
La rottamazione-quinquies riguarda i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, artt. 54-bis e 54-ter del d.P.R. n. 633/1972), oppure dall'omesso versamento di contributi INPS. Sono esclusi i carichi richiesti a seguito di accertamento.
Chi aderisce paga il capitale e le spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella. Non paga sanzioni e interessi iscritti a ruolo, interessi di mora, sanzioni civili e somme aggiuntive dovute all'INPS, aggio. In caso di pagamento rateale sono dovuti dal 1° agosto 2026 gli interessi al 3 per cento annuo (comma 84).
Il calendario
La domanda andava presentata entro il 30 aprile 2026, scegliendo il numero di rate; entro il 30 giugno Agenzia delle entrate-Riscossione ha comunicato gli importi. Il comma 83 prevede il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure fino a cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo, non inferiori a 100 euro:
| Rate | Scadenze |
|---|---|
| 1ª, 2ª e 3ª | 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026 |
| Dalla 4ª alla 51ª | 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno dal 2027 |
| 52ª, 53ª e 54ª | 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035 |
Per chi era stato colpito dal maltempo del gennaio 2026 (immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità nei comuni in stato di emergenza) l'art. 2, comma 10, del d.l. n. 25/2026 ha prorogato di tre mesi i termini della definizione, compresi quelli di pagamento del comma 83: per questi contribuenti le scadenze vanno ricalcolate.
Niente tolleranza per le rate intermedie
Nel testo originario della legge di bilancio la definizione diventava inefficace per il «mancato o insufficiente versamento» delle rate, senza margini. In sede di conversione del d.l. n. 38/2026, la legge n. 88/2026 ha aggiunto all'art. 10 il comma 2-bis, che ha modificato il comma 95: la definizione viene meno anche per il «tardivo versamento superiore a cinque giorni», ma «nelle sole ipotesi di cui alle lettere a) e c)», cioè per la rata unica e per l'ultima rata del piano.
Le rate intermedie, compresa quella del 30 settembre, restano fuori dalla tolleranza. Lo confermano anche le FAQ di Agenzia delle entrate-Riscossione aggiornate al 18 settembre 2026. Il termine da rispettare è il 30 settembre.
Quando la definizione viene meno
Il comma 95 individua tre ipotesi di mancato o insufficiente versamento:
- a) dell'unica rata scelta per il pagamento;
- b) di due rate, anche non consecutive, del piano di dilazione;
- c) dell'ultima rata del piano.
Le conseguenze sono le stesse in tutti i casi: la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza, la riscossione prosegue e i versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto, senza estinzione del debito residuo. Chi decade non può più chiedere la dilazione ordinaria dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973: le dilazioni in essere al momento della domanda sono state revocate il 31 luglio 2026 e per i carichi definibili non se ne possono concedere di nuove (commi 84 e 94).
Chi ha saltato la rata di luglio
La regola delle due rate consente di restare nella definizione anche senza aver pagato la rata del 31 luglio. Non c'è stata alcuna riapertura dei termini: è l'effetto della lettera b) del comma 95.
Le FAQ dell'agente della riscossione chiariscono come vengono imputati i pagamenti: quando il contribuente versa la rata successiva a quella saltata, la somma copre la rata precedente rimasta non pagata. Ne derivano tre situazioni:
| Situazione al 30 settembre | Effetto |
|---|---|
| Rata di luglio pagata, rata di settembre pagata | Piano regolare |
| Rata di luglio non pagata, una sola rata pagata a settembre | La definizione resta efficace, con una rata arretrata che scorre fino alla fine del piano: se non viene recuperata, a mancare sarà l'ultima rata, con la conseguente decadenza |
| Rata di luglio non pagata, rata di settembre non pagata | Due rate mancanti: la definizione è inefficace |
Chi vuole rimettersi in pari deve quindi versare, oltre alla rata di settembre, anche l'importo di quella di luglio. Chi ha pagato luglio e salta settembre resta nella definizione, ma ha esaurito il margine: un ulteriore mancato pagamento, in qualunque momento del piano, la fa venire meno.
Un punto resta da chiarire. Alcuni effetti della definizione sono legati dalla legge al «pagamento della prima o unica rata»: l'estinzione dei giudizi pendenti sui carichi definiti (comma 87) e quella delle procedure esecutive già avviate (comma 94, lettera b). Per chi copre la prima rata in ritardo, attraverso l'imputazione del pagamento successivo, sarà necessario verificare come l'agente della riscossione e i giudici trattano questi effetti.
Gli effetti che si conservano pagando
Finché la definizione resta efficace valgono gli effetti del comma 91: sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, divieto di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (restano quelli già iscritti), divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle in corso, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Il debitore non è considerato inadempiente ai fini dei pagamenti della pubblica amministrazione (artt. 28-ter e 48-bis del d.P.R. n. 602/1973) e, ai fini del DURC, si applica l'art. 54 del d.l. n. 50/2017, che ne consente il rilascio.
Sono gli effetti che si perdono con la decadenza, insieme all'abbattimento di sanzioni e interessi.
Come pagare
Il comma 93 prevede la domiciliazione sul conto corrente, i moduli precompilati resi disponibili dall'agente della riscossione e il pagamento agli sportelli. I moduli delle prime rate sono allegati alla comunicazione delle somme dovute e si pagano con i canali pagoPA, anche online e dall'app dell'agente della riscossione.
La definizione dei tributi locali
Una novità riguarda chi ha debiti verso Regioni ed enti locali. L'art. 10-quinquies del d.l. n. 38/2026, modificato dalla legge n. 113/2026, estende la disciplina della quinquies ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2023 da Regioni ed enti locali che l'abbiano deliberata: i debitori potranno presentare la domanda tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, con prima rata o rata unica entro il 31 marzo 2027. Per le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, comprese le multe stradali, lo sconto riguarda solo interessi e aggio.
Cosa fare in studio
- Ricostruire la posizione di ogni cliente. Per ciascun piano va verificato se la rata di luglio è stata pagata per intero: un pagamento insufficiente conta come mancato versamento.
- Priorità a chi ha saltato luglio. Per questi clienti il 30 settembre è l'ultima occasione per restare nella definizione. Conviene valutare il pagamento anche della rata arretrata, per non arrivare a fine piano con l'ultima rata scoperta.
- Non contare sui cinque giorni. Per la rata del 30 settembre la tolleranza non c'è: un versamento successivo non è tempestivo e, per chi ha già saltato luglio, espone alla decadenza.
- Verificare gli importi. Il pagamento parziale di una rata è un versamento insufficiente. Vanno usati gli importi della comunicazione di Agenzia delle entrate-Riscossione, che includono gli interessi del 3 per cento.
- Contribuenti colpiti dal maltempo. Per i soggetti dell'art. 2 del d.l. n. 25/2026 le scadenze sono spostate di tre mesi: va verificato se il cliente rientra nella platea.
- Giudizi pendenti. Per i carichi oggetto di contenzioso va monitorato l'effetto dei pagamenti sulla dichiarazione di estinzione, soprattutto quando la prima rata è stata coperta in ritardo.
- Tributi locali. Per i clienti con cartelle di Regioni e Comuni conviene verificare da subito se l'ente ha deliberato la definizione, in vista della finestra 16 ottobre - 15 dicembre 2026.
Ogni piano va letto sulla comunicazione delle somme dovute e sulle quietanze: numero di rate scelto, importi, pagamenti effettuati e loro data.
Domande frequenti
C'è la tolleranza di cinque giorni per la rata del 30 settembre 2026 della rottamazione-quinquies?
No. Il comma 95, come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 38/2026, prevede la tolleranza solo per la rata unica e per l'ultima rata del piano. Per le rate intermedie il termine è il 30 settembre.
Quando si decade dalla rottamazione-quinquies?
Con il mancato o insufficiente pagamento della rata unica, di due rate anche non consecutive o dell'ultima rata del piano (art. 1, comma 95, l. n. 199/2025). Per la rata unica e per l'ultima rata conta anche il ritardo superiore a cinque giorni.
Non ho pagato la rata del 31 luglio: sono ancora nella definizione?
Sì, perché la decadenza scatta con due rate non pagate. Se però non viene pagata neppure la rata del 30 settembre, le rate mancanti diventano due e la definizione è inefficace. Secondo le FAQ di Agenzia delle entrate-Riscossione, un pagamento successivo copre la rata arretrata: una rata mancante non recuperata resta scoperta fino alla fine del piano.
Cosa succede ai versamenti già fatti se si decade?
Restano acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto, riprendono i termini di prescrizione e decadenza e prosegue la riscossione. I carichi non possono più essere rateizzati ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.
La rottamazione-quinquies vale anche per le cartelle di Comuni e Regioni?
Sì, se l'ente ha deliberato di applicarla ai propri carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2023. Secondo l'art. 10-quinquies del d.l. n. 38/2026 la domanda si presenta tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026 e il primo pagamento scade il 31 marzo 2027.
Fonti citate
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- - 30 dic 2025
- 22 mag 2026
- - artt. , 27 mar 2026
- - 29 set 1973
- - 29 set 1973
- - 27 feb 2026
- 25 giu 2026
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