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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28449/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR siciliana che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'Ufficio aveva rettificato ai fini IRES, IRAP e IVA il reddito della società contribuente. L'accertamento contestava, da un lato, l'omessa dichiarazione di ricavi/elementi positivi relativi a lavori in corso su ordinazione maturati nell'esercizio e, dall'altro, la deduzione di costi ritenuti riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti. Con otto motivi l'Agenzia deduceva: ultrapetizione per avere la CTR valorizzato un vizio di motivazione dell'atto non dedotto; violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso, sostenendo che esso fosse motivato per relationem al PVC della Guardia di Finanza; nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente adesiva rispetto alla decisione di primo grado; vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.; errata applicazione delle norme fiscali sulla qualificazione dei lavori ultrannuali come rimanenze; erronea affermazione di un divieto di doppia imposizione; erronea ripartizione dell'onere della prova in tema di operazioni inesistenti; omessa o insufficiente motivazione sulla prova dell'inesistenza delle operazioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, reputando che la censura sulla motivazione dell'atto impositivo fosse in realtà già compresa nei motivi originari di impugnazione; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il contenuto dell'avviso di accertamento non era riportato nel ricorso. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR si era limitata ad aderire in modo apodittico e acritico alla sentenza di primo grado, senza esporre un autonomo percorso argomentativo né dare conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di appello. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima solo se consente di ricostruire un effettivo vaglio dei motivi di gravame e la condivisione delle ragioni della decisione di primo grado. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza d'appello può essere motivata per relationem solo se il giudice del gravame rende percepibile, anche sinteticamente, l'iter logico seguito e le ragioni della conferma rispetto ai motivi di appello; è invece nulla la decisione che si limiti a un'adesione acritica e apodittica alla pronuncia di primo grado.
  • L'inammissibilità per difetto di autosufficienza colpisce il motivo di ricorso che invochi l'erronea interpretazione di un atto processuale o impositivo senza riprodurne il contenuto essenziale nel ricorso.
  • La censura di ultrapetizione non sussiste quando il giudice abbia considerato un profilo di invalidità dell'atto che risulti comunque ricompreso, in modo espresso o implicito, nelle originarie doglianze della parte.
  • Quando la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente è accolta, le ulteriori censure sul merito restano assorbite e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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