Cassazione Civile, Ordinanza n. 28449/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR siciliana che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'Ufficio aveva rettificato ai fini IRES, IRAP e IVA il reddito della società contribuente. L'accertamento contestava, da un lato, l'omessa dichiarazione di ricavi/elementi positivi relativi a lavori in corso su ordinazione maturati nell'esercizio e, dall'altro, la deduzione di costi ritenuti riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti. Con otto motivi l'Agenzia deduceva: ultrapetizione per avere la CTR valorizzato un vizio di motivazione dell'atto non dedotto; violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso, sostenendo che esso fosse motivato per relationem al PVC della Guardia di Finanza; nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente adesiva rispetto alla decisione di primo grado; vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.; errata applicazione delle norme fiscali sulla qualificazione dei lavori ultrannuali come rimanenze; erronea affermazione di un divieto di doppia imposizione; erronea ripartizione dell'onere della prova in tema di operazioni inesistenti; omessa o insufficiente motivazione sulla prova dell'inesistenza delle operazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, reputando che la censura sulla motivazione dell'atto impositivo fosse in realtà già compresa nei motivi originari di impugnazione; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il contenuto dell'avviso di accertamento non era riportato nel ricorso. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR si era limitata ad aderire in modo apodittico e acritico alla sentenza di primo grado, senza esporre un autonomo percorso argomentativo né dare conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di appello. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima solo se consente di ricostruire un effettivo vaglio dei motivi di gravame e la condivisione delle ragioni della decisione di primo grado. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la censura di ultrapetizione è esclusa quando il vizio ritenuto dal giudice di merito era comunque compreso nel thema devolutum originario.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non per infondatezza nel merito.
art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato congiuntamente alle norme sulla motivazione degli atti impositivi, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile.
norma richiamata in tema di motivazione degli atti fiscali.
norma richiamata in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
art. 111, comma 6, Cost.
impone che la sentenza sia motivata in modo comprensibile e non meramente adesivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione della sentenza.
artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati con riferimento ai requisiti della decisione tributaria e della motivazione della sentenza d'appello.
artt. 75, 93 e 109 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamati in relazione alla qualificazione dei lavori ultrannuali e alla loro imputazione a rimanenze.
artt. 43 e 67 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamati in tema di accertamento e di pretesa ostatività di un asserito divieto di doppia imposizione.
art. 127 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato con riferimento alla disciplina fiscale invocata dall'Ufficio.
artt. 75, 19, 54 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati in tema di detrazione IVA e di operazioni inesistenti.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova sulle operazioni fatturate.
richiamati in tema di prova presuntiva dell'inesistenza delle operazioni.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice.
richiamato per i vizi motivazionali dedotti contro la sentenza d'appello.
Massime di principio
- La sentenza d'appello può essere motivata per relationem solo se il giudice del gravame rende percepibile, anche sinteticamente, l'iter logico seguito e le ragioni della conferma rispetto ai motivi di appello; è invece nulla la decisione che si limiti a un'adesione acritica e apodittica alla pronuncia di primo grado.
- L'inammissibilità per difetto di autosufficienza colpisce il motivo di ricorso che invochi l'erronea interpretazione di un atto processuale o impositivo senza riprodurne il contenuto essenziale nel ricorso.
- La censura di ultrapetizione non sussiste quando il giudice abbia considerato un profilo di invalidità dell'atto che risulti comunque ricompreso, in modo espresso o implicito, nelle originarie doglianze della parte.
- Quando la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente è accolta, le ulteriori censure sul merito restano assorbite e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
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