Cassazione Civile, Ordinanza n. 28253/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, accogliendo parzialmente l'appello della società contribuente, aveva in parte annullato un avviso di accertamento e la conseguente cartella esattoriale relativi al recupero a tassazione, ai fini Ires, Irap e Iva, di costi ritenuti indeducibili e dell'Iva indetraibile. La società ha resistito con controricorso e ha a sua volta proposto ricorso incidentale con due motivi. In sede di legittimità, tuttavia, l'Agenzia ha segnalato che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della controversia ex d.l. n. 119 del 2018, art. 6, con istanza regolare e pagamento degli importi dovuti, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio. Poiché non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto e risultava perfezionata la procedura di definizione, la Corte ha rilevato la causa estintiva del processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Quanto al contributo unificato aggiuntivo, la Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti, precisando che la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si estende ai casi di estinzione del giudizio, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto comporta la declaratoria di estinzione del processo; la definizione agevolata perfezionata determina la causa estintiva della controversia.
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e non è estensibile ai casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 l'art. 13, comma 1-quater.
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria e non è presentata istanza di trattazione nei termini previsti dalla disciplina speciale, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha carattere eccezionale e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge; non opera, quindi, in ipotesi di estinzione del giudizio.
- In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo la norma speciale e possono essere poste a carico della parte che le ha anticipate, con possibilità di compensazione se disposta dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28250/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28251/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28252/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28254/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28255/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28256/2021 del 15/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →