Cassazione Civile, Ordinanza n. 28255/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di due comunicazioni di iscrizione ipotecaria emesse nell'ambito della riscossione coattiva. Il contribuente aveva contestato, in via sostanziale, la mancata preventiva intimazione ad adempiere in un caso, la riferita inesistenza della notifica perché eseguita da soggetti non autorizzati nell'altro, oltre a dedurre la violazione dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 per la previa trascrizione sul medesimo bene che faceva parte di un fondo patrimoniale e per la destinazione del bene ad abitazione principale; lamentava inoltre l'eccesso di cautela per essere già stata avviata l'espropriazione su beni mobili registrati e l'illegittimità dei compensi di riscossione. In primo grado i ricorsi riuniti erano stati respinti; in appello la decisione era stata riformata parzialmente per avere la CTR ritenuto omessa la comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973. L'ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che né nel ricorso originario né nell'atto di appello il contribuente aveva dedotto la mancata comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2-bis; con il secondo ha riproposto la censura in termini di violazione dell'art. 115 c.p.c. Il contribuente non si è costituito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: dalla trascrizione degli atti processuali nel ricorso per cassazione risultava che il contribuente non aveva mai dedotto la mancata comunicazione preventiva prevista dall'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973. La CTR, decidendo su una questione non introdotta dalle parti, aveva quindi pronunciato oltre i limiti della domanda. Di conseguenza il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare su una domanda, eccezione o questione non ritualmente introdotta dalle parti; la decisione su un profilo non dedotto integra ultrapetizione.
La censura è stata proposta in via subordinata ma è stata assorbita, perché l'accoglimento del motivo relativo all'art. 112 c.p.c. ha già determinato la cassazione.
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
La comunicazione preventiva prima dell'iscrizione ipotecaria costituisce il tema sostanziale evocato nella sentenza, ma nel caso concreto la sua omessa deduzione da parte del contribuente ha impedito al giudice di merito di rilevarla d'ufficio come fondamento della decisione.
Massime di principio
- In sede tributaria, il giudice di merito viola l'art. 112 c.p.c. se fonda la decisione su una questione non dedotta né nel ricorso introduttivo né nell'atto di appello, poiché ciò integra ultrapetizione.
- La Corte di cassazione può censurare la sentenza di merito quando, dalla trascrizione degli atti processuali, risulti con chiarezza che il tema decisorio accolto dal giudice non era stato introdotto dalla parte.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per vizio di ultrapetizione o extrapetizione, gli ulteriori motivi che investono il medesimo capo di decisione restano assorbiti.
- Nel processo di impugnazione degli atti della riscossione, la questione della preventiva comunicazione prima dell'iscrizione ipotecaria deve risultare specificamente dedotta dalla parte che la invoca, non potendo essere utilizzata dal giudice per sostituirsi all'allegazione difensiva.
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