Cassazione Civile, Ordinanza n. 28250/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La vicenda nasce da una transazione conclusa tra una banca e alcuni piccoli azionisti, tra i quali la resistente, a seguito di contenziosi originati dalla trasformazione della banca e da delibere assembleari poi dichiarate nulle dal tribunale. Alla contribuente fu corrisposta una somma, da lei tassata con IRPEF in via prudenziale, e successivamente fu chiesto il rimborso dell'imposta sostenendo in via principale la non imponibilità del importo e, in subordine, la sua tassazione come reddito diverso soggetto all'aliquota fissa del 12,50% anziché all'IRPEF progressiva. L'Agenzia, soccombente in appello, ricorre in cassazione con un unico motivo: deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 67 TUIR, sostenendo che la somma era imponibile come reddito diverso derivante dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, poiché l'accordo transattivo avrebbe remunerato la rinuncia al contenzioso e al fare valere gli esiti favorevoli della sentenza, e non una cessione di partecipazione o di diritto di credito. La contribuente resiste eccependo l'inammissibilità del motivo, perché diretto in realtà a chiedere una nuova valutazione del contenuto negoziale della transazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare della controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dell'Agenzia, pur formalmente rubricato come violazione di legge, mirasse in concreto a contestare l'interpretazione della volontà negoziale contenuta nel contratto di transazione, cioè un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Poiché tale censura non era veicolata come deduzione di violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362-1371 c.c. né come vizio motivazionale, ma si risolveva nella contrapposizione tra letture alternative del testo contrattuale, il motivo è stato ritenuto non scrutinabile in cassazione. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato l'Agenzia alle spese; ha inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione statale ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. c-bis), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La norma è evocata come possibile base impositiva dei proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni o diritti assimilati; la Corte non entra nel merito della corretta qualificazione fiscale perché reputa inammissibile la censura che la investe tramite una contestazione sull'interpretazione del contratto.
art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamata dalla ricorrente come disciplina dei redditi diversi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; anche qui la Corte non decide nel merito, limitandosi a rilevare che la censura mira a rimettere in discussione l'accertamento di fatto della volontà negoziale.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Viene indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 1362-1371 c.c.
Sono richiamati quale corretta sede delle censure contro l'interpretazione del contratto: la volontà negoziale è accertamento di fatto e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizio motivazionale.
art. 91, primo comma, c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La ricerca della comune volontà negoziale delle parti di un contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituirvi una diversa lettura del testo contrattuale.
- La censura per violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a contestare la ricostruzione del contenuto negoziale compiuta dal giudice di merito.
- Per censurare in cassazione l'interpretazione di un contratto occorre denunciare specificamente la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o un vizio motivazionale, non la mera difformità tra l'interpretazione proposta dalla parte e quella accolta in sentenza.
- Se il motivo di ricorso richiede una nuova valutazione del contenuto di una transazione o di altro accordo, esso è inammissibile perché esula dal sindacato di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28251/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28252/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28253/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28254/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28255/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28256/2021 del 15/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →