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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28251/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IRES 2006, derivante dall'applicazione della disciplina delle società non operative. La controversia ruotava attorno al fatto che la contribuente aveva invocato la disapplicazione della normativa antielusiva per la presenza di oggettive circostanze straordinarie, ma il giudice di appello aveva negato tutela ritenendo che l'istanza di interpello disapplicativo non contenesse una dettagliata descrizione delle circostanze scriminanti. Con l'unico motivo di ricorso la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994 e 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la presentazione dell'interpello disapplicativo non fosse obbligatoria e che, comunque, non le potesse essere precluso di provare in giudizio le circostanze esimenti non adeguatamente esposte nell'istanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che l'interpello disapplicativo in materia di società di comodo non costituisce condizione di procedibilità né limita la tutela giurisdizionale del contribuente. Pertanto, il contribuente può sempre contestare l'atto impositivo successivo e dimostrare in giudizio, senza preclusioni, la sussistenza di oggettive situazioni straordinarie idonee a giustificare il mancato superamento del test di operatività. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla medesima CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base della cartella di pagamento impugnata, emessa a seguito di controllo automatizzato

  • art. 30 L. 23 dicembre 1994, n. 724

    comma 1; comma 3; comma 4-bis

    la norma disciplina il test di operatività delle società non operative e prevede una presunzione di reddito minimo; il comma 4-bis consente la richiesta di disapplicazione in presenza di oggettive situazioni straordinarie

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale procedimento di interpello disapplicativo delle disposizioni antielusive

  • art. 24 Cost.

    evocato a fondamento della piena tutela giurisdizionale del contribuente

  • art. 53 Cost.

    evocato in relazione ai principi di capacità contributiva e tutela del contribuente

  • art. 97 Cost.

    richiamato quale parametro di buon andamento dell'amministrazione

Massime di principio

  • L'interpello disapplicativo previsto per le società non operative non ha natura di condizione di procedibilità del ricorso né determina una preclusione probatoria in giudizio.
  • Il contribuente può contestare l'atto impositivo anche se non ha presentato, o ha presentato in modo incompleto, l'istanza di interpello disapplicativo, potendo dimostrare nel processo la sussistenza di oggettive situazioni straordinarie che impedivano il superamento del test di operatività.
  • La presunzione legale di non operatività può essere vinta non solo in via amministrativa, ma anche in sede contenziosa, mediante prova delle circostanze oggettive e non imputabili che hanno impedito il conseguimento dei ricavi o del reddito richiesti dalla norma.
  • In materia tributaria, la tutela giurisdizionale piena del contribuente non può essere compressa da un uso meramente procedurale dell'interpello quando la controversia riguarda la legittimità dell'atto impositivo applicativo della disciplina antielusiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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