Cassazione Civile, Ordinanza n. 28251/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IRES 2006, derivante dall'applicazione della disciplina delle società non operative. La controversia ruotava attorno al fatto che la contribuente aveva invocato la disapplicazione della normativa antielusiva per la presenza di oggettive circostanze straordinarie, ma il giudice di appello aveva negato tutela ritenendo che l'istanza di interpello disapplicativo non contenesse una dettagliata descrizione delle circostanze scriminanti. Con l'unico motivo di ricorso la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994 e 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la presentazione dell'interpello disapplicativo non fosse obbligatoria e che, comunque, non le potesse essere precluso di provare in giudizio le circostanze esimenti non adeguatamente esposte nell'istanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che l'interpello disapplicativo in materia di società di comodo non costituisce condizione di procedibilità né limita la tutela giurisdizionale del contribuente. Pertanto, il contribuente può sempre contestare l'atto impositivo successivo e dimostrare in giudizio, senza preclusioni, la sussistenza di oggettive situazioni straordinarie idonee a giustificare il mancato superamento del test di operatività. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla medesima CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base della cartella di pagamento impugnata, emessa a seguito di controllo automatizzato
art. 30 L. 23 dicembre 1994, n. 724
comma 1; comma 3; comma 4-bis
la norma disciplina il test di operatività delle società non operative e prevede una presunzione di reddito minimo; il comma 4-bis consente la richiesta di disapplicazione in presenza di oggettive situazioni straordinarie
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale procedimento di interpello disapplicativo delle disposizioni antielusive
art. 24 Cost.
evocato a fondamento della piena tutela giurisdizionale del contribuente
art. 53 Cost.
evocato in relazione ai principi di capacità contributiva e tutela del contribuente
art. 97 Cost.
richiamato quale parametro di buon andamento dell'amministrazione
Massime di principio
- L'interpello disapplicativo previsto per le società non operative non ha natura di condizione di procedibilità del ricorso né determina una preclusione probatoria in giudizio.
- Il contribuente può contestare l'atto impositivo anche se non ha presentato, o ha presentato in modo incompleto, l'istanza di interpello disapplicativo, potendo dimostrare nel processo la sussistenza di oggettive situazioni straordinarie che impedivano il superamento del test di operatività.
- La presunzione legale di non operatività può essere vinta non solo in via amministrativa, ma anche in sede contenziosa, mediante prova delle circostanze oggettive e non imputabili che hanno impedito il conseguimento dei ricavi o del reddito richiesti dalla norma.
- In materia tributaria, la tutela giurisdizionale piena del contribuente non può essere compressa da un uso meramente procedurale dell'interpello quando la controversia riguarda la legittimità dell'atto impositivo applicativo della disciplina antielusiva.
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