Cassazione Civile, Ordinanza n. 28254/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un atto di compravendita di terreni agricoli registrato il 17 giugno 2014. L'Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato dei terreni a euro 19.440,00; il giudice di primo grado lo aveva rideterminato in euro 10.000,00 e la commissione regionale aveva rigettato l'appello dei contribuenti, ritenendo regolari la notifica e la motivazione degli atti impositivi. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) nullità insanabile della notificazione degli avvisi per mancanza di relata e delle indicazioni essenziali (ufficiale notificatore, luogo, consegnatario); 2) violazione delle norme sulla prova documentale e sul disconoscimento delle copie, perché il giudice avrebbe dovuto ordinare l'esibizione degli originali delle relate di notifica disconosciute; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla ritualità delle notifiche; 4) omesso esame di fatti decisivi e nullità/insufficienza della motivazione degli avvisi di rettifica, sostenendo che l'atto non indicava adeguatamente i beni e i criteri di stima, che gli atti comparativi non erano allegati e che la perizia di parte dimostrava le peculiari condizioni sfavorevoli dei terreni, incompatibili con il valore accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate tutte le censure: il primo motivo perché aspecifico e comunque perché la notifica a mezzo servizio postale effettuata direttamente dall'amministrazione non richiede la relata dell'ufficiale giudiziario; il secondo perché non era specificato dove e come fosse stato dedotto il disconoscimento delle copie e perché, in ogni caso, la contestazione sulle modalità di consegna del plico avrebbe richiesto querela di falso, mentre la tempestiva impugnazione dell'atto sana la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo; il terzo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione, sia pure sintetica, sufficiente a rendere percepibili le ragioni della decisione; il quarto perché difettava di autosufficienza quanto alla motivazione degli avvisi e, per il resto, si risolveva in una critica di merito non ammissibile in cassazione, essendo in ogni caso precluso il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. avverso sentenze d'appello che confermano la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
richiamato dai ricorrenti per contestare la validità della notifica dell'atto impositivo
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità della notifica
L. n. 890 del 1982
richiamata in tema di notificazioni a mezzo posta
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 2
richiamato dai ricorrenti in relazione alla notifica degli atti nel processo tributario
artt. 140, 149, 159 e 160 c.p.c.
richiamati dai ricorrenti in tema di vizi della notificazione
art. 156 c.p.c.
la nullità della notifica è sanata per raggiungimento dello scopo mediante tempestiva impugnazione
art. 215 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti sul disconoscimento delle copie documentali
artt. 2712 e 2719 c.c.
richiamati in tema di efficacia probatoria e disconoscimento di copie e riproduzioni
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3
richiamato dai ricorrenti sulla motivazione e determinazione del valore ai fini dell'imposta di registro
L. n. 212 del 2000, art. 7
richiamato dai ricorrenti in tema di obbligo di motivazione degli atti tributari
L. n. 241 del 1990, art. 3
richiamato dai ricorrenti quale parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione alla denunciata nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
base delle censure per omesso esame e vizio motivazionale, nei limiti del nuovo testo
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
esclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando l'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La notificazione dell'atto impositivo a mezzo posta, quando eseguita direttamente dall'amministrazione finanziaria, non richiede la relata di notificazione propria dell'ufficiale giudiziario; la contestazione deve investire specificamente i vizi dedotti e non può risolversi in affermazioni generiche.
- La nullità della notificazione dell'atto tributario è sanata se il contribuente impugna tempestivamente l'atto, poiché la notificazione è condizione di efficacia e non elemento di esistenza dell'atto stesso.
- La contestazione delle modalità di consegna del plico postale, quando incida sull'identificazione del consegnatario, può richiedere strumenti probatori tipici come la querela di falso, non essendo sufficiente il mero disconoscimento della copia della relata.
- Nel ricorso per cassazione, la censura sulla motivazione di un avviso di accertamento o rettifica deve riportare puntualmente i passaggi dell'atto ritenuti viziati, altrimenti difetta di autosufficienza.
- Il vizio di motivazione deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una nuova valutazione del materiale probatorio o la denuncia della mera insufficienza della motivazione.
- Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto, il controllo di legittimità sulla motivazione è ulteriormente ristretto nei casi previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
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