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Decreto legislativo

Codice delle comunicazioni elettroniche

Codice delle comunicazioni elettroniche.

Normativa italiana003G0280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina reti, servizi e attività di comunicazione elettronica, radiocomunicazioni e tutela degli utenti, fissando definizioni, principi e riparto di competenze tra Ministero, AGCOM e ACN. Non riguarda i contenuti trasmessi, le apparecchiature radio già regolate da altra normativa e i servizi della società dell’informazione. Si applica con salve le norme speciali su broadcasting e le limitazioni per difesa, sicurezza, salute, ambiente e dati personali.

Codice delle comunicazioni elettroniche: ambito, definizioni e principi generali

Codice delle comunicazioni elettroniche: ambito, definizioni e principi generali

Il provvedimento riordina la disciplina nazionale delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, in attuazione del quadro europeo di settore. Definisce inoltre i principi generali, gli obiettivi regolatori e il riparto delle competenze tra Ministero, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Ambito di applicazione

Il decreto si applica alle disposizioni in materia di:

  • reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, incluse le reti per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti televisive via cavo;
  • gruppi chiusi di utenti;
  • reti di comunicazione elettronica ad uso privato;
  • tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
  • servizi radioelettrici.

Restano invece escluse:

  • i servizi che forniscono contenuti trasmessi tramite reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano controllo editoriale su tali contenuti;
  • le apparecchiature già disciplinate dalla normativa di recepimento della direttiva 2014/53/UE;
  • i servizi della società dell’informazione disciplinati dalla normativa specifica richiamata dal decreto.

Il decreto contiene anche regole speciali di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche come condizioni collegate alle autorizzazioni generali, ma lascia ferme le disposizioni del Codice del consumo. Restano inoltre prevalenti le norme speciali sulle reti usate per la diffusione radiotelevisiva.

Limiti e salvaguardie generali

L’applicazione del decreto avviene nel rispetto di diversi limiti e salvaguardie:

  • protezione dei dati personali e conformità del trattamento dei dati;
  • limitazioni derivanti da esigenze di difesa, sicurezza dello Stato, protezione civile, salute pubblica e tutela dell’ambiente;
  • preservazione delle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato interministeriale per la transizione digitale nei rispettivi ambiti.

Definizioni principali

Il decreto fornisce un ampio glossario tecnico e giuridico. Tra le definizioni più rilevanti per l’operatività del settore figurano:

  • rete e servizio di comunicazione elettronica, rete pubblica e rete privata;
  • accesso, interconnessione e risorse correlate;
  • autorizzazione generale;
  • utente, utente finale e consumatore;
  • servizio di comunicazione interpersonale, anche basato sul numero o indipendente dal numero;
  • servizio telefonico accessibile al pubblico, servizio di comunicazione vocale e servizio universale;
  • servizio di emergenza, comunicazione di emergenza, PSAP e centrale unica di risposta;
  • sicurezza delle reti e dei servizi, incidente di sicurezza e interferenza dannosa;
  • spettro radio, attribuzione di spettro, uso condiviso dello spettro radio e spettro radio armonizzato;
  • rete ad altissima capacità, rete locale, rete locale in radiofrequenza e punto di accesso senza fili di portata limitata;
  • sistema di allarme pubblico, sistema IT-Alert e messaggio IT-Alert;
  • chiamata, numero geografico e non geografico, portabilità e numerazione;
  • altri concetti tecnici rilevanti come API, SSID, MAC address, CUG, RLAN, PSAP più idoneo, roaming, radio digitale e servizi correlati.

Principi generali della disciplina

La disciplina mira a salvaguardare diritti costituzionali fondamentali, in particolare:

  • libertà di comunicazione;
  • segretezza delle comunicazioni, anche tramite integrità e sicurezza delle reti e misure preventive contro le interferenze;
  • libertà di iniziativa economica e concorrenza, con accesso al mercato improntato a obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, così come le attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti, è libera e soggetta alle disposizioni del decreto.

Obiettivi generali della regolazione

Ministero e Autorità perseguono obiettivi di ampio respiro, tra cui:

  • promuovere connettività e accesso alle reti ad altissima capacità, fisse, mobili e senza fili;
  • favorire la concorrenza nella fornitura di reti, risorse correlate, servizi e servizi correlati;
  • rimuovere ostacoli al mercato interno e favorire investimenti, interoperabilità, innovazione, uso coordinato dello spettro e connettività end-to-end;
  • garantire agli utenti finali un elevato livello di tutela, scelta, qualità e prezzi accessibili, con particolare attenzione a utenti con disabilità, anziani e soggetti con esigenze sociali particolari;
  • promuovere la sicurezza delle reti e dei servizi;
  • favorire la diffusione delle reti a larga banda e la coesione sociale ed economica;
  • assicurare accesso e interconnessione flessibili, interoperabilità, standard aperti e neutralità tecnologica;
  • promuovere misure di autoprotezione in caso di gravi emergenze o catastrofi;
  • garantire procedure amministrative trasparenti, tempestive e non discriminatorie, e la fornitura del servizio universale;
  • assicurare la continuità delle reti a presidio dell’ordine pubblico e del soccorso alla vita umana.

Regole di esercizio della potestà regolatoria

Le misure imposte alle imprese devono rispettare i principi di imparzialità, obiettività, trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità. Gli obblighi regolamentari ex ante devono essere imposti solo nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile e devono essere attenuati o revocati quando viene meno tale necessità.

Pianificazione strategica dello spettro radio

Il Ministero, sentite le autorità competenti per i profili di rispettiva competenza, coopera con gli altri Stati membri e con la Commissione europea per la pianificazione, il coordinamento e l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell’Unione europea.

In tale ambito considera aspetti:

  • economici;
  • di sicurezza;
  • di salute e interesse pubblico;
  • di libertà di espressione;
  • culturali, scientifici, sociali e tecnici.

Nel quadro del RSPG, il Ministero coopera inoltre per:

  • sviluppare migliori prassi in materia di spettro radio;
  • agevolare il coordinamento tra Stati membri;
  • coordinare approcci a assegnazione e autorizzazione d’uso dello spettro;
  • pubblicare relazioni e pareri sulle questioni rilevanti.

Riparto di competenze tra Ministero, Autorità e Agenzia

Il Ministero esercita, tra gli altri, i compiti di:

  • predisposizione e adozione dello schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
  • coordinamento internazionale per la definizione delle frequenze pianificabili e assegnabili;
  • assegnazione delle frequenze e dei diritti d’uso;
  • assegnazione delle risorse di numerazione, salvo quelle per i servizi di emergenza;
  • definizione del perimetro del servizio universale e gestione del relativo fondo;
  • ricezione delle notifiche di inizio attività ai fini delle autorizzazioni generali;
  • vigilanza sugli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale e irrogazione delle sanzioni previste.

L’Autorità esercita, tra gli altri, funzioni di:

  • regolazione ex ante del mercato, inclusi accesso e interconnessione;
  • risoluzione delle controversie tra imprese e in materia di diritti e obblighi connessi alle infrastrutture immobiliari;
  • pianificazione per l’assegnazione delle frequenze e pareri in materia di spettro radio;
  • tutela degli utenti finali e irrogazione delle sanzioni di settore;
  • garanzia dell’accesso aperto a internet, della portabilità del numero e della disciplina del roaming;
  • valutazione dell’onere indebito e calcolo del costo netto del servizio universale;
  • raccolta dati di mercato e mappatura della copertura delle reti a larga banda.

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è competente per la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e per la protezione dalle minacce informatiche, assicurando disponibilità, confidenzialità, integrità e resilienza.

Cooperazione istituzionale e indipendenza regolatoria

Ministero, Autorità, Agenzia e Autorità garante della concorrenza e del mercato devono cooperare, scambiandosi le informazioni necessarie all’applicazione della disciplina e rispettando la riservatezza dovuta. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto devono inoltre adottare intese sulle procedure di consultazione e cooperazione nelle materie comuni.

Ministero e Autorità devono operare in modo imparziale, trasparente e tempestivo, in indipendenza e con autonomia funzionale rispetto agli operatori del settore.

Deprecazione

La norma risulta ancora pienamente attuale nel sistema delle comunicazioni elettroniche ed è di uso pratico per operatori, consulenti e autorità di settore.

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