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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28252/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di tre avvisi di accertamento relativi alla vendita di nove immobili di cui le società erano comproprietarie in egual misura. I ricorsi, proposti separatamente ma con identiche censure, erano stati riuniti e accolti sia in primo grado sia in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, tutte le società hanno chiesto la sospensione ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018; successivamente due società hanno presentato domanda di definizione della lite ai sensi del medesimo art. 6, mentre la terza non ha presentato domanda. L'Agenzia ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio limitatamente alle due società che avevano definito la lite e la prosecuzione del giudizio nei confronti della terza società.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la definizione della lite presentata da due coobbligate non producesse effetti favorevoli anche per la coobbligata che non aveva aderito alla definizione, in applicazione del combinato disposto dei commi 8 e 14 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio nei confronti delle società La Perla Immobiliare s.r.l. in liquidazione e Serravilla s.r.l., con compensazione delle spese, e ha disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti della società Immobiliare Ginepro s.r.l., rinviando la causa a nuovo ruolo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella definizione agevolata della lite tributaria, l'effetto estintivo opera solo nei confronti del soggetto che abbia presentato rituale domanda di definizione e non si estende automaticamente ai coobbligati rimasti estranei alla procedura, salvo diversa previsione normativa espressa.
  • Quando più soggetti sono coobbligati in una controversia tributaria, la posizione processuale di ciascuno va valutata autonomamente ai fini dell'estinzione del giudizio derivante da definizione agevolata.
  • La dichiarazione di estinzione può essere pronunciata solo nei confronti delle parti che abbiano aderito alla definizione, mentre il processo deve proseguire per le altre parti non aderenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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