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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34331/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, recuperando a imponibile euro 267.861,00 ai fini IVA e imposte dirette perché riferito a operazioni soggettivamente inesistenti, asseritamente intercorse con una società qualificata come cartiera. Il contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, in sintesi, che: la sentenza d’appello fosse nulla per motivazione apparente; la CTR avesse omesso di pronunciarsi sulla nullità dell’atto per violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, in ragione della mancata allegazione del PVC redatto nei confronti del terzo; l’avviso fosse nullo per mancata allegazione o riproduzione del contenuto essenziale del PVC e dei documenti richiamati; i costi fossero deducibili e l’IVA detraibile, perché l’Ufficio non avrebbe provato la consapevolezza del contribuente circa la frode e, comunque, l’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993 consentirebbe la deduzione dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti se sussistenti i requisiti di effettività, inerenza, certezza e determinabilità.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza regionale non fosse apparente, perché la CTR aveva chiarito le ragioni del rigetto richiamando gli elementi probatori e la mancata prova contraria del contribuente. Ha escluso anche l’omessa pronuncia, poiché la CTR si era espressamente confrontata con la doglianza. Quanto alla censura sulla mancata allegazione del PVC, ha affermato che l’avviso di accertamento non è nullo se riproduce il contenuto essenziale degli atti richiamati. Sul merito fiscale, la Corte ha ribadito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; nel caso concreto, tale prova risultava integrata da elementi indiziari e il contribuente non aveva fornito prova contraria della propria incolpevole ignoranza. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva autonomamente accertato anche la mancanza di prova dell’inerenza dei costi, profilo non adeguatamente censurato in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della dedotta nullità per motivazione apparente della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria, asseritamente violata dal ricorrente.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Utilizzato come vizio processuale dedotto per nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte ha ribadito che l’atto impositivo deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa; non è necessaria l’allegazione integrale degli atti richiamati se ne è riprodotto il contenuto essenziale.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    L’avviso di accertamento non è nullo per mancata allegazione dei documenti richiamati quando ne rechi la riproduzione del contenuto essenziale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente nel censurare il recupero dell’IVA.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente nel censurare il recupero delle imposte dirette.

  • art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537

    "non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo"

    La Corte ha richiamato la disciplina del ius superveniens: i costi sono deducibili nelle operazioni soggettivamente inesistenti nei limiti dei requisiti di effettività, inerenza, certezza e determinabilità, ma restano indeducibili i costi direttamente utilizzati per delitti non colposi.

  • art. 8 d.l. n. 16/2012

    Norma che ha introdotto la modifica dell’art. 14 l. n. 537/1993 ed è stata considerata dalla Corte come ius superveniens più favorevole, con possibili effetti retroattivi nei limiti indicati dalla legge.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 7, comma 1, l. n. 212/2000

    Richiamato per affermare che l’atto deve contenere o riprodurre gli elementi essenziali degli atti richiamati, non necessariamente allegarli integralmente.

  • d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato per i limiti alla deducibilità dei costi, in termini di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza o determinabilità.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato nella disciplina dell’assoluzione penale e dei relativi effetti sulla deducibilità dei costi.

  • art. 425 c.p.p.

    Richiamato nella disciplina del non luogo a procedere e dei relativi effetti fiscali.

  • art. 424 c.p.p.

    Richiamato nel testo dell’art. 14 l. n. 537/1993 in relazione al decreto che dispone il giudizio.

  • art. 529 c.p.p.

    Richiamato nel testo dell’art. 14 l. n. 537/1993 in relazione alla sentenza di non doversi procedere.

Massime di principio

  • In tema di motivazione della sentenza, il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la decisione non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente una motivazione sintetica o resa per relationem se essa consente comunque il controllo della ratio decidendi.
  • In appello, la motivazione per relationem è valida se il giudice di secondo grado manifesta adesione consapevole alla decisione di primo grado e dà conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni di infondatezza dei motivi di gravame.
  • In materia di avviso di accertamento, la mancata allegazione degli atti richiamati non determina di per sé nullità, quando l’atto impositivo ne riproduca il contenuto essenziale in modo da consentire al contribuente di conoscere la pretesa e di difendersi.
  • Nelle contestazioni su operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e, anche per presunzioni, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della propria incolpevole ignoranza e dell’adozione della massima diligenza esigibile.
  • La mera regolarità formale della contabilità, la consegna della merce o il pagamento del corrispettivo non bastano, da soli, a dimostrare la buona fede del contribuente quando gli elementi indiziari rivelino un fornitore cartiera o una frode IVA.
  • Per i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità non è automaticamente esclusa per il solo fatto dell’interposizione fittizia; resta però subordinata ai requisiti ordinari di effettività, inerenza, certezza e determinabilità, e può venire meno se il giudice accerti in fatto la mancanza di inerenza.
  • L’assoluzione penale non è di per sé decisiva nel giudizio tributario se riguarda annualità diverse o se esclude soltanto il dolo, elemento non necessariamente coincidente con i presupposti dell’accertamento fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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