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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34306/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società operante nel commercio di materie plastiche e il suo legale rappresentante impugnavano avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP, IVA e IRPEF per più annualità, emessi a seguito di verifiche della Guardia di Finanza e di indagini penali. L'Ufficio contestava costi indebitamente dedotti e IVA detratta in relazione a fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, inserite in una frode carosello con società cartiere; contestava inoltre l'indebito utilizzo del plafond IVA e rettificava il reddito del socio-amministratore per utili extracontabili presuntivamente distribuiti in società a ristretta base sociale. Dopo un primo ciclo di giudizi culminato in una cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio accoglieva l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provata la buona fede dei contribuenti e insufficiente la diligenza osservata nelle verifiche sui fornitori. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano, tra gli altri, nullità per motivazione apparente e omessa pronuncia, violazione delle norme IVA e dei principi UE di neutralità, ragionevolezza e proporzionalità, erronea declaratoria di inammissibilità sulla deducibilità dei costi ex art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 come modificato nel 2012, illegittimità delle sanzioni per sproporzione e questioni sul presunto giudicato interno e sull'imputazione degli utili extracontabili al socio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per quanto riguarda i motivi relativi alla pretesa motivazione apparente, alla violazione dei principi IVA, alle omesse pronunce sulla decadenza e sulle osservazioni al PVC, al giudicato interno sugli utili extracontabili, e alla presunta illegittimità della ripresa IRPEF del socio. Ha invece accolto il quinto motivo limitatamente alla parte in cui censurava la declaratoria di inammissibilità della doglianza sui costi deducibili alla luce dello ius superveniens dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 come modificato dal d.l. 16/2012, rilevando che tale disciplina retroattiva e più favorevole era rilevabile anche d'ufficio e non poteva essere esclusa per mancata proposizione di motivi aggiunti. Il sesto motivo è stato assorbito. Resta ferma l'inammissibilità delle questioni nuove sollevate in memoria sul regime sanzionatorio e sugli ulteriori ius superveniens richiamati. L'esito complessivo è quindi di accoglimento parziale con cassazione limitata sul punto accolto e rinvio per il relativo riesame.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la motivazione è nulla solo se meramente apparente o incomprensibile; nel caso concreto l'apparato argomentativo della CTR è stato ritenuto sufficiente

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    il diritto alla detrazione IVA può essere negato quando l'Amministrazione provi, con elementi oggettivi, la partecipazione o conoscibilità della frode da parte del cessionario

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato insieme all'art. 19 nel quadro dell'accertamento IVA e delle operazioni soggettivamente inesistenti

  • art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993

    nella formulazione novellata dal d.l. n. 16/2012 consente, in via generale, la deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, salvo i costi direttamente utilizzati per commettere delitti non colposi

  • art. 8 d.l. n. 16 del 2012

    ha introdotto una disciplina retroattiva più favorevole in materia di deducibilità dei costi e di rettifica dei componenti positivi correlati a operazioni inesistenti

  • art. 113 c.p.c.

    il giudice deve decidere secondo diritto, applicando anche lo ius superveniens rilevabile d'ufficio nei limiti consentiti

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia richiede la mancata decisione su una domanda o eccezione ritualmente riproposta e non assorbita o rinunciata

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    i motivi aggiunti possono essere necessari quando intervenga uno ius superveniens rilevante nel processo tributario

  • art. 63 d.lgs. n. 546/1992

    nel giudizio di rinvio si applicano le norme del processo tributario compatibili, ma entro il perimetro del giudicato rescindente

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    le questioni non specificamente riproposte si intendono rinunciate; nel caso concreto le doglianze assorbite in appello non erano state ritualmente riproposte

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    nel giudizio d'appello si osservano, in quanto compatibili, le norme del primo grado

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per escludere la formazione del giudicato interno sulla questione dell'imputazione degli utili al socio

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato copre il dedotto e il deducibile nei limiti dell'effettivo oggetto deciso; nel caso non si era formato sulla ripartizione degli utili extracontabili

  • art. 45 TUIR

    richiamato nel motivo sul regime di attribuzione per trasparenza degli utili ai soci di società a ristretta base

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    invocato come ius superveniens, ma ritenuto non applicabile retroattivamente ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore

  • art. 10-ter, comma 3, L. n. 212/2000

    richiamato dai ricorrenti per il principio di proporzionalità, ma ritenuto non decisivo nel caso e comunque non idoneo a riaprire il giudizio di rinvio

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000

    invocato in relazione a un decreto di archiviazione penale, ma ritenuto inapplicabile nel giudizio per il perimetro del giudicato e per la disciplina interpretata dalla Corte

  • d.lgs. n. 471/1997

    richiamato con riferimento al regime sanzionatorio tributario, ma la censura sulle sanzioni è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997

    menzionato in memoria come norma novellata in senso più favorevole, ma la relativa questione è stata ritenuta preclusa

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471/1997

    richiamato per la riduzione sanzionatoria in tema IVA, ma la domanda è stata considerata nuova e preclusa

  • art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997

    invocato per escludere ulteriori sanzioni in caso di duplicazione punitiva, ma non esaminato nel merito per preclusione

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella questione di costituzionalità sollevata sui limiti temporali della disciplina più favorevole, ma la Corte non ha accolto la prospettazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il deposito di memorie nella fase camerale

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    il vincolo del principio di diritto cede in presenza di contrasto con il diritto unionale

Massime di principio

  • Nelle controversie IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare con elementi oggettivi che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in una frode; una volta assolto tale onere, incombe sul contribuente dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità.
  • La verifica richiesta al cessionario non può spingersi fino a indagini complesse e approfondite equivalenti a quelle dell'Amministrazione finanziaria; tuttavia, in presenza di indici anomali o sospetti, l'operatore professionale deve compiere controlli seri e sostanziali sui fornitori, non essendo sufficienti mere verifiche formali o cartolari.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, soltanto quando non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non è sufficiente il mero dissenso della parte rispetto alla valutazione di merito compiuta dal giudice.
  • Nel giudizio di rinvio il thema decidendum resta chiuso: questioni non specificamente riproposte, o assorbite senza rituale riproposizione, si intendono rinunciate; non è consentito introdurre nuove questioni o ampliare il perimetro della controversia.
  • Lo ius superveniens retroattivo più favorevole in materia di deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti va applicato anche d'ufficio, ma la sua operatività incontra i limiti del giudicato interno e del perimetro effettivo del giudizio di rinvio.
  • Per le società a ristretta base partecipativa, il maggior reddito extracontabile accertato in capo alla società si presume distribuito ai soci in proporzione alle quote, salvo prova contraria; tale presunzione opera anche quando il maggior reddito derivi da costi indeducibili o inesistenti, se il costo è effettivamente sostenuto e incide sul reddito imponibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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