Cassazione Civile, Ordinanza n. 34306/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società operante nel commercio di materie plastiche e il suo legale rappresentante impugnavano avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP, IVA e IRPEF per più annualità, emessi a seguito di verifiche della Guardia di Finanza e di indagini penali. L'Ufficio contestava costi indebitamente dedotti e IVA detratta in relazione a fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, inserite in una frode carosello con società cartiere; contestava inoltre l'indebito utilizzo del plafond IVA e rettificava il reddito del socio-amministratore per utili extracontabili presuntivamente distribuiti in società a ristretta base sociale. Dopo un primo ciclo di giudizi culminato in una cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio accoglieva l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provata la buona fede dei contribuenti e insufficiente la diligenza osservata nelle verifiche sui fornitori. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano, tra gli altri, nullità per motivazione apparente e omessa pronuncia, violazione delle norme IVA e dei principi UE di neutralità, ragionevolezza e proporzionalità, erronea declaratoria di inammissibilità sulla deducibilità dei costi ex art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 come modificato nel 2012, illegittimità delle sanzioni per sproporzione e questioni sul presunto giudicato interno e sull'imputazione degli utili extracontabili al socio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per quanto riguarda i motivi relativi alla pretesa motivazione apparente, alla violazione dei principi IVA, alle omesse pronunce sulla decadenza e sulle osservazioni al PVC, al giudicato interno sugli utili extracontabili, e alla presunta illegittimità della ripresa IRPEF del socio. Ha invece accolto il quinto motivo limitatamente alla parte in cui censurava la declaratoria di inammissibilità della doglianza sui costi deducibili alla luce dello ius superveniens dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 come modificato dal d.l. 16/2012, rilevando che tale disciplina retroattiva e più favorevole era rilevabile anche d'ufficio e non poteva essere esclusa per mancata proposizione di motivi aggiunti. Il sesto motivo è stato assorbito. Resta ferma l'inammissibilità delle questioni nuove sollevate in memoria sul regime sanzionatorio e sugli ulteriori ius superveniens richiamati. L'esito complessivo è quindi di accoglimento parziale con cassazione limitata sul punto accolto e rinvio per il relativo riesame.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la motivazione è nulla solo se meramente apparente o incomprensibile; nel caso concreto l'apparato argomentativo della CTR è stato ritenuto sufficiente
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
il diritto alla detrazione IVA può essere negato quando l'Amministrazione provi, con elementi oggettivi, la partecipazione o conoscibilità della frode da parte del cessionario
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
richiamato insieme all'art. 19 nel quadro dell'accertamento IVA e delle operazioni soggettivamente inesistenti
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993
nella formulazione novellata dal d.l. n. 16/2012 consente, in via generale, la deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, salvo i costi direttamente utilizzati per commettere delitti non colposi
art. 8 d.l. n. 16 del 2012
ha introdotto una disciplina retroattiva più favorevole in materia di deducibilità dei costi e di rettifica dei componenti positivi correlati a operazioni inesistenti
art. 113 c.p.c.
il giudice deve decidere secondo diritto, applicando anche lo ius superveniens rilevabile d'ufficio nei limiti consentiti
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia richiede la mancata decisione su una domanda o eccezione ritualmente riproposta e non assorbita o rinunciata
art. 24 d.lgs. n. 546/1992
i motivi aggiunti possono essere necessari quando intervenga uno ius superveniens rilevante nel processo tributario
art. 63 d.lgs. n. 546/1992
nel giudizio di rinvio si applicano le norme del processo tributario compatibili, ma entro il perimetro del giudicato rescindente
art. 56 d.lgs. n. 546/1992
le questioni non specificamente riproposte si intendono rinunciate; nel caso concreto le doglianze assorbite in appello non erano state ritualmente riproposte
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
nel giudizio d'appello si osservano, in quanto compatibili, le norme del primo grado
art. 324 c.p.c.
richiamato per escludere la formazione del giudicato interno sulla questione dell'imputazione degli utili al socio
art. 2909 c.c.
il giudicato copre il dedotto e il deducibile nei limiti dell'effettivo oggetto deciso; nel caso non si era formato sulla ripartizione degli utili extracontabili
art. 45 TUIR
richiamato nel motivo sul regime di attribuzione per trasparenza degli utili ai soci di società a ristretta base
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
invocato come ius superveniens, ma ritenuto non applicabile retroattivamente ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore
art. 10-ter, comma 3, L. n. 212/2000
richiamato dai ricorrenti per il principio di proporzionalità, ma ritenuto non decisivo nel caso e comunque non idoneo a riaprire il giudizio di rinvio
art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000
invocato in relazione a un decreto di archiviazione penale, ma ritenuto inapplicabile nel giudizio per il perimetro del giudicato e per la disciplina interpretata dalla Corte
d.lgs. n. 471/1997
richiamato con riferimento al regime sanzionatorio tributario, ma la censura sulle sanzioni è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997
menzionato in memoria come norma novellata in senso più favorevole, ma la relativa questione è stata ritenuta preclusa
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471/1997
richiamato per la riduzione sanzionatoria in tema IVA, ma la domanda è stata considerata nuova e preclusa
art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997
invocato per escludere ulteriori sanzioni in caso di duplicazione punitiva, ma non esaminato nel merito per preclusione
art. 3 Cost.
richiamato nella questione di costituzionalità sollevata sui limiti temporali della disciplina più favorevole, ma la Corte non ha accolto la prospettazione
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il deposito di memorie nella fase camerale
art. 384, comma 2, c.p.c.
il vincolo del principio di diritto cede in presenza di contrasto con il diritto unionale
Massime di principio
- Nelle controversie IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare con elementi oggettivi che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in una frode; una volta assolto tale onere, incombe sul contribuente dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità.
- La verifica richiesta al cessionario non può spingersi fino a indagini complesse e approfondite equivalenti a quelle dell'Amministrazione finanziaria; tuttavia, in presenza di indici anomali o sospetti, l'operatore professionale deve compiere controlli seri e sostanziali sui fornitori, non essendo sufficienti mere verifiche formali o cartolari.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, soltanto quando non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non è sufficiente il mero dissenso della parte rispetto alla valutazione di merito compiuta dal giudice.
- Nel giudizio di rinvio il thema decidendum resta chiuso: questioni non specificamente riproposte, o assorbite senza rituale riproposizione, si intendono rinunciate; non è consentito introdurre nuove questioni o ampliare il perimetro della controversia.
- Lo ius superveniens retroattivo più favorevole in materia di deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti va applicato anche d'ufficio, ma la sua operatività incontra i limiti del giudicato interno e del perimetro effettivo del giudizio di rinvio.
- Per le società a ristretta base partecipativa, il maggior reddito extracontabile accertato in capo alla società si presume distribuito ai soci in proporzione alle quote, salvo prova contraria; tale presunzione opera anche quando il maggior reddito derivi da costi indeducibili o inesistenti, se il costo è effettivamente sostenuto e incide sul reddito imponibile.
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