Cassazione Civile, Ordinanza n. 34305/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva dedotto in dichiarazione, per gli anni d’imposta 2011 e 2012, costi per sponsorizzazioni verso sodalizi sportivi dilettantistici. L’Ufficio ne aveva contestato la deducibilità e aveva proceduto a ripresa a tassazione. I giudici di primo grado avevano accolto solo in parte la pretesa tributaria, mentre in appello la società aveva ottenuto integrale accoglimento, anche perché erano stati prodotti documenti attestanti l’iscrizione al CONI di ulteriori associazioni sportive. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la norma non introduce una presunzione assoluta di inerenza della spesa fino al limite di euro 200.000; con il secondo ha denunciato nullità per motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, deducendo che la sentenza di appello non avrebbe esaminato la prova della natura dilettantistica delle associazioni sponsorizzate e dell’effettiva attività promozionale svolta. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile l’eccezione preliminare della resistente e ha giudicato infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata superava il minimo costituzionale e non era meramente apparente. Ha invece accolto il primo motivo, precisando che l’art. 90, comma 8, L. 289/2002 attribuisce una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria e la deducibilità delle spese di sponsorizzazione solo se ricorrono i requisiti richiesti dalla norma: soggetto sponsorizzato effettivamente dilettantistico, rispetto del limite quantitativo, finalità promozionale per lo sponsor e concreta attività promozionale del beneficiario. Poiché mancava un accertamento in fatto su tali presupposti, la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
Le spese di sponsorizzazione verso soggetti sportivi dilettantistici possono beneficiare di una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza/deducibilità, ma solo se sono accertati tutti i requisiti previsti dalla norma, inclusa l’effettiva natura dilettantistica del soggetto sponsorizzato e la concreta attività promozionale.
Il contribuente non può ritenersi esonerato dall’onere probatorio dei presupposti applicativi dell’agevolazione se non nei limiti in cui operi la presunzione legale prevista dalla norma tributaria.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È il parametro del motivo con cui si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se manchi in concreto la motivazione o questa sia meramente apparente, cioè inidonea a rendere percepibile la ratio decidendi.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Nelle sentenze tributarie deve essere presente una motivazione idonea a rendere controllabile il ragionamento decisorio.
Richiamato in via sistematica per affermare che, in tema di agevolazioni, l’effettivo svolgimento dell’attività richiesta dalla norma deve essere provato dal contribuente e non basta un dato formale come l’affiliazione al CONI.
Massime di principio
- In materia di spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche, la presunzione legale di natura pubblicitaria e di inerenza opera solo se risultano provati tutti i presupposti richiesti dalla norma; non basta il mero richiamo al limite quantitativo di legge.
- L’affiliazione al CONI o la veste formale del soggetto sponsorizzato non sono, da sole, sufficienti a dimostrare il diritto al beneficio fiscale, occorrendo l’accertamento della concreta natura dilettantistica e dell’effettiva attività promozionale.
- La motivazione è apparente solo quando il giudice di merito omette gli elementi essenziali del proprio convincimento o li espone in modo meramente assertivo, tale da impedire il controllo sulla ratio decidendi; non ogni motivazione sintetica integra nullità.
- Quando la deducibilità fiscale è subordinata a condizioni specifiche, il giudice deve verificare in fatto la sussistenza di ciascun requisito applicativo della norma agevolativa.
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