Cassazione Civile, Ordinanza n. 34302/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un consorzio in liquidazione impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, con cui l'Ufficio, rilevata l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e ricostruiti i tributi e l'IVA tramite gli elenchi clienti-fornitori, recuperava a tassazione anche una plusvalenza di euro 1.509.000 derivante dalla cessione di un capannone con aree attigue, senza scomputare il costo storico per ritenuta carenza di documentazione. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo che il bene ceduto coincidesse con un fabbricato acquistato nel 1997 e attribuendogli un valore storico di euro 804.444,75; in appello l'Ufficio contestava tale ricostruzione e il contribuente proponeva appello incidentale per l'aumento del valore storico. La CTR confermava la decisione di primo grado. In Cassazione l'Agenzia deduceva quattro motivi: (1) violazione dell'art. 86 TUIR e dell'art. 2697 c.c. per erronea individuazione del valore storico del capannone ceduto; (2) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente della sentenza di appello, che si sarebbe limitata a valorizzare un dato irrilevante (possesso sino al 7 marzo 2007) senza verificare l'effettiva titolarità successiva e senza esaminare l'intera documentazione notarile e catastale; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul secondo motivo d'appello dell'Ufficio; (4) violazione dell'art. 86 TUIR e dell'art. 55 d.P.R. 633/1972 per il riconoscimento della detrazione IVA nell'accertamento induttivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era affetta da motivazione solo apparente, poiché non spiegava in modo adeguato l'iter logico seguito né rendeva percepibile il fondamento della decisione sulla identificazione del bene ceduto e sulla conseguente determinazione della plusvalenza. Ha affermato che, per verificare se il fabbricato acquistato nel 1997 fosse lo stesso ceduto nel 2007 e per accertare il corretto ammontare della plusvalenza, il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare l'intera documentazione notarile e catastale, e non limitarsi alla lettura del solo atto di compravendita del 7 marzo 2007. In conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiede una motivazione della sentenza tributaria effettiva e intelligibile; la sua violazione determina nullità quando la decisione è solo graficamente motivata ma non consente di comprendere il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice.
art. 111 Cost., comma 6
Impone l'obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, che deve rendere percepibile il ragionamento decisorio.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la motivazione apparente integra nullità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è denunciabile come nullità della sentenza per error in procedendo.
art. 86 TUIR
È richiamato quale norma sulla tassazione della plusvalenza da cessione del bene; la Corte non ne esamina nel merito l'applicazione, perché assorbe gli altri motivi.
art. 2697 c.c.
È invocato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sulla individuazione del costo storico e del bene ceduto; il motivo resta assorbito.
art. 112 c.p.c.
È richiamato per l'asserita omessa pronuncia sul motivo di appello dell'Ufficio; la censura non viene esaminata perché assorbita.
art. 55 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato in relazione alla disciplina dell'accertamento induttivo IVA; la censura resta assorbita.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice espone un ragionamento meramente formale o tautologico che non consente di comprendere le ragioni della decisione e le prove poste a base del convincimento.
- Nel contenzioso tributario, quando l'accertamento riguarda la plusvalenza da cessione di un bene, il giudice deve verificare con istruttoria e motivazione adeguate quale sia effettivamente il bene oggetto di cessione e quali elementi documentali ne dimostrino la titolarità e il costo storico.
- Non è sufficiente fondare la decisione su un singolo dato documentale se la controversia richiede la ricostruzione complessiva del compendio probatorio, inclusi gli atti notarili e la documentazione catastale, ove decisivi per identificare il bene e quantificare la pretesa tributaria.
- Quando viene accolto un motivo che travolge l'intera base argomentativa della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi di ricorso possono restare assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34303/2025 del 28/12/2025
- ordinanza_civile · 28 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34304/2025 del 28/12/2025
- ordinanza_civile · 28 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34305/2025 del 28/12/2025
- ordinanza_civile · 28 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34306/2025 del 28/12/2025
- ordinanza_civile · 28 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34307/2025 del 28/12/2025
- ordinanza_civile · 28 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34308/2025 del 28/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →