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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34307/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a debiti tributari, emessa a seguito di una sentenza di secondo grado divenuta definitiva. La contribuente aveva contestato l'atto impositivo con più motivi; in appello la cartella era stata annullata sul rilievo che la notificazione non fosse valida perché effettuata via PEC da un indirizzo non tratto dai pubblici registri degli indirizzi digitali. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione/falsa applicazione dell'art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994, in combinato disposto con l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la notificazione della cartella via PEC non poteva essere dichiarata invalida solo perché eseguita da un indirizzo non registrato come riferito all'agente della riscossione; (2) violazione/falsa applicazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, deducendo che comunque l'eventuale vizio della notificazione doveva ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite e ribadito successivamente: nella notificazione a mezzo PEC, la maggiore rigidità formale riguarda l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, non del mittente; inoltre, una notifica eseguita tramite indirizzo istituzionale rinvenibile sul sito dell'ente, pur non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla se ha comunque consentito al destinatario di difendersi senza incertezza su provenienza e oggetto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché si uniformi a tali principi e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 3-bis, comma 1, l. 21 gennaio 1994, n. 53

    la Corte ne precisa la portata: detta una regola generale riferita alle notifiche eseguite dagli avvocati e non impone la stessa rigidità per l'individuazione dell'indirizzo del mittente della notifica via PEC

  • art. 26, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    norma invocata per la notificazione della cartella di pagamento; la Corte ne esclude la violazione nei termini prospettati dal giudice d'appello

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    richiamato per sostenere la sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo

  • art. 26, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato in combinato con l'art. 156, comma 3, c.p.c. per la sanatoria della notificazione

  • art. 6-ter d.lgs. n. 82 del 2005

    è indicato come indice utilizzabile, nei confronti della P.A., per reperire indirizzi validi ai fini della notifica

Massime di principio

  • In tema di notificazione a mezzo PEC, la validità della notifica va valutata tenendo conto che la rigorosità nella scelta dell'indirizzo digitale riguarda primariamente il destinatario dell'atto, mentre per il mittente non è richiesta la stessa provenienza da pubblici elenchi, purché l'atto sia idoneo a raggiungere il suo scopo.
  • La notifica via PEC non è nulla se l'utilizzo di un indirizzo istituzionale, anche non inserito nei pubblici elenchi ma reperibile sul sito dell'ente, non ha generato incertezza sulla provenienza e sull'oggetto dell'atto e ha consentito al destinatario un pieno esercizio del diritto di difesa.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla nullità della notificazione è assorbita quando il primo motivo di ricorso, fondato sulla corretta applicazione delle norme sulla notifica, comporta la cassazione della decisione impugnata.
  • Per le notificazioni digitali alla pubblica amministrazione può essere utilizzato anche l'indice previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, sicché non ogni difformità formale nell'individuazione dell'indirizzo del mittente comporta invalidità dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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