Cassazione Civile, Ordinanza n. 18600/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società affidataria del servizio di igiene urbana da parte di una società d'ambito siciliana in liquidazione sosteneva di avere maturato un credito rilevante per l'appalto eseguito e di averne chiesto la certificazione sulla piattaforma dei crediti commerciali al fine di compensarlo con debiti erariali iscritti a ruolo. La certificazione era stata inizialmente negata perché l'ente debitore non era ritenuto amministrazione pubblica ai sensi della disciplina statale; successivamente, una norma regionale aveva previsto la certificazione dei crediti da parte dei commissari liquidatori delle società d'ambito, ma la Corte costituzionale aveva poi dichiarato illegittima tale estensione. La società ricorrente censurava la sentenza d'appello per avere qualificato la società d'ambito come ente pubblico economico, con conseguente esclusione dalla platea dei soggetti legittimati a certificare i crediti e dalla compensazione ex art. 28-quater d.P.R. n. 602/1973. Con il secondo motivo denunciava inoltre la mancata accoglienza della questione di legittimità costituzionale delle norme che delimitano soggettivamente la certificazione e la compensazione, assumendone il contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha confermato che le autorità d'ambito costituite in forma di società di capitali, pur svolgendo un servizio di interesse pubblico, operano secondo criteri di economicità e con strumenti di diritto privato, senza esercizio di poteri autoritativi; perciò vanno qualificate come enti pubblici economici e non come amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Ne deriva che non possono rilasciare la certificazione utile alla compensazione dei crediti commerciali con debiti fiscali ai sensi della disciplina statale. La Corte ha anche escluso il vizio di motivazione sulla mancata rimessione alla Corte costituzionale, ritenendo la questione manifestamente infondata perché la scelta del legislatore di limitare il meccanismo alle amministrazioni pubbliche e di escluderne gli enti pubblici economici è ragionevole e coerente con le esigenze di coordinamento della finanza pubblica e di certezza dei traffici giuridici. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28-quater d.P.R. n. 602/1973
la compensazione tra crediti commerciali verso pubbliche amministrazioni e debiti erariali presuppone una valida certificazione del credito e opera solo entro l'ambito soggettivo delineato dalla norma
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
delimita le amministrazioni pubbliche cui si applica la disciplina della certificazione dei crediti; gli enti pubblici economici ne restano esclusi
art. 9, commi 3-bis e 3-ter, d.l. n. 185/2008
introduce e disciplina la certificazione dei crediti commerciali, anche in funzione di tutela dell'affidamento e di selezione dei soggetti con debitori pubblici solvibili
art. 9, comma 6, L.R. Sicilia n. 10/2018
la previsione regionale che includeva le società d'ambito siciliane tra i soggetti pubblici certificatori è stata dichiarata costituzionalmente illegittima
art. 85, L.R. Sicilia n. 8/2018
prevedeva la certificazione dei crediti da parte dei commissari liquidatori delle società d'ambito, ma tale certificazione aveva al più valore ricognitivo ex art. 1988 c.c. e non valeva ai fini della compensazione fiscale
la certificazione resa dal commissario liquidatore, in quanto tale, vale solo come ricognizione del debito, non come certificazione idonea alla compensazione ex art. 28-quater d.P.R. n. 602/1973
contesto normativo della costituzione delle autorità d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti
art. 117, terzo comma, Cost.
la disciplina statale sulla certificazione dei crediti si giustifica come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica
art. 81 Cost.
richiamato a sostegno dell'illegittimità costituzionale della norma regionale che ampliava indebitamente la platea dei certificatori
art. 2 Cost.
invocato dalla ricorrente nella questione di costituzionalità, ma ritenuto non idoneo a fondare l'illegittimità della disciplina statale
art. 3 Cost.
la distinzione tra amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici è considerata ragionevole e non discriminatoria
art. 41 Cost.
l'esclusione degli enti pubblici economici dalla disciplina della certificazione/compensazione non viola la libertà di iniziativa economica
richiamato in relazione alla denuncia del difetto di motivazione sulla questione di legittimità costituzionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato per la procura speciale al difensore
Massime di principio
- Le autorità o società d'ambito costituite in forma societaria per la gestione di servizi pubblici, quando operano secondo criteri di economicità e mediante strumenti di diritto civile, possono essere qualificate come enti pubblici economici anche se svolgono funzioni di interesse pubblico.
- La disciplina della certificazione dei crediti commerciali e della loro compensazione con debiti iscritti a ruolo è riservata alle amministrazioni pubbliche individuate dal legislatore statale; gli enti pubblici economici ne restano esclusi salvo espressa diversa previsione compatibile con i principi costituzionali.
- La certificazione resa da un commissario liquidatore in base a una norma regionale può avere valore di semplice ricognizione del debito, ma non sostituisce la certificazione richiesta dalla disciplina statale per l'operatività della compensazione fiscale.
- La delimitazione della platea dei soggetti legittimati alla certificazione dei crediti e alla compensazione con debiti erariali rientra nella discrezionalità legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica ed è legittima se coerente con esigenze di affidabilità dei dati certificativi e di tutela dell'equilibrio della finanza pubblica.
- Non è irragionevole, ai fini della disciplina sui crediti certificati, distinguere tra amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici, poiché questi ultimi operano sul mercato con logiche di corrispettività analoghe a quelle dei soggetti privati.
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