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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18547/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Nel giudizio di merito due procedure fallimentari avevano promosso congiuntamente un’azione di responsabilità ex art. 146 l.f. contro amministratori e sindaci di una società, chiedendo il risarcimento dei danni. I convenuti avevano eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva delle procedure e un conflitto di interessi tra i curatori/ le procedure, sostenendo che la costituzione con un unico difensore fosse invalida. Il giudice istruttore aveva rigettato le eccezioni e disposto la prosecuzione del giudizio; uno dei convenuti aveva allora proposto appello, sostenendo che quel provvedimento avesse natura sostanziale di sentenza perché aveva deciso in modo definitivo sulle questioni pregiudiziali, e che pertanto fosse appellabile. La Corte d’appello aveva invece qualificato il provvedimento come ordinanza non decisoria, rilevando che era stato emesso dal giudice istruttore in composizione monocratica, senza precisazione delle conclusioni e senza rimessione della causa al collegio. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma e degli artt. 323 e 339 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse negato l’appellabilità del provvedimento valorizzandone la veste formale anziché il contenuto sostanziale; la doglianza è stata proposta con due motivi sostanzialmente sovrapponibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi, affermando che per stabilire se un provvedimento sia sentenza o ordinanza occorre guardare al contenuto sostanziale e all’effetto giuridico prodotto, ma nel caso concreto il provvedimento del giudice istruttore non aveva natura decisoria: aveva soltanto rigettato le eccezioni pregiudiziali ai fini della prosecuzione dell’istruttoria, senza rimessione della causa in decisione al collegio, senza invito a precisare le conclusioni e senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. La Corte ha quindi condiviso la qualificazione della Corte d’appello come ordinanza e ha dichiarato inammissibile l’appello; conseguentemente ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di legittimità in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 146 l.f.

    È richiamato come base dell’azione di responsabilità promossa dalle procedure fallimentari contro amministratori e sindaci.

  • art. 147 L.F.

    La società cooperativa è indicata come fallita in estensione quale socia della s.n.c. fallita.

  • art. 183, VI comma c.p.c.

    I termini per memorie istruttorie sono stati assegnati per la prosecuzione del giudizio, elemento valorizzato per escludere la natura decisoria del provvedimento.

  • art. 190 c.p.c.

    La mancata assegnazione dei termini conclusionali è stata considerata incompatibile con una sentenza decisoria nel caso concreto.

  • art. 279 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la natura di sentenza dipende da una statuizione decisoria sulle questioni indicate dalla norma; in mancanza, il provvedimento è ordinanza.

  • art. 279, n. 4), c.p.c.

    È richiamato per evidenziare che le disposizioni per l’ulteriore prosecuzione della causa devono essere impartite con distinti provvedimenti, non verificatisi nel caso esaminato.

  • art. 323 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per sostenere l’impugnabilità del provvedimento come sentenza.

  • art. 339 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per sostenere l’appellabilità del provvedimento qualificato come sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità dedotto per denunciare la violazione di legge nella qualificazione del provvedimento.

  • art. 50 bis c.p.c.

    È richiamato per evidenziare che la causa era devoluta alla decisione collegiale della sezione specializzata in materia di impresa.

Massime di principio

  • Per stabilire se un provvedimento sia sentenza o ordinanza occorre avere riguardo al suo contenuto sostanziale e all’effetto giuridico che produce, non alla sola denominazione usata dal giudice.
  • Un provvedimento emesso dal giudice istruttore che si limiti a rigettare eccezioni pregiudiziali ai fini della prosecuzione dell’istruttoria, senza rimessione della causa in decisione al collegio e senza invito a precisare le conclusioni, ha natura di ordinanza e non di sentenza.
  • La mancata precisazione delle conclusioni e la mancata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sono indici rilevanti della non decisorietà del provvedimento, quando il giudice non abbia definitivamente risolto la questione davanti a sé.
  • L’uso improprio di formule decisorie, come il termine 'rigetta', non è sufficiente da solo a trasformare in sentenza un atto che, per struttura e funzione, sia volto soltanto alla prosecuzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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