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Legge

L.R. Sicilia 10/2018

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 10/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge di stabilità regionale siciliana per il 2018: riorganizza enti finanziari regionali, disciplina controlli sulle partecipate, interventi su forestale, università, formazione, beni culturali, amianto, consorzi ASI e altre misure di spesa. Molte previsioni sono limitate al 2018 o al triennio 2018-2020; la legge è stata inoltre impugnata per alcuni articoli.

Disposizioni programmatiche e correttive per il 2018 della Regione Siciliana

Disposizioni programmatiche e correttive per il 2018 della Regione Siciliana

La legge contiene misure di stabilità e correttive per l’anno 2018, con effetti prevalentemente circoscritti al territorio della Regione Siciliana. Interviene su riorganizzazione di enti economici, controlli sulle partecipate, formazione professionale, beni culturali, amianto, consorzi ASI, spese settoriali e varie modifiche a leggi regionali vigenti.

Riorganizzazione degli enti finanziari regionali

La Regione dispone l’accorpamento, mediante fusione per incorporazione, della CRIAS e dell’IRCAC in un unico ente denominato Istituto Regionale per il Credito Agevolato (IRCA), con sede a Palermo. Il nuovo ente mantiene natura di ente economico con personalità giuridica di diritto pubblico, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi e opera esclusivamente in favore delle imprese artigiane e cooperative.

Le risorse per gli interventi restano costituite dai fondi già istituiti presso CRIAS e IRCAC, conservandone la destinazione per comparto produttivo. Il personale in servizio presso i due enti transita all’IRCA con mantenimento del trattamento giuridico-economico in godimento alla data di entrata in vigore della legge. L’ente è sottoposto alla vigilanza dell’Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili contabili, dell’Assessorato regionale dell’economia.

Un regolamento da emanare entro 90 giorni disciplina le modalità attuative, su proposta dell’Assessore alle attività produttive, di concerto con l’Assessore all’economia, previo parere delle Commissioni bilancio e attività produttive e sentite le associazioni di categoria interessate.

Controllo sulle società partecipate regionali

La Regione definisce un sistema di controllo, direzione e coordinamento sulle proprie società partecipate tramite le strutture dell’Assessorato regionale dell’economia, responsabili della relativa attività. Devono essere fissati preventivamente obiettivi gestionali qualitativi e quantitativi e predisposto un sistema informativo per rilevare i rapporti finanziari, la situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Sulla base di tali dati la Regione effettua il monitoraggio periodico, verifica gli scostamenti rispetto agli obiettivi e adotta azioni correttive, anche per prevenire squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio regionale.

Le società controllate devono inoltre adottare:

  • programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
  • regolamenti interni per la conformità alle norme sulla concorrenza e sulla proprietà industriale/intellettuale;
  • un ufficio di controllo interno adeguato a dimensione e complessità, in raccordo con l’organo di controllo statutario;
  • codici di condotta propri o collettivi;
  • programmi di responsabilità sociale d’impresa.

Le modalità applicative sono definite con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, previo parere della Commissione bilancio dell’Assemblea regionale siciliana.

Disposizioni per il Corpo forestale

Per far fronte a vuoti di organico nei distaccamenti forestali dipendenti dal Servizio ispettorato, il Corpo Forestale della Regione può attivare l’istituto del comando per utilizzare personale del Corpo di vigilanza degli Enti parco. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio per spostare le risorse necessarie al rimborso del trattamento economico all’amministrazione di provenienza.

È inoltre soppresso il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 49 della legge regionale n. 9/2015. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Consorzi universitari e istituti musicali

La legge modifica la disciplina regionale sui consorzi universitari e sugli istituti musicali, precisando che le somme da destinare comprendono anche il funzionamento e aggiornando la competenza dell’Assessorato che interviene con funzione di presidente, attribuendola all’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, previa delibera di Giunta.

Per gli istituti musicali interessati, viene esteso il finanziamento del personale docente anche ai soggetti per i quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato revocato il finanziamento da parte dei liberi Consorzi comunali; il trasferimento è destinato alla spesa per il personale docente direttamente a carico degli istituti ed è effettuato in unica soluzione.

Istruzione e formazione professionale

Per il triennio 2018-2020 gli organismi di formazione accreditati che svolgono attività finanziata anche solo parzialmente dalla Regione devono, in caso di nuove assunzioni, dare priorità al personale di adeguata qualificazione risultante dal vigente provvedimento attuativo dell’articolo 14 della legge regionale n. 24/1976. Il mancato rispetto può comportare l’avvio delle procedure di sospensione dell’accreditamento.

Nello stesso triennio l’albo di cui alla legge regionale n. 24/1976 è composto solo dai soggetti già formalmente iscritti ed è considerato ad esaurimento. Le altre istanze confluiscono in un elenco separato da utilizzare solo se non sia possibile reperire le figure professionali nell’albo.

La disciplina dei recuperi contabili è aggiornata: le somme impegnate per il Piano regionale dell’offerta formativa, per le quali a seguito di rendicontazione non risultino obbligazioni giuridicamente vincolanti, possono essere recuperate con provvedimenti del Ragioniere generale su proposta del dirigente generale del dipartimento istruzione e formazione professionale.

Per agevolare la rendicontazione e le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale afferenti all’obbligo scolastico, il dipartimento competente, d’intesa con la Ragioneria generale, è autorizzato a utilizzare fino all’1,5% delle disponibilità di parte del capitolo indicato per monitoraggio e valutazione, in analogia alla disciplina statale richiamata.

Apertura dei siti del patrimonio culturale regionale

Quando i siti regionali del patrimonio culturale sono concessi temporaneamente in uso a soggetti pubblici o privati per manifestazioni o eventi, il concessionario deve corrispondere il compenso per le prestazioni rese in plus orario dal personale regionale non dirigenziale necessario a garantire l’apertura dei siti.

Il dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana è autorizzato a provvedere al pagamento del personale che ha svolto tali prestazioni. La disciplina non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Sostegno alle associazioni antiracket

Vengono ridefiniti i requisiti per accedere al contributo regionale previsto per le associazioni antiracket. Possono presentare istanza i soggetti iscritti negli elenchi prefettizi competenti che non ricevano contributi ordinari da Stato, enti locali o città metropolitane e che dimostrino una struttura associativa minima e un’effettiva attività di contrasto a estorsione e usura.

I requisiti richiesti comprendono, in sintesi:

  • almeno 10 soci, di cui almeno il 50% imprenditori o commercianti vittime di estorsione o assistiti dall’associazione;
  • costituzione di parte civile in almeno un procedimento nell’ultimo anno;
  • presentazione di almeno un’istanza al fondo per le vittime di estorsione nell’ultimo anno;
  • assistenza e accompagnamento alla denuncia in almeno tre fatti estorsivi conclusi con rinvio a giudizio nell’anno precedente;
  • svolgimento di attività di sensibilizzazione contro estorsione e usura o campagne educative sulla legalità.

Interventi in materia di amianto

La legge regionale del 2014 sull’amianto è modificata in più punti: l’“Ufficio amianto” è sostituito dal “Servizio amianto”; il termine per alcuni adempimenti programmatori è portato entro l’anno 2020, con revisione e aggiornamento biennale; viene fissato l’obiettivo della totale rimozione del cemento-amianto dal territorio regionale entro tre anni dalla realizzazione dell’impiantistica prevista, nel rispetto delle norme su rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento presso gli impianti autorizzati.

È inoltre introdotta una riunione regionale semestrale sull’amianto, promossa dal dipartimento regionale della protezione civile con i dipartimenti regionali competenti e con ARPA, per verificare lo stato della legislazione, l’andamento epidemiologico delle patologie asbesto-correlate, la prevenzione, il censimento e la bonifica dei siti contaminati, i processi di smaltimento e l’informazione sui rischi sanitari.

Modifiche alla legge regionale n. 8/2018

La legge apporta diverse correzioni alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, tra cui:

  • soppressione di alcuni riferimenti nei commi su contratti di servizio e classificazioni di personale;
  • proroga al 30 giugno 2018 del termine per realizzare iniziative finanziate per l’anno 2017 a valere su un fondo regionale, con rendicontazione entro 60 giorni da tale data;
  • sostituzione del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali con il dipartimento regionale del lavoro in alcuni commi dell’articolo 64, e spostamento di un riferimento di programma di bilancio;
  • abrogazione del comma 2 dell’articolo 77;
  • obbligo di iscrizione degli enti interessati alla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti.

Commissari liquidatori dei consorzi ASI e riordino delle aree produttive

La disciplina della liquidazione dei consorzi ASI è profondamente riscritta. La rubrica dell’articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 viene riferita ai commissari liquidatori e l’Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera di Giunta, nomina due commissari liquidatori, uno per un primo gruppo di consorzi e uno per il restante gruppo, definendone i poteri e vigilando sulla loro attività per assicurare celerità, uniformità e trasparenza.

I commissari possono avvalersi, mediante accordi tra amministrazioni, di personale regionale e di personale degli enti di cui alla legge regionale n. 10/2000; possono inoltre essere nominati subcommissari. Con la nomina dei nuovi commissari cessano i precedenti incarichi commissariali.

Entro 120 giorni dall’insediamento, il commissario liquidatore deve:

  • rilevare i beni immobili regionali affidati in gestione ai consorzi e destinarli, ove esistenti, al comodato d’uso esclusivo all’Istituto;
  • trasferire ai comuni competenti le strade ad uso pubblico e le pertinenze;
  • trasferire all’IRSAP, in comodato d’uso, gli immobili sedi degli uffici dei consorzi e i beni mobili.

Sono disciplinati anche sostituzione del commissario in caso di inadempienza, compensi a carico della gestione liquidatoria, criteri di trasferimento di beni e procedure di vendita dell’attivo patrimoniale, con facoltà della Regione di acquistare alle medesime condizioni entro 120 giorni dalla comunicazione dei commissari. È previsto infine che il Governo regionale presenti all’Assemblea, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, un disegno di legge organico di riordino delle aree di sviluppo delle attività produttive e dell’IRSAP.

Progetti “incagliati” e utilizzo di risorse PAC

Per i destinatari di finanziamenti a valere sul PO FESR Sicilia 2007-2013, la Regione autorizza l’utilizzo di risorse PAC 2014-2020 non impegnate, previa delibera CIPE, per garantire l’integrale rimborso delle spese già sostenute nei termini regolamentari su interventi conclusi e funzionanti al 31 marzo 2017, già riconosciuti ma non erogati per cause non imputabili ai beneficiari.

Servizio dissalazione Vulcano

Il limite di impegno autorizzato per il servizio di dissalazione di Vulcano è differito all’anno 2018.

Case di cura private

In attuazione del decreto ministeriale n. 70/2015, la disciplina di chirurgia generale non costituisce disciplina obbligatoria per le case di cura private.

Fruizione di alloggi ex leggi statali del 1976 e 1983

Gli alloggi statali trasferiti in proprietà agli enti locali e già assegnati al personale delle Forze di polizia e del Corpo forestale dello Stato possono continuare a essere fruiti dagli assegnatari collocati a riposo o, in caso di decesso, dai familiari, mediante stipula di contratti di locazione con canoni determinati secondo la normativa vigente sull’edilizia residenziale pubblica.

Misure di spesa per l’esercizio 2018

La legge autorizza varie spese per il solo esercizio finanziario 2018, tra cui:

  • 1.000 migliaia di euro per le finalità dell’articolo 10 della legge regionale n. 14/1998;
  • 1.000 migliaia di euro per il Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, per oneri e retribuzioni non corrisposte nel 2017 al personale;
  • 80 migliaia di euro per la vigilanza sulle acque annesse alle riserve naturali regionali, anche tramite convenzione con la Guardia Costiera;
  • 50 migliaia di euro per le finalità dell’articolo 92 della legge regionale n. 8/2018;
  • 200 migliaia di euro come contributo straordinario alla Fondazione Whitaker.

Gli oneri complessivi sono coperti mediante riduzione di disponibilità su un capitolo di spesa indicato dalla norma.

Bacino di carenaggio del porto di Trapani

Una quota della somma già stanziata dalla legge regionale n. 21/2010 è destinata, per un importo massimo di 2.240 migliaia di euro, al completamento del bacino di carenaggio galleggiante nel porto di Trapani.

Valorizzazione dei castelli federiciani

La Regione autorizza interventi per la tutela e valorizzazione della rete siciliana dei castelli federiciani, consentendo all’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana di promuovere l’identità della rete e di assicurare manutenzione e restauro ove necessario.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Assessore deve definire con decreto le modalità attuative. Per il 2018 sono autorizzate spese per la valorizzazione e per gli interventi di manutenzione e restauro, a valere su specifici capitoli di bilancio.

Lavoratori ex dipendenti Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A.

Nelle more dei giudizi pendenti e fino a pronuncia definitiva, i lavoratori ex dipendenti Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A. in forza alla SAS S.p.A. possono continuare l’attività lavorativa, se in servizio al 27 giugno 2018, nei limiti delle commesse in corso.

Centri per l’impiego

Per il potenziamento dei centri per l’impiego, l’Assessorato regionale competente, previa ricognizione del fabbisogno, deve predisporre entro 180 giorni dalla legge un piano per l’utilizzo dei soggetti presenti nell’elenco ad esaurimento, nel rispetto delle procedure di selezione pubblica, anche per interventi nell’ambito dello svantaggio e in vari settori della pubblica amministrazione e degli enti locali.

Abrogazioni e ulteriori modifiche normative

La legge abroga o modifica varie disposizioni regionali, tra cui:

  • abrogazione dell’articolo 63 della legge regionale n. 3/2016;
  • aggiornamento del piano faunistico-venatorio, con revisione almeno quinquennale;
  • estensione della vigilanza faunistica anche ad altro personale inserito in apposito elenco, senza nuovi oneri;
  • abrogazione di un comma della legge regionale n. 8/2017;
  • adeguamento del trattamento economico del personale informazione ex legge n. 150/2000 entro i limiti di bilancio;
  • integrazione della disciplina sugli impianti e circuiti storici della Targa Florio e delle tribune di Floriopoli;
  • abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale n. 14/1966;
  • aggiornamento di un riferimento temporale dal periodo 2011-2016 al periodo 2011-2017.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Alcune disposizioni hanno efficacia limitata al 2018 o al triennio 2018-2020, mentre altre prevedono termini specifici di attuazione, come 60 giorni, 90 giorni, 120 giorni o 180 giorni dall’entrata in vigore.

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