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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18550/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda nasce da una serie di diffide e ingiunzioni, emesse per conto di un Comune, con cui veniva richiesto il pagamento di canoni per l’occupazione abusiva di un’area di circa 193 mq sul lungolago, per più annualità. La società destinataria proponeva opposizione sostenendo, in sintesi, che l’area occupata fosse ricompresa in una più ampia area oggetto di concessione regionale rilasciata a un terzo, che l’occupazione fosse avvenuta in buona fede e con legittimo affidamento, e che gli atti fossero comunque illegittimi o insufficientemente motivati. In appello, la società insisteva anche sul rilievo che l’area non dovesse essere assoggettata al regolamento COSAP e contestava la novità di alcune questioni ritenute tali dai giudici di merito. In cassazione venivano proposti due motivi: il primo per violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento, oltre che per omesso esame di un fatto decisivo; il secondo per omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione del regolamento comunale COSAP e degli artt. 822 e ss. c.c., sostenendosi che la questione della natura del bene e della non applicabilità delle tariffe fosse già stata introdotta in primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo nuovo, poiché la doglianza sull’affidamento incolpevole non emergeva dalla sentenza impugnata né dagli atti di causa, e comunque diretto a sollecitare una rivalutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito. Ha reputato inammissibile anche il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte d’appello aveva fondato il rigetto sulla novità della questione relativa alla natura del bene e all’inapplicabilità del regolamento COSAP, oltre che sulla carenza di specificità della censura già in primo grado. La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è stata inoltre ritenuta inammissibile per la doppia conforme. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge è stata ritenuta non idonea a superare la nuova introduzione della censura e il tentativo di ottenere un riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo è stata ritenuta inammissibile, anche per la presenza di doppia conforme.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi di buona fede e legittimo affidamento, ma la doglianza è stata reputata nuova e inammissibile.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno del legittimo affidamento, senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 822 c.c.

    Invocato in relazione alla natura demaniale o patrimoniale dell’area, ma la questione è stata giudicata nuova in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile introdurre per la prima volta una questione di fatto o una censura che non risulti trattata nella sentenza impugnata o negli atti di causa, specie se richiede un diverso accertamento del fatto.
  • Il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda sulla novità della questione o sulla sua tardiva proposizione, la censura che discute il merito della pretesa è inammissibile.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o delle conclusioni dei giudici di merito.
  • Quando vi è doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. incontra un ulteriore limite di ammissibilità.
  • La mera invocazione di buona fede e legittimo affidamento non basta se la relativa questione non è stata ritualmente introdotta e se il ricorso mira in realtà a contestare l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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