Cassazione Civile, Ordinanza n. 18541/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo dovuto a fronte della fornitura e posa in opera di un impianto termico, idrico, di condizionamento e gas in un immobile di proprietà dell’opponente. Il committente ha proposto opposizione deducendo vizi delle opere, sospensione del pagamento del saldo, mancata consegna dei certificati di garanzia e conformità, e chiedendo anche il risarcimento dei danni. I giudici di merito hanno ritenuto non provata l’esistenza di un credito del fornitore superiore a quanto già documentato dal preventivo e dai pagamenti effettuati, e hanno respinto la domanda risarcitoria perché il CTU aveva accertato la corretta funzionalità dell’impianto. In appello è stata però accolta in parte la domanda di esatto adempimento del committente, con condanna del fornitore a consegnare certificato di conformità e libretto uso e manutenzione. In cassazione il fornitore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 111 Cost., 132, 115 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse attribuito al preventivo un valore probatorio indebito, come se fosse una scrittura privata; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2702 c.c., perché il documento considerato non aveva i requisiti della scrittura privata, e inoltre violazione degli artt. 1474, 1667, 1668, 2225 e 2697 c.c., poiché la Corte avrebbe errato nel ritenere insufficiente la prova del credito e nel non valorizzare le conclusioni del CTU; 3) violazione degli artt. 157 e 194 c.p.c. per la pretesa sanatoria della nullità della CTU non eccepita tempestivamente dalla controparte. La Cassazione ha ritenuto le censure infondate perché il credito azionato in via monitoria, quanto a esistenza e ammontare, doveva essere provato dall’opposto con mezzi ordinari; la fattura non è prova del credito nel giudizio di opposizione; la CTU non può supplire alla mancata prova dei fatti principali costitutivi della domanda; il ricorso si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello di Potenza. È stata quindi mantenuta la statuizione di merito che escludeva il credito ulteriore del fornitore oltre quanto già risultante dalla documentazione acquisita, respingeva la domanda risarcitoria e imponeva al fornitore la consegna del certificato di conformità e del libretto di uso e manutenzione dell’impianto. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio di motivazione o di apparenza della stessa.
invocato per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito sufficiente e non apparente.
la violazione è deducibile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o prove acquisite officiosamente fuori dai poteri; nel caso concreto la censura è stata esclusa.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola diversa; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale probatorio.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione; la Corte non ha ravvisato omissioni motivazionali rilevanti.
invocato per contestare la qualificazione del documento come scrittura privata; la Corte ha rilevato che il giudice di merito non aveva fondato la decisione su tale qualificazione, ma sulla mancanza di prova del credito.
richiamato nel motivo sulla prova del credito e della quantificazione del corrispettivo, ma ritenuto non decisivo ai fini dell’accertamento della mancata prova del maggior credito.
richiamato con riferimento ai vizi dell’opera; la Corte ha osservato che il ricorso non scalfiva la ratio decidendi sull’insufficienza della prova del credito e sulla funzionalità dell’impianto.
richiamato per le conseguenze dei vizi dell’opera; non è stato ritenuto utile a sovvertire l’esito di merito.
richiamato nel motivo sulla determinazione del compenso; la Corte ha ribadito che il creditore doveva provare direttamente l’esistenza e l’ammontare del proprio credito.
richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ha affermato che esistenza e ammontare del credito sono fatti costitutivi della pretesa e devono essere provati da chi agisce.
invocato per la dedotta sanatoria di eventuali nullità della CTU; la censura è stata respinta perché la CTU non poteva supplire alla carenza di prova dei fatti principali.
richiamato con riferimento ai poteri del consulente tecnico; la Corte ha ribadito che la consulenza tecnica è ausilio del giudice e non mezzo per provare fatti principali non dimostrati dalle parti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per attestare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura posta a base del monitorio non costituisce prova dell’esistenza del credito: il creditore-opposto deve dimostrare con gli ordinari mezzi di prova sia l’an sia il quantum della pretesa.
- L’esistenza del credito e il suo ammontare sono fatti costitutivi della domanda di pagamento e, come tali, gravano sulla parte che agisce; la controparte non è tenuta a provare un credito inferiore se l’attore non ha prima dimostrato il proprio.
- La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio e non può essere utilizzata per colmare la mancanza di allegazioni o di prova sui fatti principali costitutivi della domanda o dell’eccezione.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma richiede la denuncia di un reale uso di prove non introdotte o dell’attribuzione a un mezzo di prova di un valore legale diverso da quello previsto.
- In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile o comunque infondato se si limita a proporre una lettura alternativa del materiale istruttorio senza scalfire l’argomento decisivo adottato dal giudice di merito.
- Le eventuali contestazioni sulla nullità della CTU sono irrilevanti quando la consulenza è stata usata solo come ausilio tecnico e non come fonte di prova dei fatti principali non dimostrati dalla parte onerata.
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