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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18541/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo dovuto a fronte della fornitura e posa in opera di un impianto termico, idrico, di condizionamento e gas in un immobile di proprietà dell’opponente. Il committente ha proposto opposizione deducendo vizi delle opere, sospensione del pagamento del saldo, mancata consegna dei certificati di garanzia e conformità, e chiedendo anche il risarcimento dei danni. I giudici di merito hanno ritenuto non provata l’esistenza di un credito del fornitore superiore a quanto già documentato dal preventivo e dai pagamenti effettuati, e hanno respinto la domanda risarcitoria perché il CTU aveva accertato la corretta funzionalità dell’impianto. In appello è stata però accolta in parte la domanda di esatto adempimento del committente, con condanna del fornitore a consegnare certificato di conformità e libretto uso e manutenzione. In cassazione il fornitore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 111 Cost., 132, 115 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse attribuito al preventivo un valore probatorio indebito, come se fosse una scrittura privata; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2702 c.c., perché il documento considerato non aveva i requisiti della scrittura privata, e inoltre violazione degli artt. 1474, 1667, 1668, 2225 e 2697 c.c., poiché la Corte avrebbe errato nel ritenere insufficiente la prova del credito e nel non valorizzare le conclusioni del CTU; 3) violazione degli artt. 157 e 194 c.p.c. per la pretesa sanatoria della nullità della CTU non eccepita tempestivamente dalla controparte. La Cassazione ha ritenuto le censure infondate perché il credito azionato in via monitoria, quanto a esistenza e ammontare, doveva essere provato dall’opposto con mezzi ordinari; la fattura non è prova del credito nel giudizio di opposizione; la CTU non può supplire alla mancata prova dei fatti principali costitutivi della domanda; il ricorso si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello di Potenza. È stata quindi mantenuta la statuizione di merito che escludeva il credito ulteriore del fornitore oltre quanto già risultante dalla documentazione acquisita, respingeva la domanda risarcitoria e imponeva al fornitore la consegna del certificato di conformità e del libretto di uso e manutenzione dell’impianto. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio di motivazione o di apparenza della stessa.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito sufficiente e non apparente.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o prove acquisite officiosamente fuori dai poteri; nel caso concreto la censura è stata esclusa.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola diversa; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale probatorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione; la Corte non ha ravvisato omissioni motivazionali rilevanti.

  • art. 2702 c.c.

    invocato per contestare la qualificazione del documento come scrittura privata; la Corte ha rilevato che il giudice di merito non aveva fondato la decisione su tale qualificazione, ma sulla mancanza di prova del credito.

  • art. 1474 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prova del credito e della quantificazione del corrispettivo, ma ritenuto non decisivo ai fini dell’accertamento della mancata prova del maggior credito.

  • art. 1667 c.c.

    richiamato con riferimento ai vizi dell’opera; la Corte ha osservato che il ricorso non scalfiva la ratio decidendi sull’insufficienza della prova del credito e sulla funzionalità dell’impianto.

  • art. 1668 c.c.

    richiamato per le conseguenze dei vizi dell’opera; non è stato ritenuto utile a sovvertire l’esito di merito.

  • art. 2225 c.c.

    richiamato nel motivo sulla determinazione del compenso; la Corte ha ribadito che il creditore doveva provare direttamente l’esistenza e l’ammontare del proprio credito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ha affermato che esistenza e ammontare del credito sono fatti costitutivi della pretesa e devono essere provati da chi agisce.

  • art. 157 c.p.c.

    invocato per la dedotta sanatoria di eventuali nullità della CTU; la censura è stata respinta perché la CTU non poteva supplire alla carenza di prova dei fatti principali.

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato con riferimento ai poteri del consulente tecnico; la Corte ha ribadito che la consulenza tecnica è ausilio del giudice e non mezzo per provare fatti principali non dimostrati dalle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per attestare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura posta a base del monitorio non costituisce prova dell’esistenza del credito: il creditore-opposto deve dimostrare con gli ordinari mezzi di prova sia l’an sia il quantum della pretesa.
  • L’esistenza del credito e il suo ammontare sono fatti costitutivi della domanda di pagamento e, come tali, gravano sulla parte che agisce; la controparte non è tenuta a provare un credito inferiore se l’attore non ha prima dimostrato il proprio.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio e non può essere utilizzata per colmare la mancanza di allegazioni o di prova sui fatti principali costitutivi della domanda o dell’eccezione.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma richiede la denuncia di un reale uso di prove non introdotte o dell’attribuzione a un mezzo di prova di un valore legale diverso da quello previsto.
  • In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile o comunque infondato se si limita a proporre una lettura alternativa del materiale istruttorio senza scalfire l’argomento decisivo adottato dal giudice di merito.
  • Le eventuali contestazioni sulla nullità della CTU sono irrilevanti quando la consulenza è stata usata solo come ausilio tecnico e non come fonte di prova dei fatti principali non dimostrati dalla parte onerata.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpianto
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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