Cassazione Civile, Ordinanza n. 18540/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto di piantine di pomodoro delle varietà Kyrbi F1 e Tyty F1, poi risultate con crescita anomala e aggredite dal virus TYLCV. L’acquirente aveva chiesto accertamento tecnico preventivo e poi convenuto in giudizio le società venditrici per la risoluzione dei contratti e il risarcimento del danno, sostenendo che le piantine non corrispondessero alla qualità promessa, cioè la tolleranza/resistenza al virus. Le venditrici avevano chiamato in causa la società produttrice delle sementi per essere garantite. In appello la domanda principale è stata accolta, con declaratoria di risoluzione e successiva condanna risarcitoria, oltre alla condanna della produttrice a tenere indenni le venditrici. La ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione dell’art. 346 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello accolto la manleva nonostante la sua asserita mancata riproposizione; 2) violazione degli artt. 112, 1495 e 1497 c.c. per avere ritenuto tardive le eccezioni di decadenza e prescrizione; 3) violazione di norme processuali e dell’art. 2697 c.c. per l’utilizzo di una CTU che avrebbe acquisito documenti irritualmente; 4) falsa applicazione dell’art. 1497 c.c. per avere configurato un vizio della cosa venduta in relazione alla resistenza al virus, qualità che la ricorrente assumeva non promessa ma solo indicata come tolleranza; 5) omesso esame di fatti decisivi in tema di provenienza delle piantine dai semi commercializzati dalla ricorrente, sviluppo delle piante e numero delle serre. La controricorrente ha proposto ricorso incidentale contestando la quantificazione del danno, sostenendo che la Corte d’appello avesse riconosciuto solo il lucro cessante e non il danno emergente nonostante la domanda lo includesse, e lamentando una motivazione apparente nella determinazione dell’importo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondate le censure sulla manleva, osservando che la domanda era stata ritualmente riproposta in appello in forma specifica e che, per le domande assorbite in primo grado, non è richiesto l’appello incidentale ma la sola riproposizione ex art. 346 c.p.c. Ha respinto anche le doglianze su decadenza e prescrizione, rilevando che la denuncia del vizio era avvenuta entro otto giorni dalla scoperta e che l’azione era stata introdotta entro l’anno previsto dall’art. 1495 c.c. Ha escluso la nullità della CTU, sia perché il documento acquisito dal consulente non era stato posto a base decisiva della diagnosi, sia perché il consulente può acquisire documenti necessari ai fini della risposta ai quesiti, nei limiti del contraddittorio e senza violare le preclusioni delle parti. Le censure sostanziali sulla qualificazione del vizio e sull’omesso esame sono state dichiarate inammissibili perché miravano a una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Anche il ricorso incidentale è stato respinto: la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione del danno da lucro cessante, perché il CTU aveva già considerato i costi di produzione e la produzione effettivamente ottenuta, evitando duplicazioni risarcitorie; la motivazione è stata giudicata completa e non apparente. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 346 c.p.c.
"le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, ... [vanno] riproposte ... con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza"
La riproposizione in appello delle domande assorbite può avvenire in qualsiasi forma idonea, purché sia specifica; il generico richiamo alle difese di primo grado non basta a evitare la presunzione di rinuncia.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude il vizio di ultrapetizione perché la domanda di manleva era stata ritualmente riproposta e dunque poteva essere esaminata dal giudice d’appello.
art. 1495 c.c.
La denuncia del vizio deve avvenire entro otto giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in un anno dalla scoperta; nel caso concreto entrambi i termini risultavano rispettati.
art. 1497 c.c.
La Corte di merito aveva correttamente qualificato come essenziale la qualità promessa del bene venduto, ossia la resistenza al virus, e la Cassazione non può sostituire una diversa valutazione del fatto e delle prove.
art. 2697 c.c.
Le censure che presuppongono una diversa ricostruzione probatoria non possono essere veicolate come violazione dell’onere della prova quando mirano in realtà a rivalutare il merito.
artt. 184, 184-bis, 157, 194 e 159 c.p.c.
Le asserite irregolarità della consulenza tecnica non hanno determinato nullità rilevante, poiché il documento acquisito non era decisivo e l’acquisizione di documenti da parte del CTU è consentita nei limiti funzionali alla risposta ai quesiti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell’impugnazione va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo di appello le domande o eccezioni rimaste assorbite in primo grado devono essere riproposte in modo specifico, ma senza vincoli di forma sacramentale; è sufficiente una manifestazione univoca della volontà di insistere.
- La mancata riproposizione specifica delle questioni assorbite comporta la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.; viceversa, la riproposizione evita sia la rinuncia sia il rischio di ultrapetizione.
- In tema di vendita, la tempestività della denuncia del vizio e dell’azione va verificata sulla base della cronologia concreta dei fatti; se denuncia e domanda intervengono nei termini di legge, non maturano decadenza né prescrizione.
- La consulenza tecnica d’ufficio può acquisire documenti necessari alla risposta ai quesiti, anche se non prodotti ritualmente dalle parti, purché tali documenti non servano a supplire all’onere probatorio sui fatti principali e non vi sia lesione del contraddittorio.
- La nullità della CTU non consegue automaticamente a ogni irregolarità nell’acquisizione di documenti: occorre che il vizio sia concretamente decisivo e abbia inciso sull’esito dell’accertamento.
- La qualificazione di un bene come non conforme a una qualità promessa e ritenuta essenziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una lettura alternativa delle prove.
- La determinazione del danno risarcibile, quando sia basata su una CTU che consideri anche i costi di produzione e l’eventuale produzione parziale, deve evitare duplicazioni tra lucro cessante e danno emergente e può essere sorretta da una valutazione equitativa purché logicamente coerente.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio o in una diversa ricostruzione del fatto storico deciso dal giudice di merito.
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