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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18558/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socia)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della cooperativa edilizia, di un lodo arbitrale che aveva annullato una delibera assembleare del 28 aprile 2017 relativa all'approvazione di spese di gestione ordinaria dell'anno 2016 e aveva riconosciuto alla socia una somma per spese inerenti a cartelle Equitalia. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione della cooperativa ritenendo: insussistente la dedotta violazione del contraddittorio; infondata l'eccezione di giudicato fondata su un precedente lodo del 2016, perché relativo a diversa delibera e diversa questione; fondata invece l'eccezione di incompetenza degli arbitri a decidere l'impugnazione di quella delibera, poiché la clausola statutaria devolveva agli arbitri solo controversie su interpretazione e applicazione dello statuto, del regolamento o delle delibere degli organi sociali, non l'impugnazione diretta della delibera stessa. La socia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 829 c.p.c. per asserito sindacato di merito della Corte d'appello sulle spese sostenute dagli amministratori; 2) nullità della sentenza per mancato riconoscimento del giudicato derivante dal lodo 2016; 3) violazione della clausola compromissoria statutaria e delle norme sugli arbitrati, sostenendo che tutte le controversie endosocietarie sulle delibere sarebbero compromettibili in arbitri; 4) violazione dell'art. 829 c.p.c. per asserita mancata indicazione della norma di diritto che avrebbe determinato la nullità del lodo. La resistente ha eccepito anche la tardività del ricorso e la violazione dell'art. 332 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto l'eccezione preliminare di tardività, ritenendo che una PEC di preannuncio di impugnazione e richiesta di conteggio interessi non equivalga alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve. Nel merito, ha escluso che la Corte d'appello avesse svolto un sindacato di merito, avendo solo rilevato, ai fini della competenza arbitrale, che le spese contestate non erano state preventivamente contemplate o autorizzate. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di autosufficienza e di specificità, osservando inoltre che il giudicato non era configurabile per la diversità oggettiva tra il lodo 2016 e quello 2017 e che la censura sull'interpretazione della clausola compromissoria si risolveva in una diversa lettura del patto, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, poiché dalla motivazione della sentenza impugnata risultava chiaramente che la nullità del lodo era stata ravvisata per avere gli arbitri pronunciato oltre i limiti della clausola compromissoria. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    È richiamato come norma sulla nullità del lodo e sui limiti del sindacato sull'impugnazione arbitrale; la Corte ribadisce che il giudice di legittimità non può trasformare la censura in un riesame del merito del lodo o della soluzione interpretativa adottata dal giudice dell'impugnazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene utilizzato come base dei motivi di ricorso per cassazione; le doglianze sono scrutinabili solo nei limiti delle specifiche censure di legittimità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere specificità, autosufficienza e indicazione/localizzazione degli atti e documenti rilevanti; la mancata trascrizione degli atti impedisce il controllo di legittimità.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza secondo i modi previsti dalla legge.

  • art. 326 c.p.c.

    La notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve, opera secondo il paradigma legale tipico; la Corte richiama il principio per cui la conoscenza di fatto non è sufficiente, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.

  • art. 285 c.p.c.

    È richiamato quale forma tipica di notificazione della sentenza ai fini del termine breve.

  • art. 170 c.p.c.

    È richiamato quale regola sulla notifica al procuratore costituito nell'ambito del meccanismo di decorrenza del termine breve.

  • art. 133 c.p.c.

    La sentenza è pubblica dal deposito; la conoscenza legale è collegata al deposito, distinto dalla notifica che fa decorrere il termine breve.

  • art. 808 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla compromettibilità in arbitri delle controversie endosocietarie e alla clausola compromissoria.

  • art. 808-quater c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione estensiva della clausola compromissoria, ma la Corte non accoglie tale lettura.

  • art. 817 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente nel contesto della contestazione sulla competenza arbitrale.

  • art. 830 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sull'impugnazione del lodo e sui poteri del giudice.

  • art. 12 preleggi c.c.

    La ricorrente ne invoca la violazione per sostenere un'interpretazione diversa della clausola statutaria; la Corte afferma che non può procedere direttamente a una nuova interpretazione della clausola compromissoria in sede di legittimità.

  • art. 29 statuto cooperativa edilizia moderna

    La clausola devolve agli arbitri le controversie tra soci o tra soci e società relative all'interpretazione e applicazione dello statuto, del regolamento interno o delle delibere degli organi sociali; la Corte d'appello, condivisa sul punto in cassazione, ritiene che non comprenda l'impugnazione diretta della delibera, ma solo controversie in cui la delibera sia posta a fondamento della domanda.

  • art. 829, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È la norma richiamata dalla Corte d'appello quale base della nullità del lodo per pronuncia oltre i limiti della clausola compromissoria.

  • art. 823, secondo comma, n. 3, c.p.c.

    È citato nel combinato disposto con l'art. 829 c.p.c. come riferimento alla motivazione del lodo e ai suoi requisiti formali.

  • art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte di cassazione ritiene che dal corpo della motivazione della sentenza impugnata si evinca che la nullità del lodo andava ricondotta a questa ipotesi.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare una sentenza, solo la notificazione eseguita secondo le forme tipiche previste dagli artt. 285, 326 e 170 c.p.c. è idonea a far decorrere il termine; la mera conoscenza di fatto o un atto che preannunci l'impugnazione non equivalgono alla notificazione legale della sentenza.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non rispetta il requisito di specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare e trascrivere gli atti e i documenti rilevanti, non essendo sufficiente un rinvio generico al fascicolo di merito.
  • La censura sulla violazione di una clausola compromissoria non può risolversi in una diversa interpretazione del patto proposta per la prima volta in cassazione: il sindacato di legittimità riguarda la correttezza giuridica e motivazionale della sentenza impugnata, non una nuova lettura del testo negoziale.
  • Le clausole compromissorie sono di stretta interpretazione: la devoluzione agli arbitri delle controversie su interpretazione e applicazione dello statuto o delle delibere non implica automaticamente la compromettibilità dell'impugnazione diretta della delibera, ove la domanda miri all'eliminazione dell'atto e non alla sua esecuzione.
  • L'eccezione di giudicato richiede identità oggettiva e soggettiva della questione già decisa; la diversità del contenuto delle delibere o dei lodi precedenti esclude la formazione del giudicato utile a precludere la nuova controversia.
  • Quando il giudice dell'impugnazione del lodo indica in motivazione che gli arbitri hanno pronunciato oltre i limiti della clausola compromissoria, la nullità del lodo può ritenersi adeguatamente motivata anche se la sentenza non richiama in modo formale la singola disposizione astrattamente violata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssemblea
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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