Cassazione Civile, Ordinanza n. 18562/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
L'istanza riguardava la correzione materiale dell'ordinanza n. 8553/2024 della Corte di cassazione. Il fallimento istante deduceva che, nel dispositivo di quella ordinanza, dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese in favore del controricorrente, dovesse essere aggiunta la precisazione che il pagamento delle spese processuali fosse disposto in favore dello Stato/Erario, poiché il fallimento era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del giudice delegato del 3 marzo 2023. La Corte ha verificato dagli atti tale ammissione e ha ritenuto che l'omessa indicazione fosse un mero errore materiale derivante dal mancato rilievo del beneficio del patrocinio erariale.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nel dispositivo dell'ordinanza n. 8553/2024, dopo le parole relative alla condanna alle spese, debba leggersi che le spese sono da liquidarsi in favore dell'Erario. Ha inoltre disposto che la correzione sia eseguita dal cancelliere ai sensi dell'art. 196 quinquies, ultimo comma, disp. att. c.p.c. Il precedente dispositivo resta dunque corretto solo nella parte concernente la destinazione delle spese.
Norme richiamate
art. 196 quinquies, ultimo comma, disp. att. c.p.c.
la correzione dell'errore materiale deve essere attuata dal cancelliere secondo il meccanismo previsto dalla norma
Massime di principio
- Quando la parte vittoriosa nel giudizio sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese processuali deve essere formulata in modo coerente con tale regime, indicando che il pagamento è dovuto in favore dell'Erario e non direttamente alla parte patrocinata.
- L'omessa indicazione, nel dispositivo, della spettanza delle spese all'Erario costituisce errore materiale emendabile quando dagli atti risulta chiaramente il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
- In sede di correzione dell'errore materiale, la Corte può limitarsi a rettificare la sola parte dispositiva viziata, senza incidere sul resto della decisione originaria.
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