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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22993/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, tutti laureati in medicina e iscritti in anni diversi al corso di formazione specifica in medicina generale, avevano agito contro lo Stato chiedendo il risarcimento del danno per asserito inadempimento di obbligazioni derivanti dal diritto comunitario e dalla normativa interna: per alcuni perché non avevano percepito alcun compenso durante la frequenza del corso; per altri perché avevano ricevuto una borsa di studio ritenuta inferiore e non conforme rispetto al trattamento economico previsto per i medici iscritti alle scuole di specializzazione. In appello avevano contestato anche la declaratoria di prescrizione per alcuni crediti e la mancata rivalutazione delle somme. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione, perché il giudice d’appello avrebbe pronunciato anche nei confronti di ministeri non convenuti; 2) violazione degli artt. 2935 e 2938 c.c., ultrapetizione e omessa pronuncia sulla prescrizione, assumendo che il termine non fosse mai iniziato a decorrere per mancata attuazione delle direttive UE; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione, omessa pronuncia e violazione di legge, sostenendo l’esistenza di un diritto a un’adeguata remunerazione e a una parità di trattamento con gli specializzandi, nonché la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di questione di legittimità costituzionale; 4) vizio della statuizione sulla rivalutazione delle borse di studio, deducendo che essa spettasse come risarcimento o per effetto della disciplina richiamata e della normativa comunitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse e, in parte, per difetto di specificità, poiché l’erronea indicazione di ulteriori amministrazioni nell’epigrafe non aveva inciso sul merito né sulla liquidazione delle spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito dal rigetto del terzo, poiché, negata l’esistenza stessa del credito azionato, non vi era luogo a discutere di prescrizione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione della sentenza d’appello era chiara, non mancante; non vi era omessa pronuncia perché il giudice aveva comunque deciso rigettando l’appello; soprattutto, non esisteva un diritto comunitario o nazionale che imponesse agli Stati membri una misura predeterminata di adeguata remunerazione per i corsi di medicina generale, né un obbligo di parità di trattamento con gli iscritti alle scuole di specializzazione. La Corte ha altresì escluso la rilevanza della questione pregiudiziale UE e della questione di costituzionalità. Il quarto motivo è stato assorbito, e comunque giudicato infondato in via subordinata, perché la rivalutazione invocata presupponeva un credito non riconosciuto; inoltre, il blocco delle indicizzazioni si applicava anche a tali emolumenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse a impugnare manca quando l’errore denunciato non incide sull’esito della lite né arreca un pregiudizio concreto alla parte ricorrente.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il ricorso deve indicare specificamente in cosa consista l’errore denunciato e quale diverso risultato sarebbe dovuto derivare.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per sostenere che la prescrizione non sarebbe mai iniziata a decorrere; la Corte ne esclude la rilevanza una volta negata l’esistenza del credito.

  • art. 2938 c.c.

    richiamato insieme all’art. 2935 c.c. nel motivo sulla prescrizione; non ritenuto decisivo per le ragioni di assorbimento.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    il difetto di motivazione rileva solo se la motivazione manca del tutto, è insuperabilmente contraddittoria o incomprensibile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    non è più censurabile in cassazione il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.

    consente il rinvio per relationem alla motivazione di altra decisione su questione già decisa in modo analogo.

  • art. 103 c.p.c.

    richiamato per la determinazione del valore della causa nei giudizi litisconsortili.

  • art. 3 della l. 29 dicembre 2000, n. 401

    per i corsi "in soprannumero" consente la partecipazione senza borsa di studio, con possibilità di attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.

  • artt. 5 e 5-bis del d.l. 8 febbraio 1988, n. 27 conv. in l. 8 aprile 1988, n. 109

    hanno introdotto la remunerazione degli iscritti ai corsi di formazione in medicina generale.

  • art. 3 del d.l. 30 maggio 1994, n. 325 conv. in l. 19 luglio 1994, n. 467

    ha incrementato la remunerazione dei frequentanti i corsi di formazione in medicina generale.

  • art. 28 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    attribuisce alle regioni e province autonome l’organizzazione e l’attivazione dei corsi di formazione in medicina generale, con comunicazione del piano al Ministero.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 257/1991

    richiamato dai ricorrenti per sostenere il diritto alla rivalutazione della borsa; la Corte ritiene che non conduca al risultato invocato.

  • art. 7, comma 5, d.l. 19 settembre 1992, n. 384

    ha introdotto il blocco delle indicizzazioni per indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere.

  • art. 1, comma 33, l. n. 549/1995

    richiamato tra le disposizioni di proroga del blocco delle indicizzazioni.

  • art. 3, comma 36, l. n. 537/1993

    richiamato tra le disposizioni di proroga del blocco delle indicizzazioni.

  • art. 1, comma 66, l. n. 662/1996

    richiamato tra le disposizioni di proroga del blocco delle indicizzazioni.

  • art. 32, comma 12, l. n. 449/1997

    richiamato tra le disposizioni di proroga del blocco delle indicizzazioni.

  • art. 22 l. n. 488/1999

    richiamato tra le disposizioni di proroga del blocco delle indicizzazioni.

  • art. 36 l. n. 289/2002

    richiamato tra le disposizioni di proroga del blocco delle indicizzazioni.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    richiamato per l’aumento della liquidazione delle spese in ragione del numero dei ricorrenti.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1224, secondo comma, c.c.

    richiamato dagli attori per domandare il maggior danno oltre rivalutazione e interessi.

  • artt. 1 e 2 dell’Allegato I alla Direttiva 93/16/CEE

    invocati dai ricorrenti per sostenere l’obbligo di adeguata remunerazione anche per la formazione in medicina generale; la Corte esclude che impongano una misura determinata o la parità con gli specializzandi.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo è inammissibile per difetto di interesse se denuncia un errore della sentenza che non ha inciso sul dispositivo né ha arrecato un concreto pregiudizio processuale alla parte che ricorre.
  • La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia insanabilmente contraddittoria o incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d’appello decide la domanda o l’impugnazione con un rigetto complessivo, non essendo necessario confutare puntualmente ogni argomento difensivo delle parti.
  • Se il diritto azionato è inesistente in radice, la questione della prescrizione resta assorbita, perché un credito inesistente non può estinguersi per prescrizione.
  • In materia di formazione medica, il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri una misura predeterminata di adeguata remunerazione; la scelta della quantificazione resta rimessa al legislatore nazionale, purché non vi sia violazione di specifici vincoli sovranazionali.
  • Non è configurabile un obbligo di parità di trattamento tra medici iscritti ai corsi di formazione in medicina generale e medici iscritti alle scuole di specializzazione, quando i due percorsi abbiano natura, finalità, organizzazione e titolo conseguito differenti.
  • La questione pregiudiziale alla Corte di giustizia è superflua se la Corte unionale si è già pronunciata sulla medesima questione e il quadro normativo non risulta mutato.
  • La questione di legittimità costituzionale è irrilevante se la norma evocata non disciplina il rapporto controverso dedotto in giudizio, ma riguarda un diverso soggetto passivo o un diverso titolo della pretesa.
  • Il blocco legislativo delle indicizzazioni può applicarsi in modo ampio a indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti, includendo anche borse di studio o trattamenti analoghi quando rientrino nella nozione normativa usata dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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