Cassazione Civile, Ordinanza n. 22994/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico di lavori, poi risolto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006. La società appaltatrice chiedeva il pagamento del residuo corrispettivo e delle somme oggetto di riserve, al netto di quanto già soddisfatto tramite procedure esecutive presso terzi; la Regione, a sua volta, agiva in via riconvenzionale per il risarcimento dei danni da inadempimento dell'appalto risolto. In appello la Corte territoriale ha respinto sia l'impugnazione principale dell'appaltatrice sia quella incidentale della Regione, ritenendo, da un lato, non dimostrata l'inefficacia di un quarto pignoramento presso terzi e, dall'altro, non provato il danno lamentato dalla committente, perché gli atti tecnici prodotti non contenevano una effettiva quantificazione del pregiudizio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e violazione delle norme sulla motivazione e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato documenti e transazione relativi al quarto pignoramento; 2) violazione degli artt. 1218, 2697 e 115 c.p.c., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo, per il mancato riconoscimento del pagamento del residuo credito e per la mancata contestazione dei fatti allegati; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere posto a carico dell'appaltatrice le spese del terzo chiamato in causa, anziché della parte che aveva promosso la chiamata. La Regione, in ricorso incidentale, ha a sua volta denunciato l'omesso esame di documenti e la violazione delle norme sull'appalto e sulla risoluzione, sostenendo che lo stato di consistenza e il verbale tecnico contabile dimostrassero i maggiori danni e che tali atti facessero piena prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale della società appaltatrice sia il ricorso incidentale della Regione. Ha ritenuto che i motivi di entrambe le parti mirassero sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e documentale, operazione preclusa in sede di legittimità. In particolare, i motivi della società sono stati giudicati inammissibili per difetto di autosufficienza e perché sollecitavano un riesame del merito; inoltre, la censura sulle spese del terzo chiamato richiedeva la trascrizione degli atti processuali da cui desumere la manifesta infondatezza della chiamata. Anche i motivi incidentali della Regione sono stati dichiarati inammissibili: il primo perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato i documenti prodotti, valutandoli come insufficienti a dimostrare il danno; il secondo perché gli atti pubblici richiamati fanno piena prova solo della loro provenienza e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, non delle valutazioni tecniche in essi contenute. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti costituite, con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 136 d.lgs. n. 163/2006
La risoluzione dell'appalto pubblico ai sensi di questa norma è trattata come evento con effetti liberatori e retroattivi, salvo le eccezioni normative non applicabili ratione temporis nel caso concreto.
La risoluzione giudiziale del contratto è richiamata come equiparata, quanto agli effetti, alla risoluzione dell'appalto pubblico: effetto liberatorio e retroattivo con reciproche restituzioni.
art. 108, quinto comma, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
Richiamato solo come eccezione agli effetti retroattivi della risoluzione dell'appalto pubblico, ma non applicabile al caso per ragioni temporali.
art. 122, quinto comma, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36
Richiamato solo come eccezione agli effetti retroattivi della risoluzione dell'appalto pubblico, ma non applicabile al caso per ragioni temporali.
Le censure sono state valutate alla luce dei limiti del sindacato di legittimità: non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o della prova.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente principale in relazione alla pretesa nullità della motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Norma invocata per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato per sostenere un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Richiamato dalla ricorrente principale insieme alle norme sulla motivazione, ma senza esito favorevole.
Richiamato per il requisito di motivazione della sentenza, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente in quale fase gli atti e documenti siano stati prodotti e dove siano rinvenibili; la mancata indicazione comporta inammissibilità per difetto di autosufficienza.
Invocato per l'inadempimento della Regione rispetto al pagamento del residuo corrispettivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha escluso che i motivi consentissero di sovvertire la valutazione di merito sulla prova del credito e del danno.
La doglianza di non contestazione è stata ritenuta generica e non autosufficiente, poiché non accompagnata dalla trascrizione degli atti processuali rilevanti.
art. 164-ter disp. att. c.p.c.
Richiamato per sostenere l'inefficacia del pignoramento non iscritto a ruolo; la censura è stata dichiarata inammissibile perché insufficiente e priva di adeguato supporto documentale.
Norma invocata in tema di spese di lite; la censura relativa alla condanna dell'appaltatrice alle spese del terzo chiamato è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato unitamente all'art. 91 c.p.c. per contestare la regolazione delle spese; motivo inammissibile.
Gli atti pubblici fanno piena prova solo della provenienza dal pubblico ufficiale e dei fatti da lui attestati come avvenuti in sua presenza, non delle valutazioni tecniche o estimative eventualmente contenute in essi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le ricorrenti, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando richiede una nuova valutazione di documenti e prove, perché il controllo di legittimità non consente di sostituire l'apprezzamento del merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi fonda la censura su documenti o atti processuali deve indicare in quale fase essi siano stati prodotti e trascriverne il contenuto rilevante.
- La deduzione di omesso esame o di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere formulata in modo generico: è necessario specificare i fatti decisivi, gli atti rilevanti e il punto in cui essi sono stati discussi nel giudizio di merito.
- In tema di appalto pubblico risolto, la risoluzione ha effetti liberatori e retroattivi, con reciproche restituzioni, e le riserve dell'appaltatore perdono rilievo una volta intervenuta la risoluzione.
- Gli atti pubblici fanno piena prova solo della loro provenienza e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale; le valutazioni tecniche o estimative in essi contenute restano soggette al prudente apprezzamento del giudice.
- Le spese del terzo chiamato possono essere poste a carico del chiamante solo quando la chiamata sia manifestamente infondata e connotata da abuso del diritto di difesa; tale vizio va dimostrato tramite specifica allegazione e trascrizione degli atti che ne mostrino l'arbitrarietà.
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