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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22995/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici, iscritti tra il 1994 e il 2003 al corso post lauream di formazione in medicina generale, hanno agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito perché, durante la frequenza del corso, avrebbero percepito una borsa di studio inferiore rispetto a quella riconosciuta agli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina. Hanno dedotto che i due percorsi formativi sarebbero sostanzialmente sovrapponibili e che la disparità di trattamento economico fosse irragionevole, discriminatoria e contraria al diritto comunitario, con conseguente responsabilità dello Stato per inadempimento degli obblighi sovranazionali. Il Tribunale ha rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello ha confermato. In Cassazione i ricorrenti hanno censurato la sentenza di merito per avere travisato il contenuto della domanda e dell'impugnazione, decidendo sulla base di una questione diversa, ossia la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento riconosciuto agli specializzandi per tardiva attuazione della direttiva, mentre qui si trattava della diversa pretesa fondata sulla minore remunerazione dei corsi di medicina generale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che la motivazione della sentenza impugnata non era perfettamente pertinente, perché aveva fatto decorrere la prescrizione da una data anteriore all'insorgenza del preteso diritto per alcuni ricorrenti; tuttavia ha ritenuto il dispositivo corretto, perché il diritto azionato non esisteva. La Corte ha escluso che dal diritto dell'Unione derivasse un obbligo di trattare in modo paritario medici specializzandi e iscritti ai corsi di formazione in medicina generale o di predeterminare la misura di una "adeguata remunerazione". Ha inoltre sottolineato la diversità strutturale e funzionale tra i due percorsi, tale da giustificare trattamenti economici differenziati. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa delle amministrazioni intimate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alle considerazioni di precedente giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoga

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • Direttiva 1982/76

    menzionata come fonte della nozione di "adeguata remunerazione", ma la Corte afferma che non consente di desumere dal diritto comunitario la misura concreta del compenso

  • Corte giust. CE, 3.10.2000, Gozza c. Università degli Studi di Padova, causa C-371/97, § 45

    richiamata per affermare che né gli Stati né il giudice nazionale possono ricavare dal diritto comunitario la misura dell'adeguata remunerazione

  • Ordinanza n. 8471 del 4.4.2026

    citata come precedente conforme di legittimità in fattispecie similare

Massime di principio

  • In materia di remunerazione dei medici in formazione, l'ordinamento dell'Unione non impone un criterio uniforme di trattamento economico tra percorsi formativi diversi, quando la disciplina europea non stabilisce la misura concreta della remunerazione.
  • La pretesa risarcitoria fondata sulla sola disparità di trattamento economico tra categorie di medici in formazione non è configurabile se manca una norma sovranazionale che imponga la parità di trattamento o la determinazione del compenso.
  • La diversità di natura, contenuto e finalità tra corso di formazione in medicina generale e scuola di specializzazione può giustificare un diverso regime economico, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta di trattamenti non coincidenti.
  • Quando il dispositivo della sentenza di merito è conforme a diritto, l'eventuale erroneità o non pertinenza della motivazione non comporta cassazione se la decisione finale è comunque corretta nel risultato giuridico.
  • La responsabilità dello Stato per attività normativa può prospettarsi solo in presenza di violazione di precetti sovranazionali; in difetto di un obbligo europeo specifico, non è configurabile un inadempimento risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PA
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

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