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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23003/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto avente ad oggetto la stesura, compattazione e copertura di rifiuti non pericolosi in discarica. L'appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il corrispettivo e per un premio di incentivazione; la committente aveva proposto opposizione chiedendo, in via riconvenzionale, il riconoscimento di propri controcrediti per penali, costi di rimedio alle inadempienze, mancato rispetto dell'indice di compattazione, mancata manutenzione dei mezzi e somme pagate ai creditori dell'appaltatrice. La Corte d'appello ha accolto parzialmente l'appello della committente, revocando il decreto e rideterminando il saldo dovuto all'appaltatrice. In cassazione la committente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. e dell'art. 108, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, sostenendo: che il mancato rispetto dell'indice di compattazione avrebbe dovuto comportare una riduzione del corrispettivo; che era onere dell'appaltatrice attivare il contraddittorio tecnico previsto dal capitolato speciale; che anche sul premio di incentivazione la Corte avrebbe errato nel non ritenere tempestivamente contestata la pretesa; che era erronea la quantificazione dei costi per mezzi meccanici e fermi macchina, poiché la comunicazione della committente avrebbe giustificato un importo maggiore; infine, che la Corte avrebbe dovuto applicare la disciplina invocata sui costi da porre a carico dell'appaltatore dopo la risoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto che la dedotta violazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. fosse solo enunciata nella rubrica senza sviluppo argomentativo; che l'art. 108, comma 8, d.lgs. 50/2016 non fosse applicabile ratione temporis al contratto del 17 luglio 2015 e, comunque, fosse estraneo al tema decisorio; che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale documentale e dell'interpretazione delle clausole contrattuali, operazioni riservate al giudice di merito; e che un profilo di asserita contraddittorietà della motivazione non fosse stato validamente veicolato come vizio motivazionale. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, perché la curatela intimata non si è difesa; è stato invece dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla garanzia per difformità e vizi dell'opera, ma la censura è stata ritenuta non sviluppata in modo argomentato nel motivo.

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sul contenuto della garanzia per i difetti dell'opera, ma la relativa violazione non è stata effettivamente argomentata.

  • art. 108, comma 8, d.lgs. n. 50/2016

    Norma ritenuta inapplicabile ratione temporis al contratto stipulato nel 2015; inoltre, il suo contenuto è stato considerato comunque eccentrico rispetto alle questioni controverse, perché riferito alla maggiore spesa per affidare i lavori ad altra impresa dopo la risoluzione.

  • art. 216, comma 1, d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato per delimitare l'ambito temporale di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha incardinato il motivo come violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in realtà in richieste di rivalutazione del merito.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La censura sul preteso omesso esame delle difese di appello è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti o specificati i passi rilevanti dell'atto di appello.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma richiamata nel rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • La censura di violazione di legge deve essere specificamente sviluppata nel corpo del motivo: non basta la sola indicazione della norma nella rubrica se poi manca una reale argomentazione sul suo contenuto e sulla sua incidenza nella decisione impugnata.
  • Quando il giudice di merito interpreta una clausola contrattuale in modo plausibile e coerente con il testo negoziale, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del documento o della prova.
  • La doglianza che investe la valutazione di documenti e l'apprezzamento del loro contenuto è inammissibile se mira, in sostanza, a sostituire la lettura del ricorrente a quella del giudice di merito.
  • Le censure di vizio motivazionale o di contraddittorietà della sentenza devono essere formulate con le forme proprie del relativo vizio; non possono essere fatte valere indirettamente come violazione di legge o come generiche contestazioni del merito.
  • Nel ricorso per cassazione vige l'onere di autosufficienza: quando si contesta l'omessa considerazione di difese o documenti, occorre indicare puntualmente e trascrivere il contenuto rilevante degli atti processuali su cui la doglianza si fonda.
  • Le norme sopravvenute in materia di contratti pubblici non si applicano ai rapporti contrattuali sorti prima della loro entrata in vigore se il regime transitorio ne esclude l'applicazione; in ogni caso, non possono essere invocate per questioni estranee al loro specifico ambito precettivo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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