Cassazione Civile, Ordinanza n. 23003/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto avente ad oggetto la stesura, compattazione e copertura di rifiuti non pericolosi in discarica. L'appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il corrispettivo e per un premio di incentivazione; la committente aveva proposto opposizione chiedendo, in via riconvenzionale, il riconoscimento di propri controcrediti per penali, costi di rimedio alle inadempienze, mancato rispetto dell'indice di compattazione, mancata manutenzione dei mezzi e somme pagate ai creditori dell'appaltatrice. La Corte d'appello ha accolto parzialmente l'appello della committente, revocando il decreto e rideterminando il saldo dovuto all'appaltatrice. In cassazione la committente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. e dell'art. 108, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, sostenendo: che il mancato rispetto dell'indice di compattazione avrebbe dovuto comportare una riduzione del corrispettivo; che era onere dell'appaltatrice attivare il contraddittorio tecnico previsto dal capitolato speciale; che anche sul premio di incentivazione la Corte avrebbe errato nel non ritenere tempestivamente contestata la pretesa; che era erronea la quantificazione dei costi per mezzi meccanici e fermi macchina, poiché la comunicazione della committente avrebbe giustificato un importo maggiore; infine, che la Corte avrebbe dovuto applicare la disciplina invocata sui costi da porre a carico dell'appaltatore dopo la risoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto che la dedotta violazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. fosse solo enunciata nella rubrica senza sviluppo argomentativo; che l'art. 108, comma 8, d.lgs. 50/2016 non fosse applicabile ratione temporis al contratto del 17 luglio 2015 e, comunque, fosse estraneo al tema decisorio; che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale documentale e dell'interpretazione delle clausole contrattuali, operazioni riservate al giudice di merito; e che un profilo di asserita contraddittorietà della motivazione non fosse stato validamente veicolato come vizio motivazionale. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, perché la curatela intimata non si è difesa; è stato invece dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1667 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla garanzia per difformità e vizi dell'opera, ma la censura è stata ritenuta non sviluppata in modo argomentato nel motivo.
art. 1668 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma sul contenuto della garanzia per i difetti dell'opera, ma la relativa violazione non è stata effettivamente argomentata.
art. 108, comma 8, d.lgs. n. 50/2016
Norma ritenuta inapplicabile ratione temporis al contratto stipulato nel 2015; inoltre, il suo contenuto è stato considerato comunque eccentrico rispetto alle questioni controverse, perché riferito alla maggiore spesa per affidare i lavori ad altra impresa dopo la risoluzione.
art. 216, comma 1, d.lgs. n. 50/2016
Richiamato per delimitare l'ambito temporale di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La ricorrente ha incardinato il motivo come violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in realtà in richieste di rivalutazione del merito.
art. 366, n. 6, c.p.c.
La censura sul preteso omesso esame delle difese di appello è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti o specificati i passi rilevanti dell'atto di appello.
art. 380-bis c.p.c.
Norma richiamata nel rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- La censura di violazione di legge deve essere specificamente sviluppata nel corpo del motivo: non basta la sola indicazione della norma nella rubrica se poi manca una reale argomentazione sul suo contenuto e sulla sua incidenza nella decisione impugnata.
- Quando il giudice di merito interpreta una clausola contrattuale in modo plausibile e coerente con il testo negoziale, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del documento o della prova.
- La doglianza che investe la valutazione di documenti e l'apprezzamento del loro contenuto è inammissibile se mira, in sostanza, a sostituire la lettura del ricorrente a quella del giudice di merito.
- Le censure di vizio motivazionale o di contraddittorietà della sentenza devono essere formulate con le forme proprie del relativo vizio; non possono essere fatte valere indirettamente come violazione di legge o come generiche contestazioni del merito.
- Nel ricorso per cassazione vige l'onere di autosufficienza: quando si contesta l'omessa considerazione di difese o documenti, occorre indicare puntualmente e trascrivere il contenuto rilevante degli atti processuali su cui la doglianza si fonda.
- Le norme sopravvenute in materia di contratti pubblici non si applicano ai rapporti contrattuali sorti prima della loro entrata in vigore se il regime transitorio ne esclude l'applicazione; in ogni caso, non possono essere invocate per questioni estranee al loro specifico ambito precettivo.
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