Cassazione Civile, Ordinanza n. 23002/2026 del 10/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione, iniziata nel 1985, di terreni privati destinati a intervento di ricostruzione post-sisma. Dopo la scadenza dell'occupazione legittima e in assenza di decreto di esproprio o cessione bonaria, l'ablazione si è consolidata in occupazione senza titolo. Su ricorso della proprietaria, il giudice amministrativo ha ordinato all'amministrazione di provvedere sull'istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Il Ministero ha poi adottato il decreto di acquisizione, liquidando un indennizzo determinato sulla base del valore venale del bene e riconoscendo interessi al 5% solo dal quinquennio antecedente l'istanza, con detrazione dell'acconto già versato nel 1986. La proprietaria ha impugnato il decreto davanti alla Corte d'Appello lamentando: errata quantificazione del valore venale; violazione dell'art. 42-bis per avere limitato gli interessi al solo quinquennio; incompletezza e apoditticità della scheda tecnica recepita nel decreto; erronea statuizione sulle spese. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione, ritenendo corretta la stima ministeriale e il limite quinquennale degli interessi. Con il ricorso per cassazione la proprietaria ha dedotto, in sintesi, la violazione dell'art. 42-bis, comma 3, la violazione degli artt. 115, 116 e 196 c.p.c. e il vizio di motivazione apparente, sostenendo che l'indennizzo dovesse coprire l'intero periodo di occupazione sine titulo e che la CTU e la scheda tecnica non giustificassero la quantificazione adottata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo. Ha affermato che, in materia di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il credito del proprietario ha natura unitaria e indennitaria e deve essere determinato per l'intero periodo di occupazione senza titolo fino al provvedimento ablatorio, senza una automatica limitazione al quinquennio. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello ha male confrontato grandezze non omogenee, avendo raffrontato il decreto amministrativo comprensivo di più voci con una CTU che aveva stimato solo il valore venale del bene, omettendo le ulteriori componenti previste dalla legge. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
l'indennizzo da acquisizione sanante è un credito unitario e indennitario; il 5% annuo è una componente forfettaria riferita al mancato godimento del bene durante l'occupazione sine titulo e va riconosciuto per l'intero periodo di occupazione illegittima fino al provvedimento ablatorio, non solo per il quinquennio precedente l'istanza.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
sono i parametri invocati per censurare violazione di legge, omesso esame e vizio di motivazione.
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati a sostegno della denuncia di errato governo delle risultanze istruttorie e della CTU.
art. 2729 c.c.
richiamato per lamentare il mancato uso corretto delle presunzioni nella quantificazione del pregiudizio.
art. 196 c.p.c.
richiamato con riferimento alla gestione della consulenza tecnica d'ufficio.
art. 91 c.p.c.
invocato per contestare la condanna alle spese in ragione del dedotto erroneo esito della lite.
D.M. n. 55/2017
richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di lite.
legge n. 219/1981, art. 32
indicato come base del programma di ricostruzione post-sisma da cui ebbe origine l'occupazione dei terreni.
Massime di principio
- Nel procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il credito del proprietario ha natura unitaria e non può essere scomposto in voci autonome assoggettate a regole diverse di computo o prescrizione.
- La somma pari al 5% annuo prevista dall'art. 42-bis, comma 3, per il periodo di occupazione senza titolo non va limitata automaticamente al quinquennio anteriore all'istanza, ma va riferita all'intero periodo di occupazione illegittima sino all'adozione del provvedimento ablatorio.
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità espropriativa o da acquisizione sanante, il giudice può verificare la congruità della stima, ma non può ridurre l'indennità in assenza di una domanda riconvenzionale dell'amministrazione/espropriante.
- Se la consulenza tecnica è incaricata di stimare solo il valore venale del bene, il giudice non può usarla come se comprendesse anche le ulteriori componenti indennitarie previste dalla legge; il raffronto tra stima amministrativa e accertamento giudiziale deve avvenire tra grandezze omogenee.
- L'omesso calcolo delle componenti legali obbligatorie dell'indennizzo integra errore di diritto e vizio della decisione, quando conduce a ritenere corretta una liquidazione che in realtà è parziale.
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