Cassazione Civile, Ordinanza n. 22999/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giornalista)
La controversia
Un giornalista aveva pubblicato un articolo su una protesta riguardante presunte lamentele di richiedenti asilo circa l’accesso a canali televisivi a pagamento. Un altro giornalista aveva poi pubblicato sul proprio blog un post nel quale metteva in dubbio la veridicità della notizia, sostenendo che si trattasse di una fake news o comunque di un contenuto non adeguatamente verificato. Secondo l’attore, da quel post erano derivati commenti denigratori, una ripresa della vicenda da parte di testate online, reazioni sui social ed esposti disciplinari poi archiviati; egli assumeva una lesione della reputazione personale e professionale, con danni anche psicologici, familiari ed esistenziali, e chiedeva il risarcimento. Il tribunale aveva ritenuto responsabile il gestore del blog per non avere rimosso tempestivamente i commenti offensivi di terzi, pur dopo averne avuto conoscenza, e aveva liquidato il danno in via equitativa. In appello la condanna era stata confermata. Nel ricorso per cassazione il blogger deduceva violazione degli artt. 2043, 2055 e 2059 c.c., nonché degli artt. 595 e 185 c.p., in relazione agli artt. 117 Cost. e 10 CEDU, sostenendo che non potesse essergli addebitata la mancata rimozione di commenti altrui perché ciò sarebbe incompatibile con la libertà di espressione; in subordine prospettava questione di legittimità costituzionale. Con il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente sulla quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la responsabilità era stata ancorata non a un controllo preventivo, ma alla mancata rimozione ex post di commenti diffamatori di terzi, dei quali il blogger era risultato consapevole. Ha quindi escluso il contrasto con l’art. 10 CEDU e ha considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Ha altresì respinto il secondo motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva motivato in modo adeguato sia sull’an della responsabilità sia sul quantum del risarcimento, con motivazione per relationem legittima e non apparente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come base della responsabilità aquiliana, ma nel caso concreto la responsabilità è stata confermata per la condotta omissiva del blogger che, conosciuti i commenti diffamatori, non li ha rimossi tempestivamente.
Invocato dal ricorrente, ma non ha escluso la responsabilità del gestore del blog per il concorso nella diffusione del contenuto lesivo.
Richiamato in relazione al danno non patrimoniale da lesione della reputazione, liquidato equitativamente.
La diffusione di commenti offensivi e la loro mancata rimozione, dopo conoscenza, sono state ricondotte alla fattispecie diffamatoria aggravata dal mezzo di pubblicità.
Richiamato quale fondamento del risarcimento del danno derivante dal reato di diffamazione.
art. 117 Cost.
Invocato in relazione al parametro interposto dell’art. 10 CEDU; la Corte ha escluso il contrasto delle norme applicate con la Costituzione.
art. 10 CEDU
La libertà di espressione non esclude responsabilità per la diffusione o mancata rimozione di contenuti diffamatori di terzi, essendo legittimi limiti a tutela della reputazione altrui.
art. 21 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma il bilanciamento con la reputazione altrui ha condotto al rigetto della censura.
La Corte ha escluso la nullità per motivazione apparente, ritenendo che la decisione di merito contenesse un percorso argomentativo comprensibile e sufficiente.
Usato per veicolare la censura di violazione di legge sul piano della responsabilità e del rapporto con la CEDU.
Usato per denunciare la nullità della sentenza per asserita motivazione apparente.
La Corte ha ritenuto che il vizio deducibile fosse inesistente, poiché la motivazione non era mancante né meramente apparente.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il gestore di un blog non risponde per il solo fatto di aver aperto ai commenti dei terzi, ma può rispondere se, avuta consapevole conoscenza di contenuti oggettivamente diffamatori pubblicati da altri, ometta di rimuoverli tempestivamente, consentendone la ulteriore diffusione.
- La libertà di manifestazione del pensiero e di espressione, anche nella dimensione digitale, incontra il limite della tutela della reputazione altrui: non è protetta la diffusione di fatti non veri o denigratori, né la loro consapevole permanenza online.
- Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; è invece sufficiente una motivazione sintetica ma coerente, anche per relationem, se consente di comprendere le ragioni della decisione.
- In tema di danno da diffamazione, la liquidazione equitativa è corretta quando il giudice consideri gli elementi rilevanti del caso concreto, tra cui gravità delle espressioni, professionalità della persona offesa, pluralità dei commenti, condotta omissiva del responsabile e concreta diffusività del mezzo usato.
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