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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25552/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della CTR che aveva negato il rimborso IVA. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 13.000,00 per compensi, con spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso IVA relativo all'anno d'imposta 1998, originariamente richiesto da una società poi cedente del credito, quindi ceduto ad altra società e infine confluito nella società poi fallita per incorporazione. Dopo un precedente acconto di rimborso e l'archiviazione del procedimento penale relativo ai fatti all'origine della pretesa, l'Agenzia ha notificato il diniego finale di rimborso. In primo grado la CTP aveva accolto la domanda principale della contribuente ordinando il rimborso, mentre la CTR ha riformato la decisione, valorizzando elementi indiziari tratti dal p.v.c. della Guardia di Finanza e ritenendo non decisiva l'archiviazione penale. Il ricorso per cassazione ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 115 c.p.c. perché il diniego richiamava atti investigativi non allegati; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) violazione delle norme processuali penali sull'archiviazione, per avere la CTR attribuito rilievo a elementi di colpevolezza nella richiesta di archiviazione; 4) violazione dell'art. 469 c.p.p. per aver la sentenza fondato il rigetto su un p.v.c. che la ricorrente assumeva inesistente o mai conosciuto; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme IVA in tema di rimborso per avere ritenuto gravante sulla società l'onere di provare i presupposti del credito. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché nuovo e comunque non riproposto in appello, il secondo infondato perché la motivazione, pur sintetica, superava il minimo costituzionale, il terzo e il quarto inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi, e il quinto in parte inammissibile e in parte infondato, ribadendo che in tema di rimborso IVA il contribuente che agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del credito, mentre l'Amministrazione deve solo verificarne la sussistenza.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    La censura sulla mancata allegazione degli atti richiamati nel diniego è stata ritenuta inammissibile perché la questione non risultava tempestivamente posta nei gradi di merito e comunque era preclusa per mancata riproposizione in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione del diniego; la Corte non ne ha ravvisato la violazione nei termini dedotti.

  • art. 3 L. 241/1990

    Invocato per dedurre l'apparenza della motivazione del provvedimento; la Corte ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    Utilizzato come parametro della motivazione sufficientemente intelligibile; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata rispettasse il minimo costituzionale.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state scrutinante nei limiti dei motivi dedotti, ma diverse doglianze sono state dichiarate inammissibili perché non attinenti alla ratio decidendi o nuove in cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha escluso la genericità del ricorso, ritenendo sufficientemente individuato il fatto controverso e specificamente articolate le censure.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la decisione nel merito in cassazione sarebbe astrattamente possibile, ma solo all'esito dell'eventuale accoglimento dei motivi.

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello devono intendersi rinunciate.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato in via analogica per la regola della rinuncia implicita alle questioni non riproposte in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'archiviazione penale; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

  • art. 408 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non incideva sulla ratio della decisione tributaria.

  • art. 125 disp. att. c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente; non decisivo per la soluzione della controversia tributaria.

  • art. 469 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valorizzazione del p.v.c.; la Corte ha escluso che la CTR avesse fondato la decisione sull'esito del procedimento penale.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di rimborso IVA, il contribuente che chiede il rimborso e contesta il diniego deve provare i fatti costitutivi del credito.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo; la Corte ha ribadito l'onere probatorio del contribuente in caso di domanda di rimborso IVA.

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo; non ha condotto a un diverso riparto dell'onere della prova.

  • art. 20 L. 74/2000

    Richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo; non è stato ritenuto idoneo a sovvertire l'onere probatorio sul credito richiesto a rimborso.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    La domanda risarcitoria accessoria proposta in primo grado non è stata accolta, e la sentenza di cassazione non vi ha dato seguito.

  • art. 2220 c.c.

    L'obbligo di conservazione delle scritture contabili è distinto dall'onere di prova in giudizio, che resta regolato dall'art. 2697 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura è inammissibile se non colpisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata oppure introduce per la prima volta una questione non trattata nei gradi di merito.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, solo quando sia graficamente presente ma non consenta di comprendere il fondamento logico della decisione; non basta il mero difetto di sintesi o di completezza argomentativa.
  • In materia di rimborso IVA, il contribuente che agisce per ottenere il rimborso deve provare i fatti costitutivi del proprio credito, mentre l'Amministrazione può contestarlo sulla base degli elementi istruttori raccolti nel processo tributario.
  • L'archiviazione del procedimento penale non è di per sé decisiva nel processo tributario, ove il giudice fondi la decisione su autonomi elementi probatori acquisiti nel giudizio fiscale.
  • Nel processo tributario, le questioni rigettate in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello, altrimenti si intendono rinunciate.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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