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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25554/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite riguarda una cartella di pagamento IVA 2006 emessa a seguito di controllo automatizzato. La società contribuente aveva indicato in dichiarazione un credito IVA superiore a quello effettivamente spettante, poi rettificato tramite dichiarazione integrativa presentata dopo la notifica della cartella. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva ritenuto opponibile la dichiarazione integrativa e aveva annullato la pretesa, deducendo violazione dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, perché la dichiarazione integrativa era stata presentata solo il 3.1.2011, dunque successivamente alla notifica della cartella del 15.11.2010, e sarebbe stata perciò inopponibile in giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato solo in parte il ricorso. Ha confermato il principio per cui la dichiarazione fiscale è emendabile anche in giudizio e anche oltre i termini ordinari, ma ha precisato che tale emendabilità non esclude l'applicazione delle sanzioni espressamente previste dalla legge. Perciò ha accolto il ricorso limitatamente al profilo sanzionatorio, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la questione delle sanzioni e provveda anche alla liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ.

    È il parametro formale attraverso cui è stata dedotta la violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998

    art. 2 comma 8 del d.P.R. n. 322 del 1998

    La dichiarazione integrativa è ammessa per correggere errori od omissioni; l'emendabilità opera anche oltre i termini decadenziali previsti, ma non elimina l'applicazione delle sanzioni.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    art.43 del d.P.R. n.600 del 1973

    È richiamato come termine entro cui può essere presentata la dichiarazione integrativa nei casi considerati dalla disciplina applicabile.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    ex artt.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n.633 del 1972

    È richiamato quale base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella IVA.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    ex artt.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n.633 del 1972

    È richiamato quale base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella IVA.

  • art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997

    ferma restando l'operatività del ravvedimento di cui all'art.13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472

    La disciplina del ravvedimento resta salva; nel caso concreto, però, non risultava allegata la sua applicazione.

  • art. 53 Cost.

    i princìpi della capacità contributiva ... di cui agli artt.53 e 97 Cost.

    È evocato a sostegno dell'ammissibilità della correzione di errori dichiarativi che incidano sulla capacità contributiva effettiva.

  • art. 97 Cost.

    i princìpi della capacità contributiva e di buona amministrazione di cui agli artt.53 e 97 Cost.

    È evocato a sostegno della necessità che l'ordinamento non impedisca integralmente al contribuente di dimostrare l'inesistenza dei fatti giustificativi della pretesa tributaria.

  • art. 37, commi quinto e sesto, d.P.R. n. 633 del 1972

    Ne consegue che l'emendabilità della dichiarazione non può ritenersi sottoposta al limite temporale di cui all'art. 37, commi quinto e sesto, del d.P.R. n. 633 del 1972

    Il termine richiamato non limita la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e pregiudizievoli per il contribuente.

Massime di principio

  • La dichiarazione fiscale ha natura di dichiarazione di scienza e, in linea generale, è emendabile quando contenga errori di fatto o di diritto che incidano sulla corretta determinazione dell'obbligazione tributaria.
  • Il contribuente può opporsi in giudizio alla maggiore pretesa dell'Amministrazione anche correggendo la propria dichiarazione, senza che la mancata preventiva presentazione della dichiarazione integrativa renda automaticamente inopponibile l'errore dedotto.
  • L'emendabilità della dichiarazione può operare anche oltre i termini decadenziali previsti per la dichiarazione integrativa, purché la correzione non sia diretta a ledere l'erario e resti salva la disciplina del ravvedimento e delle sanzioni.
  • La possibilità di rettifica non elimina il potere sanzionatorio dell'Amministrazione: la correzione dell'errore e l'applicazione delle sanzioni possono coesistere.
  • In materia di IVA e imposte dirette valgono i medesimi principi sull'emendabilità della dichiarazione errata, in quanto l'atto dichiarativo non ha natura negoziale o dispositiva ma è parte del procedimento di accertamento del tributo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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