Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDisciplina aspetti organizzativi e procedurali del processo penale: competenza nei procedimenti contro magistrati, riunione dei processi, uffici e sezioni di polizia giudiziaria, difesa d’ufficio, notificazioni, comunicazioni e partecipazione a distanza. Molte disposizioni risultano oggi obsolete o abrogate; restano comunque regole operative su termini, formalità e coordinamento tra uffici.
Norme di attuazione del codice di procedura penale
Norme di attuazione del codice di procedura penale
Le disposizioni disciplinano profili organizzativi e attuativi del processo penale, con particolare attenzione alla competenza, ai rapporti tra uffici requirenti, alle sezioni di polizia giudiziaria, alla difesa, alle notificazioni e alla documentazione degli atti. Il testo contiene anche numerose norme transitorie e diverse previsioni oggi abrogate o superate.
Competenza, riunione dei processi e rapporti tra uffici del pubblico ministero
Per i procedimenti riguardanti i magistrati, il distretto competente è determinato secondo la tabella A allegata alle norme. Quando più processi riunibili pendono davanti a giudici o sezioni diverse dello stesso ufficio, la designazione per l’eventuale riunione spetta al dirigente dell’ufficio o della sezione, in via generale al giudice o alla sezione cui è stato assegnato per primo uno dei procedimenti, salvo esigenze di servizio o rischio di ritardo nella definizione; in tali casi provvede con decreto motivato. Regola analoga vale, nel caso di riunione prevista dall’articolo 17, comma 1-bis, con riferimento al giudice o alla sezione che procede in composizione collegiale.
In materia di contrasto tra pubblici ministeri, quando ricorre l’ipotesi prevista dal codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente gli atti al procuratore generale competente. La richiesta di trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero va depositata presso la segreteria del procuratore generale, con copia della richiesta già presentata al pubblico ministero; il procuratore generale, verificata l’ammissibilità, può chiedere copia degli atti del procedimento.
Priorità dell’azione penale
Nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità previsti nel progetto organizzativo dell’ufficio.
Sezioni di polizia giudiziaria: composizione, organico e assegnazioni
Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte da ufficiali e agenti della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato. Possono esservi applicati, per esigenze di specializzazione e su richiesta dei procuratori interessati, anche appartenenti ad altri corpi o organi, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza; a tali soggetti si applicano le regole sullo stato giuridico previste per il personale delle sezioni.
L’organico deve essere almeno pari al doppio dei magistrati previsti nelle procure della Repubblica; almeno due terzi dell’organico sono riservati a ufficiali di polizia giudiziaria. Ogni biennio, entro il 15 gennaio, il Ministro competente, di concerto con i ministri dell’interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l’organico delle sezioni e il contingente attribuito a ciascuna forza di polizia. Il personale eventualmente applicato da altri organi non si computa nell’organico.
Il ripianamento delle vacanze deve avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto sull’organico; l’elenco dei posti vacanti va pubblicato senza ritardo su richiesta del procuratore generale e la copertura deve avvenire entro 90 giorni dalla richiesta.
Per l’assegnazione alle sezioni gli interessati presentano domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione delle vacanze, eventualmente indicando tre sedi preferite. Le domande sono trasmesse con il parere dell’ufficio di provenienza; se le domande mancano o sono insufficienti, le amministrazioni indicano candidati sino a un numero triplo delle vacanze. Un terzo dei candidati deve aver svolto attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi. L’assegnazione è disposta dall’amministrazione di appartenenza su richiesta congiunta del procuratore generale e del procuratore della Repubblica interessato.
Direzione, stato giuridico, trasferimenti e disciplina del personale
Il capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione dirige e coordina l’attività della sezione in relazione alle richieste dei magistrati; per ciascuna forza di polizia, il più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale della propria amministrazione.
Lo stato giuridico e la carriera del personale restano disciplinati dagli ordinamenti di appartenenza. Il capo dell’ufficio fornisce elementi per la documentazione caratteristica; il personale è esonerato da compiti estranei alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo casi eccezionali o esigenze di istruzione e addestramento, con consenso del capo dell’ufficio.
I trasferimenti del personale delle sezioni sono disposti dall’amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell’ufficio, oppure su iniziativa dell’amministrazione previa autorizzazione del capo dell’ufficio e del procuratore generale. Se il trasferimento è necessario per progressione di carriera, è sufficiente un tempestivo avviso ai medesimi.
Sono previsti divieti e limiti all’allontanamento dei dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria: l’amministrazione deve ottenere il consenso del procuratore generale e del procuratore della Repubblica, che può essere negato solo con motivazione; il consenso non può essere negato se l’allontanamento è necessario per progressione in carriera. Le promozioni degli addetti alle sezioni e dei dirigenti dei servizi richiedono il parere favorevole delle autorità giudiziarie indicate; la disciplina si applica anche nei due anni successivi alla cessazione dalle funzioni di polizia giudiziaria.
Sul piano disciplinare, l’omessa o tardiva trasmissione della notizia di reato, l’inadempimento o l’esecuzione negligente degli ordini dell’autorità giudiziaria e le altre violazioni inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria comportano censura o, nei casi più gravi, sospensione fino a sei mesi; per taluni ufficiali e agenti può anche disporsi l’esonero dal servizio presso le sezioni. Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale competente e deciso da una commissione mista; sono previsti difesa tecnica, comunicazioni all’amministrazione di appartenenza e ricorso alla commissione ministeriale, con ulteriori previsioni oggi colpite da declaratoria di illegittimità costituzionale o comunque superate.
Servizi di polizia giudiziaria e regole transitorie
Sono servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità cui è affidato in via prioritaria e continuativa lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria. Le amministrazioni comunicano inizialmente i nominativi e i gradi dei dirigenti dei servizi; ogni variazione deve essere comunicata senza ritardo, salvo quanto previsto da altra disposizione. Per i servizi operanti in un ambito territoriale più vasto del circondario, il responsabile risponde verso il procuratore generale del distretto dove ha sede il servizio.
È prevista una disciplina transitoria per la prima costituzione delle sezioni: il personale già operante resta in funzione fino alla costituzione delle sezioni; il decreto sull’organico deve essere emesso non oltre un mese prima dell’entrata in vigore del codice; il ripianamento deve avvenire entro 30 giorni dal decreto e le assegnazioni entro i 60 giorni successivi.
Difesa, difensore d’ufficio e patrocinio tecnico
Nel primo atto cui l’imputato o l’indagato è presente, l’autorità giudiziaria può chiedere indicazioni su soprannome o pseudonimo, beni patrimoniali, condizioni di vita, altri processi, condanne riportate e, se del caso, cariche o uffici pubblici ricoperti.
L’imputato detenuto o in detenzione domiciliare, quando deve comparire per ragioni di giustizia, può essere autorizzato ad allontanarsi per il tempo strettamente necessario, salvo che siano necessarie traduzione o accompagnamento per esigenze processuali o di sicurezza; l’autorizzazione può essere concessa anche se la comparizione è richiesta da altra autorità giudiziaria.
La presenza o assenza delle parti private diverse dall’imputato non sospende il dibattimento né la nuova fissazione dell’udienza preliminare; in caso di mancata comparizione, la sentenza viene notificata per estratto con l’avviso di deposito. La nomina di più difensori oltre il numero consentito resta senza effetto finché non si provvede a revocare le nomine eccedenti.
È vietato a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e al personale degli istituti penitenziari dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia, con previsione di grave infrazione disciplinare.
In caso di procedimento in lingua diversa dall’italiano, l’imputato e le altre parti private mantengono il diritto di scegliere il difensore senza limiti etnici o linguistici; quando occorre assicurare l’effettività della difesa, l’autorità giudiziaria tiene conto dell’appartenenza etnica o linguistica nella nomina del difensore d’ufficio o del sostituto. Il difensore documenta la propria qualità secondo le forme previste dalle norme; il nominativo del difensore d’ufficio e i relativi recapiti devono essere comunicati senza ritardo all’imputato.
Per i difensori d’ufficio è istituito un sistema nazionale e distrettuale di elenchi e recapiti: il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna trimestralmente l’elenco nazionale; l’iscrizione richiede specifici requisiti formativi o di esperienza, la permanenza richiede assenza di gravi sanzioni disciplinari e attività continuativa nel penale, con controllo annuale e cancellazione d’ufficio in caso di mancata documentazione. L’iscritto non può chiedere la cancellazione prima di due anni. Presso ogni ordine forense del capoluogo di distretto è istituito un ufficio centralizzato, con sistema informatizzato e criteri di rotazione, per la designazione dei difensori d’ufficio, inclusi turni speciali per i procedimenti con indagati o imputati detenuti o arrestati all’estero in esecuzione di mandato di arresto europeo.
L’attività del difensore d’ufficio è comunque retribuita, salve le norme sul gratuito patrocinio; le procedure di recupero dei crediti professionali sono esenti da bolli, imposte e spese. Il domicilio della persona offesa che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest’ultimo.
Corrispondenza, accesso ai luoghi di custodia e procura speciale
La corrispondenza tra imputato e difensore è tutelata mediante specifiche indicazioni sulla busta; se il mittente è il difensore, la sottoscrizione va autenticata; per l’imputato detenuto l’autorità custode appone soltanto il proprio timbro o firma senza ritardare l’inoltro. Si prevede inoltre l’inapplicabilità di alcune disposizioni penitenziarie speciali alla corrispondenza e ai colloqui telefonici autorizzati. Il difensore ha diritto di accedere ai luoghi di custodia per conferire con l’assistito, documentando la propria qualità se necessario; quando vi è dilazione del colloquio, il relativo decreto deve essere esibito a chi esercita la custodia. La procura speciale prevista dal codice può essere rilasciata anche preventivamente.
Autenticazioni, copie, ricostruzione e trasmissione degli atti
L’autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, anche da notaio, difensore, sindaco o suoi delegati, segretario comunale, giudice conciliatore, presidente del consiglio dell’ordine forense o suo delegato. Se manca l’originale di un atto, la cancelleria attesta sulla copia autentica che essa tiene luogo dell’originale distrutto, smarrito o sottratto; se l’atto è ricostituito, vi sono indicati gli estremi dell’ordinanza di ricostruzione.
Il rilascio di copie può avvenire anche a distanza mediante mezzi tecnici idonei, previo controllo della legittimazione del richiedente. Le impugnazioni, richieste e dichiarazioni di persone detenute o internate devono essere comunicate all’autorità giudiziaria entro il giorno stesso o al più tardi il successivo; in urgenza è ammesso l’uso del telegramma o di altri mezzi tecnici idonei. Le comunicazioni tra giudici, o dal giudice al pubblico ministero con sede diversa, possono avvenire telematicamente o con raccomandata e, nei casi urgenti o relativi alla libertà personale, con il mezzo più celere previsto dal codice.
Notificazioni, comunicazioni e formalità telematiche
Le notificazioni urgenti a mezzo telefono o telegrafo sono gestite dalla cancelleria o segreteria, che conserva la relativa documentazione. Il difensore può notificare via posta raccomandata, documentando la spedizione con deposito della copia dell’atto e dell’avviso di ricevimento; è ammessa anche la notificazione telematica tramite PEC o altro servizio certificato, con relazione separata firmata digitalmente e deposito delle ricevute e dell’attestazione di conformità.
Per l’imputato detenuto che rifiuta di ricevere atti, questi sono inseriti nel fascicolo personale; se poi ne chiede la consegna, va fatta annotazione in apposito registro. Il direttore dell’istituto annota anche i dati delle informazioni comunicate all’imputato detenuto legittimamente assente. Per l’imputato non detenuto, il secondo accesso per la prima notificazione deve avvenire in un giorno successivo e in orario diverso se mancano o sono inidonee le persone da reperire al primo accesso. L’imputato che elegge domicilio deve indicare anche le generalità del domiciliatario. Per l’imputato straniero all’estero, all’avviso in lingua italiana va allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello Stato di nascita.
È prevista una “comunicazione di cortesia” al destinatario, con recapito telefonico o indirizzo e-mail indicato, quando la notificazione di determinati atti risulta consegnata a persona fisica diversa dal destinatario. Le notificazioni a mezzo posta effettuate dal difensore richiedono documentazione specifica; la notifica telematica richiede, inoltre, la conformità della copia informatica e il deposito delle ricevute del sistema.
Partecipazione a distanza e giustizia riparativa
Per il procedimento in camera di consiglio è prevista, in determinati casi, la partecipazione a distanza dell’imputato o del condannato secondo le regole del codice; alcune previsioni risultano oggi abrogate o la loro efficacia è stata sospesa e poi rimodulata nel tempo. È inoltre stabilito quale giudice è competente ad adottare i provvedimenti di invio al Centro per la giustizia riparativa nelle diverse fasi del procedimento: dopo il decreto di citazione diretta decide il giudice per le indagini preliminari fino alla trasmissione degli atti; dopo la sentenza e prima della trasmissione al giudice dell’impugnazione decide il giudice che ha pronunciato la sentenza; durante il ricorso per cassazione provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Documentazione di atti, verbali, interprete e traduzioni
I nastri e i supporti fonografici o audiovisivi devono essere custoditi in contenitori numerati e sigillati, con indicazioni del procedimento, delle persone interessate e della data delle riproduzioni. I verbali redatti con strumenti stenotipici o meccanici possono essere formati da più ausiliari o tecnici, ciascuno per la parte di competenza; se il mezzo non produce caratteri scritti immediatamente leggibili, il nastro è sottoscritto dai soli verbalizzanti.
Quando occorre personale tecnico esterno per la documentazione degli atti, l’autorità giudiziaria ne chiede la scelta al Presidente della corte d’appello; il Ministero della giustizia può stipulare contratti con imprese o cooperative di servizi specialistici, anche con delega ai Presidenti di corte d’appello. In materia di interpretazione e traduzione, l’imputato ha diritto all’assistenza gratuita dell’interprete per il colloquio con il difensore e, nei casi urgenti, può essere disposta traduzione orale degli atti con verbale contestuale e, se necessario, riproduzione fonografica. L’imputato può rinunciare espressamente alla traduzione scritta solo se consapevole delle conseguenze; ove disponibili strumenti tecnici idonei, può essere usata anche l’assistenza a distanza.
Provvedimenti esecutivi e altre disposizioni
Il provvedimento di accompagnamento coattivo è trasmesso all’organo esecutivo e ne viene consegnata copia all’interessato. La condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse può essere revocata con ordinanza se le giustificazioni addotte risultano fondate. Sono previste regole formali sulle cancellature, variazioni e aggiunte negli atti, che devono restare leggibili o essere approvate mediante postille.
Regime transitorio e norme superate
Numerose disposizioni risultano espressamente abrogate, tra cui l’articolo 3, l’articolo 32-bis, l’articolo 38 e singoli commi di altre norme. Alcune previsioni hanno subito modifiche, sospensioni di efficacia o interventi della Corte costituzionale; il testo contiene quindi anche regole non più attuali o applicabili solo storicamente. Le norme oggi strettamente utili riguardano soprattutto l’organizzazione delle sezioni di polizia giudiziaria, la difesa d’ufficio, le modalità di notificazione e comunicazione e i profili documentali del procedimento.
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